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Il trascorrere del tempo è senz'altro
l'elemento più importante per valutare l'accoglimento di una richiesta ad
"essere dimenticati", ma l'esercizio del cosiddetto "diritto
all'oblio" può incontrare altri rilevanti limiti.
Proprio queste ulteriori circostanze ha dovuto prendere in considerazione
l'Autorità italiana nell'esaminare il ricorso presentato da un alto
funzionario pubblico che chiedeva la rimozione di alcuni url dai risultati di
ricerca ottenuti digitando il proprio nominativo su Google.
Questi url,
infatti, rinviavano ad articoli nei quali erano riportate notizie relative ad
una vicenda giudiziaria nella quale lo stesso era stato coinvolto e che si
era conclusa con la sua condanna.
Si trattava di una vicenda molto risalente
nel tempo (circa 16 anni fa) e l'interessato era stato nel frattempo
integralmente riabilitato.
Uno degli articoli di cui si chiedeva la rimozione era stato pubblicato
nell'imminenza dei fatti ed altri, invece, più recenti, avevano ripreso la
notizia originaria riproponendola in occasione dell'assunzione di un
importante incarico da parte dell'interessato.
Prima di entrare nel merito, il Garante ha affermato - contrariamente a
quanto sostenuto dalla difesa di Google - che era necessario prendere in
esame tutti i risultati di ricerca ottenuti a partire dal nome e cognome
dell'interessato, anche quelli associati ad ulteriori specificazioni, quali
il ruolo ricoperto o la circostanza dell'avvenuta condanna.
Chiarito questo punto rilevante, l'Autorità è entrata nel merito ed ha
ordinato a Google di deindicizzare l'url che rinviava all'unico articolo
avente ad oggetto, in via diretta, la notizia della condanna penale inflitta
al ricorrente, il quale all'epoca ricopriva un ruolo diverso da quello
attualmente svolto. L'Autorità ha ritenuto infatti che, considerato il tempo
trascorso e l'intervenuta riabilitazione, la notizia non risultasse più
rispondente alla situazione attuale.
Viceversa, con riguardo agli articoli ai quali rinviavano gli ulteriori
url indicati dal ricorrente, il Garante ha riconosciuto che questi, pur
richiamando la medesima vicenda giudiziaria, "inseriscono la notizia in
un contesto informativo più ampio, all'interno del quale sono fornite anche
ulteriori informazioni" legate al ruolo istituzionale attualmente
ricoperto dall'interessato e che tali risultati erano di indubbio interesse
pubblico "anche in ragione del ruolo nella vita pubblica rivestito dal
ricorrente, che ricopre incarichi istituzionali di alto livello".
Pertanto, riguardo alla richiesta di una loro rimozione, ha dichiarato il
ricorso infondato.
Fonte: Garante della Privacy
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martedì 8 agosto 2017
TEMPO, RUOLO PUBBLICO E ATTUALITA' DELLA NOTIZIA NEL DIRITTO ALL'OBLIO
martedì 1 agosto 2017
ADDETTI ALLE EMERGENZE E IDONEITÀ SANITARIA
Leggendo la pubblicazione di luglio 2017 dell’Inail - “Sicurezza al
passo coi tempi”- sembrerebbe che gli addetti alle emergenze debbano essere
obbligatoriamente in possesso di idoneità psicofisica, stabilita dal medico
competente, per poter essere opportunamente nominati.
Questo obbligo non si evince da nessuna norma di legge. La questione rimane comunque dubbia, dato che qualche organo di vigilanza suggerisce la
formalizzazione dell'idoneità e questa è anche la posizione della Società
Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale -SIMLII (esistono
linee guida SIMLII indicanti il protocollo sanitario consigliato per gli addetti
alla squadra di emergenza).
Per concludere, sicuramente è opportuno sconsigliare la nomina di qualcuno come membro
della squadra di primo soccorso in caso di evidenti problematiche (ernia
lombare, artrosi ginocchia, emofobia e similari), anche se, a parere dello scrivente, lo si può
fare senza tanti formalismi, limitandosi alla nomina di un’altra persona.
mercoledì 7 giugno 2017
PORTA USB E SICUREZZA INFORMATICA
Ricaricare
un dispositivo tramite porta USB
Collegando
un dispositivo, per esempio lo smartphone, alla porta USB di un PC per
ricaricarlo, si rende visibile anche parte della memoria interna.
Se lo
colleghiamo a un computer poco sicuro – per esempio il pc di casa utilizzato
un po’ da tutti in maniera poco attenta – e successivamente al computer
aziendale, è possibile trasmettere un virus.
Come
policy aziendale, dovrebbe essere incluso il divieto di collegare
dispositivi non autorizzati al proprio computer.
Chiavette
sconosciute
Un sistema informatico può essere ben protetto, ma
la sicurezza non è mai totale.
Un
semplice modo per attaccare una rete aziendale blindata, è quello di lasciare incustodita,
nei pressi dell’azienda, una chiavetta USB con dentro un virus.
La curiosità
umana porterà a collegare la chiavetta alla presa USB del PC, contaminando
la propria postazione.
Finire
un lavoro a casa
A
volte capita che, per finire un lavoro urgente, portiamo a casa i file di
lavoro memorizzandoli su una chiavetta USB.
Partendo
dal presupposto che non tutti i virus sono visibili, è possibile che il pc di
casa sia infettato a nostra insaputa.
Riportando
poi il file modificato in azienda, il rischio di contaminare il proprio pc di
lavoro non è da escludere.
Analizzare
sempre con un buon antivirus il contenuto della chiavetta.
sabato 13 maggio 2017
COMUNICAZIONE DELL'INFORTUNIO
In caso di infortunio, anche in itinere, il lavoratore deve immediatamente
avvisare - o far avvisare, nel caso in cui non potesse - il proprio datore di
lavoro.
La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di
lesioni di lieve entità.
In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore
può:
- rivolgersi
al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
- recarsi o farsi
accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
- rivolgersi
al suo medico curante.
In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto
l’infortunio.
Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul
lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati
la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e
a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di
qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità; non ottemperando a
tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque
provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge,
l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso
antecedenti.
Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il
numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di
prognosi indicati nel certificato stesso.
Fonte: Inail
venerdì 7 aprile 2017
VALUTAZIONE RISCHIO RAPINA
La rapina è un reato pluri-offensivo (violenza personale e furto) che può
ledere l’incolumità personale e l’integrità del patrimonio.
Le attività lavorative interessate alla
valutazione del rischio rapina sono quelle in cui i lavoratori manipolano
denaro o merce, come ad esempio banche, poste, farmacie, tabaccherie, oreficerie,
caselli autostradali, aree di sosta e di ristoro…
Un processo di valutazione, del rischio rapina, potrebbe
essere composto dalle seguenti attività:
Analisi
del contesto: ovvero “dove mi trovo”, in un ufficio, allo
sportello, in un negozio con affaccio su strada o in un punto vendita di un
centro commerciale, in ambiente chiuso o all’aperto, in un luogo affollato o
isolato, ecc. Questa prima osservazione permette di prevedere una possibile
stima di accadimento del rischio.
Analisi
delle caratteristiche strutturali del luogo: analizzare punti di
accesso come porte, finestre, tipologia e gestione di ingressi ed uscite,
pareti interne e visibilità delle aree interne e di accesso, presenza di
sistemi di allarme e sicurezza, postazione del personale. E’ utile per
inquadrare i possibili accessi, passaggi, vie di fuga individuabili dal
malintenzionato.
Analisi
dei lavoratori e dei turni di lavoro: occorre chiedersi se il
turno di lavoro prevede degli orari notturni o lavori in solitaria; se i
lavoratori sono uomini o donne e tener conto delle loro caratteristiche fisiche
e psicologiche.
Considerare
la tipologia di luogo: nei luoghi senza particolare autorizzazione
di accesso, i malintenzionati possono inizialmente passare inosservati,
confondendosi con la normale utenza.
Monitoraggio
delle aggressioni e rapine avvenute in passato
Ad elevare il
rischio, una volta che la rapina sia in corso, possono concorrere:
- il comportamento aggressivo del rapinatore;
- eventuali reazioni improprie dei dipendenti o dei
clienti;
- la durata della rapina;
- l’uso delle armi.
I danni, in
questo caso, sono rappresentati dai traumi
fisici anche gravi e persino la morte e dai traumi psichici tra cui si
segnala la possibile insorgenza di una sindrome post-traumatica da stress.
Dopo aver valutato i rischi e
definito i danni, possiamo procedere all’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione.
Se consideriamo la rapina dal punto di vista di rischio tecnico, allora la sua bonifica è
strettamente correlata all’impiego di mezzi che la possono ridurre. Le
telecamere, le porte di accesso, i sistemi per l’attivazione delle forze di
polizia, la protezione dei valori sono tutti elementi che abbassano la
probabilità dell’accadimento dell’evento.
Anche, l’adozione da parte dei lavoratori di
comportamenti tesi a non incoraggiare i malviventi (attenzione all’apertura e
alla chiusura, riporre il denaro in luogo sicuro in assenza di persone, ecc.)
contribuisce a ridurre il rischio.
Tutto questo garantisce la salute e sicurezza, ma non
anche il benessere dei lavoratori
esposti. Ogni persona reagisce ad un evento cruento in maniera diversa ed
un’ulteriore misura di prevenzione può essere costituita da un’attività di formazione che aiuti le
persone esposte a riflettere sui comportamenti da tenere in tali situazioni ed
a tenere sotto controllo e comprendere gli stati emozionali negativi che si
sviluppano.
La preparazione
adeguata è l’unica capace di trasmetterci quelle modalità comportamentali che
consentiranno di creare un processo cognitivo personale che potrà non
certamente eliminare ma almeno ridurre gli effetti di un’azione violenta.
Nella formazione è importante, non solo il ruolo del RSPP
e del formatore, ma anche quello del Medico competente perché è lui che indaga
e di conseguenza affronta e gestisce le reazioni delle persone.
venerdì 24 marzo 2017
PROJECT MANAGEMENT E AZIONI CORRETTIVE ISO 9001:2015
Come ben
sanno gli esperti della Qualità, una volta determinate le cause della non
conformità, occorre decidere quali azioni intraprendere per
rimuovere o ridurre le cause del problema.
E’ necessario che le azioni siano implementate correttamente e non rimangano incompiute sulla carta, come spesso succede.
Dato che
normalmente le azioni correttive sono la combinazione di molte attività elementari, occorre gestire il processo con tenacia e disciplina ed è opportuno, quindi, affidarsi alle metodologie del project management.
La
pianificazione di un’azione correttiva basata su una non conformità include i
seguenti elementi:
- Attività: devono essere definite in
termini semplici e quindi verificate
- Responsabilità: una sola persona
deve essere responsabile dell’attività e non un gruppo (condividere la responsabilità significa che
nessuno è responsabile). La persona responsabile potrebbe a sua volta
avvalersi di un team, in questo caso la sua responsabilità non riguarda lo svolgimento fisico delll’attività, ma nel farla
svolgere correttamente da altre persone (accountability).
- Risorse: le risorse non appaiano
magicamente al momento del bisogno. Gli strumenti, equipaggiamenti, personale,
capitali devono essere definiti in anticipo, così come chi fornirà tali risorse.
- Scadenza: è necessario negoziare la
data di completamento dell’azione con il responsabile designato. Se la data di
scadenza è determinata in modo vago, è molto probabile che l’azione non verrà
mai completata.
Terminata la pianificazione, e con l'esecuzione in corso, è necessario attuare il processo di controllo, ossia il Project manager dovrà
verificare la corrispondenza a quanto previsto dal piano.
Non
dimentichiamoci che l’implementazione dell’azione correttiva riduce il rischio negativo del processo aziendale
e la nuova valutazione ci costringe a tornare al punto 6.1 della norma ISO
9001:2015 e rivedere, quindi, la nostra pianificazione dei rischi.
Per rendere
permanenti le azioni correttive, occorre, poi, apportare dei cambiamenti al
nostro Sistema di Qualità, se non altro per revisionare le procedure. Questo
però rappresenta un altro progetto...
lunedì 13 marzo 2017
DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E I REATI PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’art.
9 della L. n. 123/2007 ha introdotto nel D.lgs 231/2001, l’art. 25-septies che
estende la responsabilità amministrativa
degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o
gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
In
caso di infortuni gravi, quindi, l’azienda non corre solo il rischio di incorrere
nelle responsabilità civile e penale tipiche della materia, ma anche ad
ulteriori sanzioni del D.lgs n. 231/2001 per non aver predisposto e attuato un modello idoneo di
Organizzazione, Gestione e Controllo.
Il
soggetto attivo di reati può essere
chiunque debba osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione,
ovvero il datore di lavoro, i dirigenti, il preposto, i soggetti delegati e
naturalmente i lavoratori.
L’elemento soggettivo consiste nella colpa specifica, ovvero nella volontaria inosservanza della
normativa.
Il
delitto infatti è colposo quando l’evento, anche se
preveduto ma non voluto dall’agente, si verifica a causa di inosservanza
normativa
.Anche
se l’art. 2087 del c.c. impone al
datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità
del lavoratore, ma non deve comunque intendersi come un obbligo generale,
altrimenti la responsabilità del datore di lavoro sarebbe automatica al
verificarsi di un danno.
E’
necessario, invece, adottare tutte le misure
tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell’esperienza
e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.
In
pratica, occorre far riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle
particolari lavorazioni corrispondono ad applicazioni tecnologiche praticate ed
accorgimenti generalmente acquisiti.
Quest’obbligo
non deve avere natura statica, ma bensì deve intendersi in maniera dinamica attuando un’adeguata formazione ed informazione ai lavoratori sui rischi propri dell’attività
e sulle misure idonee per evitare i rischi.
Deve
esserci, infine, il nesso di causalità con lo svolgimento dell’attività
lavorativa. Infatti la condotta abnorme
del lavoratore, vale a dire strana e imprevedibile è da ritenersi fuori da ogni
possibilità di controlla da parte di qualsiasi misura di prevenzione.
lunedì 20 febbraio 2017
DATA PROTECTION OFFICER - LINEA GUIDA
Il Gruppo dei Garanti Ue (WP 29) ha approvato lo scorso
13 dicembre la linea guida per la disciplina della figura del responsabile per
la protezione dei dati” (Data Protection Officer - DPO).
Leggi la Linea Guida completa in italiano
Le
linee guida sul DPO specificano i requisiti soggettivi e oggettivi di
questa figura, la cui designazione sarà obbligatoria per tutti i soggetti
pubblici e per alcuni soggetti privati sulla base di criteri che il Gruppo ha
chiarito nel documento.
Nel documento vengono illustrate le competenze professionali e le garanzie di indipendenza e
inamovibilità di cui il DPO deve godere nello svolgimento delle proprie
attività di indirizzo e controllo all'interno dell’organizzazione del titolare.
L'unica norma da applicare con riferimento al data
protection officer è quindi il Regolamento UE 2016/679, in particolare i suoi
articoli 35-39. Le interpretazioni autentiche relative a tale figura sono ad
oggi solo quelle provenienti dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 dei Garanti
Privacy UE con la relativa Linee Guida.
Proprio in tali documenti ufficiali, si chiarisce che il
DPO deve avere competenza sulle leggi e sulle pratiche di protezione dei dati
nazionali ed europee e una conoscenza approfondita del Regolamento, anche se
dal documento si evincono requisiti privi di specificità.
Non esiste, quindi, nessun percorso certificativo, per “creare”
dal nulla queste figure.
Sono necessari i vecchi e cari ingredienti, che
dovrebbero far parte del ricettario di qualsiasi buon professionista: tanto
studio, pratica e capacità, unità con la volontà, di risolvere i problemi dei propri clienti.
mercoledì 4 gennaio 2017
DLGS 81/2008 E COLLABORATORE FAMILIARE OCCASIONALE
La normativa in tema di sicurezza sui luoghi
di lavoro si applica altresì ai familiari coadiutori anche in caso di prestazione
gratuita, presenza del vincolo solidaristico e della benevolenza tra parenti.
La disciplina legale tutela la sicurezza di tutte
le forme di lavoro anche quando non sussista un formale rapporto di
lavoro; e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in
un'impresa familiare
Corte di Cassazione - Sezione
IV Penale - Sentenza n. 17581 del 7 maggio 2010 (u. p. 1/4/2010) - Pres.
Campanato – Est. Blaiotta – P.M. Cedrangolo - Ric. M. A. - Le norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro tutelano tutte le forme di lavoro anche quando
non sussiste un normale rapporto di lavoro e quindi anche con riguardo a chi
collabora saltuariamente in una impresa familiare.
martedì 13 dicembre 2016
DIRITTO ALL'OBLIO, NO PER CASI GIUDIZIARI GRAVI
Non si può invocare il diritto all'oblio per
vicende giudiziarie di particolare gravità e il cui iter processuale si è
concluso da poco tempo. In questi casi prevale l'interesse pubblico a
conoscere le notizie. Con questa motivazione, il Garante privacy ha
dichiarato infondata la richiesta di deindicizzazione di alcuni articoli
presentata da un ex consigliere comunale coinvolto in un'indagine per
corruzione e truffa.
Una vicenda iniziata nel 2006 e conclusasi
(per lui) nel 2012 con sentenza di patteggiamento e pena interamente coperta
da indulto. Di fronte al no di Google di accogliere le sue richieste di
deindicizzazione, l'ex consigliere aveva presentato un ricorso al
Garante chiedendo la rimozione di alcuni url che risultavano digitando il suo
nome e cognome nel motore di ricerca e che facevano riaffiorare l'indagine in
cui era rimasto coinvolto. A suo dire, non ricoprendo più incarichi
pubblici e operando in un settore privato, la permanenza in rete di notizie,
risalenti a circa dieci anni prima e ormai prive di interesse, gli avrebbero
arrecato un danno all'immagine, alla vita privata e all'attuale attività
lavorativa.
Nel rigettare la richiesta, l'Autorità, alla luce
delle Linee guida dei Garanti europei, ha rilevato che sebbene il
trascorrere del tempo sia la componente essenziale del diritto all'oblio,
questo elemento incontra un limite quando le informazioni di cui si chiede la
deindicizzazione siano riferite a reati gravi e che hanno destato un forte
allarme sociale. Le richieste vanno quindi valutate con minor favore, anche
se devono essere analizzate caso per caso.
Nella circostanza specifica nonostante fosse
trascorso un certo lasso di tempo dai fatti riportati negli articoli, ha
sottolineato l'Autorità, meritava considerazione il fatto che la vicenda
giudiziaria si fosse definita solo pochi anni prima. Oltre a ciò, alcuni url
riattualizzavano la notizia richiamandola in articoli relativi ad una maxi inchiesta
sulla corruzione pubblicati fino al 2015 e la loro relativa attualità
dimostra l'interesse ancora vivo e attuale dell'opinione pubblica.
Fonte: Garante della Privacy
lunedì 14 novembre 2016
SEMINARIO GRATUITO "IL COMPLIANCE RISK MANAGEMENT NELLE PMI"
Sono aperte le iscrizioni per il seminario "Il Compliance Risk Management nelle PMI".
L' edizione, gratuita ed aperta a tutti, si terrà il 25 Novembre 2016, dalle ore 14.15 alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare "E. Santavenere" nel Palazzo Municipale del Comune di Montesilvano (Piazza A. Diaz).
Per iscriversi, è sufficiente inviare una mail all'indirizzo segreteria@gaiasolution.eu, specificando nome e cognome e l'eventuale richiesta dell'attestato di partecipazione (gratuito).
L' edizione, gratuita ed aperta a tutti, si terrà il 25 Novembre 2016, dalle ore 14.15 alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare "E. Santavenere" nel Palazzo Municipale del Comune di Montesilvano (Piazza A. Diaz).
Per iscriversi, è sufficiente inviare una mail all'indirizzo segreteria@gaiasolution.eu, specificando nome e cognome e l'eventuale richiesta dell'attestato di partecipazione (gratuito).
Sono disponibili 25 posti.
lunedì 17 ottobre 2016
DIPENDENTE "MASCHERATO" DA LAVORATORE AUTONOMO
Con la sentenza 21
settembre 2016, n. 18502 la Suprema Corte si è pronunciata nuovamente sulla
questione riguardante un caso di lavoro subordinato mascherato da
collaborazione autonoma.
Nel caso concreto, dalle testimonianze di alcuni colleghi, si
evinceva che il lavoratore autonomo “licenziato” era tenuto a rispettare orari di lavoro identici agli
altri dipendenti e che utilizzava gli stessi mezzi e strumenti di lavoro
del datore.
In questo caso si può
affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti,
pur a fronte della sottoscrizione di contratti con consulenza.
Ciò ha portato, come conseguenza, la nullità del licenziamento con l’obbligo di corrispondere le
retribuzioni perdute a titolo risarcitorio da parte del datore di lavoro e
pagamento delle spese processuali.
Nell’ambito della Salute e Sicurezza
nei luoghi di lavoro, secondo il principio della effettività,
ciò implica che il responsabile della tutela della salute e sicurezza non è il
lavoratore stesso, ma bensì il datore di lavoro di fatto
lunedì 10 ottobre 2016
VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE
La visita medica
preventiva in fase preassuntiva è facoltativa, mentre è sempre obbligatoria quella preventivala quale può
essere svolta prima o contestualmente all'assunzione del potenziale lavoratore.
La visita medica del
lavoratore in fase preassuntiva permette al datore di lavoro di assumere soltanto il personale idoneo e non sarà costretto poi, a seguito di un giudizio di
inidoneità negativo, a destinarlo ad altra mansione compatibile con il suo
stato di salute o, se questo non fosse possibile, a risolvere il suo contratto.
La visita medica
preventiva di idoneità al lavoro in fase preassuntiva, dovrà essere esclusivamente
legata ad una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria e non potrà mai essere
effettuata per accertare lo stato di
gravidanza e negli altri casi vietati dalla
normativa vigente (come, ad esempio, la sieropositività).
Anche in questo caso, contro il giudizio di idoneità del medico competente è ammesso il ricorso all'organo di vigilanza entro trenta
giorni dalla comunicazione della copia del giudizio.
mercoledì 28 settembre 2016
PROJECT MANAGEMENT E ISO 9001:2015
Il paragrafo 8.3 della nuova ISO 9001:2015 - progettazione e sviluppo di prodotti e servizi - chiede che le
attività di progettazione e sviluppo vengano pianificate e controllate
attraverso un processo che deve includere le seguenti attività:
- pianificazione delle diverse attività relative a
progettazione e sviluppo come, ad esempio, riesame, verifica, validazione,
controllo delle interfacce, coinvolgimento dei clienti, risorse
occorrenti, informazioni documentate necessarie, ecc.;
- determinazione degli input di progettazione e sviluppo
(ad esempio requisiti funzionali, requisiti di legge, standard
applicabili, eventuali conseguenze di un errore, ecc.)
- controlli della progettazione e sviluppo con la chiara
indicazione dei risultati da raggiungere e dei controlli da applicare
- output della progettazione e sviluppo richiesti per
soddisfare gli input della progettazione
- gestione di eventuali modifiche del progetto
Alcune organizzazioni escludono l'applicazione
di questi requisiti perché si limitano a soddisfare i requisiti dei clienti
senza che ci siano attività di progettazione e sviluppo di prodotti o servizi.
Pianificazione
della progettazione e dello sviluppo
Il piano di progetto non è altro che la strada
che ci si aspetta di percorrere nel creare il progetto.
Il piano di progetto può assumere diverse forme,
da quelle più sofisticate a quelle più semplici a seconda della natura, della
durata e della complessità delle attività di progettazione e sviluppo. Il
"trucco" è di allineare la complessità del piano del progetto alla
natura del prodotto o del servizio da progettare.
Un piano di progetto ben fatto dovrà, in ogni
caso, gestire una serie di variabili:
- Durata del progetto
- Attività della progettazione
- Verifica e validazione
- Responsabilità e autorità
- Risorse
- Stakeholder
- Coinvolgimento dei clienti e degli utilizzatori
- Requisiti della produzione
- Livello di controllo
- Informazioni documentate
Un progetto ben pianificato, solitamente, centra
i requisiti, viene completato secondo le tempistiche previste e si allinea al
budget stanziato.
Un approccio operativo corretto alla pianificazione e controllo della progettazione e sviluppo è quello di preparare una sorta di diagramma di flusso del progetto capace di incorporare:
- il personale interessato
- le tempistiche
- le informazioni
- le relazioni
Alcuni esempi possono essere:
- il diagramma di Gantt
- la PERT
- il percorso critico
L’articolo è tratto dal sito
www.qualitiamo.com
giovedì 15 settembre 2016
PRIVACY E PETIZIONE ON-LINE
In rete esistono molteplici trucchi
per estorcere subdolamente le nostre informazioni personali.
La piattaforma di petizioni
online Firmiamo.it ad esempio, che offre l'occasione di manifestare le proprie
opinioni su diversi come quelli politici o sociali.
Nonostante le apparenze,
Firmiamo.it non fa capo a un ente non-profit, bensì a una società commerciale di
Londra che raccoglie e
conserva i dati presso i server di Amazon.com in Irlanda.
Per firmare una petizione si è
obbligati a prestare il consenso per la cessione dei propri dati per finalità
di marketing, quindi coloro che sottoscrivono le iniziative si trovano poi
bersaglio di campagne pubblicitarie.
Per alti siti invece, come Change.org,
il Garante della Privacy ha sollevato dubbi sulla correttezza dei trattamenti
effettuati con i dati degli utenti, essendo spesso chiamati ad esprimere opinioni su temi sensibili.
La piattaforma, a dipsetto del domino. org non è affatto un’organizzazione
senza scopo di lucro, ma un'impresa commerciale a tutti gli effetti con sede nella
Silicon Valley.
Il loro business consiste nel
catalogare i dati attraverso le opinioni espresse e vendere indirizzi email e altri dati degli utenti registrati.
Anche campagne che possono
sembrare più semplici, magari organizzate
dalle mamme per obbligare gli asili ad avvalersi della videosorveglianza, possono
nascondere delle sorprese poichè possono sempre essere sponsorizzate da aziende
con ben altri interessi.
E’ necessario sempre leggere l’informativa prima di
sottoscrivere una petizione on-line altrimentri aziende e individui senza
scrupolo possono entrare tranquillamente in possesso di preziose mailing list.
Quanto valgono i nostri dati organizzati?
Le aziende che vogliono
acquistare i database di indirizzi email, oganizzati per preferenze dell’utente,
devono sborsare prezzi che vanno dagli 85
centestimi al 1,50 euro (inchiesta de L’Espresso).
giovedì 25 agosto 2016
BATTERI NEI CONDIZIONATORI D'ARIA
Ogni
condizionatore è dotato di filtri d'aria, che raccolgono e fermano le impurità
dell'aria, tra cui virus e batteri.
Molti di essi
finiscono ibernati dalla bassa temperatura interna dell'apparecchio, ma si
risvegliano appena il condizionatore viene spento, entrando in circolazione nell'ambiente.
Il
condizionatore, perciò, è pericoloso al momento della riaccensione, se i filtri
non vengono puliti e sostituiti con regolarità e con cura.
Ogni
condizionatore/split, (quelli di uso domestico), al suo interno è provvisto di
due o tre stadi filtranti destinati alla sanificazione e depurazione dell'aria
da microrganismi e odori ambientali.
Tale sistema di
depurazione/sanificazione è composto da un pre-filtro (costituito da una rete di
materiale plastico) che va lavato periodicamente e dai
filtri veri e propri che vanno sostituiti periodicamente.
lunedì 22 agosto 2016
ATTREZZATURE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA
L’impresa affidataria, anche se dovesse mettere a disposizione solamente le proprie
attrezzature o propri macchinari e non anche il proprio personale, deve
dimostrare al committente la propria idoneità attraverso:
- Iscrizione alla CCIAA;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi;
- Documento di valutazione dei rischi;
- Formazione riferita a datore di lavoro, dirigenti e preposti, adeguata a svolgere i compiti previsti all’art.97 del d.lgs. n.81/08;
- Indicazione del nominativo del soggetto o dei soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti di coordinamento e controllo di cui all’articolo 97 del d.lgs. n.81/08;
- Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
- Piano Operativo di Sicurezza incentrato sul/i soggetto/i incaricato/i di attuare i compiti previsti all’art.97 del d.lgs. n.81/08.
venerdì 12 agosto 2016
QUALE ABILITAZIONE PER ESCAVATORE CON FUNZIONI DI AUTOGRU?
Si deve frequentare il corso per ogni tipologia di macchina che viene utilizzata.
Se l'escavatore è anche sottoposto a verifica come autogrù ha due utilizzi e quindi
richiede due abilitazioni.
Lo stesso nel caso di un sollevatore telescopico che monta diverse attrezzature
intercambiabili trasformandosi in PLE e in autogru. In questo caso se l'operatore lo utilizza
in tutte e tre le configurazioni, deve avere tutte e tre le abilitazioni.
mercoledì 10 agosto 2016
LA FORMAZIONE PER IL PRIMO INGRESSO IN EDILIZIA PUÒ SOSTITUIRE LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO ALTO
In edilizia a volte mi capita di trovare per uno stesso dipendente un doppio attestato: quello di formazione "Primo Ingresso" e quello di formazione "Generale e Specifica".
Il dispendio di tempo ed economico per un'azienda potrebbe essere ridotto sapendo che la formazione di
primo ingresso, svolta dalle scuole edili, è prevista dal contratto collettivo
di lavoro ed è riconosciuta equivalente alla formazione generale e specifica
dell'Accordo Stato Regioni n.221 del 21/12/2011.
Non è vero il
contrario, ovvero la formazione generale
e specifica rischio alto non può sostituire la formazione per il primo ingresso
in edilizia.
lunedì 18 luglio 2016
SERVIZI IN ABBONAMENTO NON RICHIESTI
Sempre più spesso capita di sottoscrivere
abbonamenti a pagamento, semplicemente visualizzando un post di un amico su
Facebook.
In questi casi è consigliabile contattare il
proprio gestore di telefonia, chiedere la disattivazione di tale servizio in
abbonamento ed il rimborso per il
servizio non richiesto.
In caso di mancato indennizzo, è consigliabile
inoltrare, al gestore stesso, un formale reclamo scritto (tramite fax, internet o
raccomandata con ricevuta di ritorno) per contestare le somme
ingiustamente addebitate e richiederne la restituzione,
dichiarando esplicitamente di non aver mai richiesto l’abbonamento. Laddove
anche tale richiesta non venisse accolta, occorre inoltrare un’ istanza di
conciliazione al Co.re.com competente per Regione istituito dall'Autorità
Garante delle Comunicazioni .
Per tutelarsi preventivamente, si può contattare
il servizio clienti del proprio operatore e chiedere l’attivazione
(completamente gratuita) del servizio “Barring Sms”, cioè del blocco degli sms
a pagamento in decade 4.
giovedì 23 giugno 2016
ACCESSO AL CREDITO FACILITATO PER LE LIBERE PROFESSIONISTE
Si apre un nuovo canale di finanziamento
per facilitare l’accesso al credito da parte delle libere
professioniste.
Nei giorni corsi, infatti, il presidente di Confprofessioni,
Gaetano Stella, ha sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
–Dipartimento per le pari opportunità il Protocollo d’intesa per lo
sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminili, che
è stato recentemente prorogato fino al 31 dicembre 2017 proprio per consentire
alle libere professioniste di beneficiare delle misure di sostegno per
l’accesso al credito.
«La presenza
femminile nel mondo professionale è in costante aumento, nonostante permanga
ancora un deplorevole divario retributivo di genere che penalizza proprio le
donne. In questo senso, dopo il varo di Fidiprof, i consorzi di garanzia fidi
dedicati ai professionisti, l’adesione di Confprofessioni al Protocollo
d’intesa rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso le problematiche
di accesso al credito che colpiscono le categorie e, in particolare testimonia
la nostra volontà di garantire pari opportunità all’interno delle professioni,
favorendo nuove fonti di finanziamento per gli investimenti, l’avvio di start
up professionali e il rilancio della libera professione al femminile».
Il Protocollo
prevede un piano di interventi mirati a sostegno
dell’accesso al credito per gli studi professionali a prevalente partecipazione
femminile e vede l’adesione di numerose banche e
intermediari finanziari, che hanno messo a disposizione uno
specifico plafond per concedere finanziamenti a condizioni competitive
rispetto alla normale offerta di mercato. I finanziamenti potranno, tra
l’altro, beneficiare della garanzia della Sezione speciale “Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo di
garanzia per le PMI, con conseguente possibile miglioramento dei costi.
I finanziamenti concessi dalle banche e dagli
intermediari finanziari si articolano su tre linee di intervento:
1. Donne start up mira a sostenere le
libere professioniste nella fase di creazione di nuove imprese o dell’avvio
della professione;
2. Investiamo nelle donne nella fase di
realizzazione di nuovi investimenti;
3. Donne in ripresa nella fase di
eventuale situazione di difficoltà nel corso dell’attività d’impresa.
Il Protocollo
prevede, inoltre, la possibilità per le libere
professioniste e per le lavoratrici autonome di chiedere, per
una sola volta e nelle ipotesi espressamente indicate, la sospensione del rimborso del finanziamento, fino a 12
mesi, senza garanzie aggiuntive, in caso di: maternità; grave
malattia della stessa, del coniuge o convivente, o dei figli
anche adottivi; malattia invalidante di genitori, parenti o affini che siano
conviventi.
Fonte
AbruzzoSviluppo
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