In caso di infortunio, anche in itinere, il lavoratore deve immediatamente
avvisare - o far avvisare, nel caso in cui non potesse - il proprio datore di
lavoro.
La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di
lesioni di lieve entità.
In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore
può:
- rivolgersi
al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
- recarsi o farsi
accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
- rivolgersi
al suo medico curante.
In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto
l’infortunio.
Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul
lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati
la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e
a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di
qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità; non ottemperando a
tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque
provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge,
l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso
antecedenti.
Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il
numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di
prognosi indicati nel certificato stesso.
Fonte: Inail
Nessun commento :
Posta un commento