Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

venerdì 24 marzo 2017

PROJECT MANAGEMENT E AZIONI CORRETTIVE ISO 9001:2015

Come ben sanno gli esperti della Qualità, una volta determinate le cause della non conformità, occorre decidere quali azioni intraprendere per rimuovere o ridurre le cause del problema.

E’ necessario che le azioni siano implementate correttamente e non rimangano incompiute sulla carta, come spesso succede.

Dato che normalmente le azioni correttive sono la combinazione di molte attività elementari, occorre gestire il processo con tenacia e disciplina ed è opportuno, quindi, affidarsi alle metodologie del project management.

La pianificazione di un’azione correttiva basata su una non conformità include i seguenti elementi:

- Attività: devono essere definite in termini semplici e quindi verificate
- Responsabilità: una sola persona deve essere responsabile dell’attività e non un gruppo (condividere la responsabilità significa che nessuno è responsabile). La persona responsabile potrebbe a sua volta avvalersi di un team, in questo caso la sua responsabilità non riguarda lo svolgimento fisico delll’attività, ma nel farla svolgere correttamente da altre persone (accountability).
- Risorse: le risorse non appaiano magicamente al momento del bisogno. Gli strumenti, equipaggiamenti, personale, capitali devono essere definiti in anticipo, così come chi fornirà tali risorse.
- Scadenza: è necessario negoziare la data di completamento dell’azione con il responsabile designato. Se la data di scadenza è determinata in modo vago, è molto probabile che l’azione non verrà mai completata.

Terminata la pianificazione, e con l'esecuzione in corso, è necessario attuare il processo di controllo, ossia il Project manager dovrà verificare la corrispondenza a quanto previsto dal piano.

Non dimentichiamoci che l’implementazione dell’azione correttiva riduce il rischio negativo del processo aziendale e la nuova valutazione ci costringe a tornare al punto 6.1 della norma ISO 9001:2015 e rivedere, quindi, la nostra pianificazione dei rischi.


Per rendere permanenti le azioni correttive, occorre, poi, apportare dei cambiamenti al nostro Sistema di Qualità, se non altro per revisionare le procedure. Questo però rappresenta un altro progetto...

lunedì 13 marzo 2017

DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E I REATI PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L’art. 9 della L. n. 123/2007 ha introdotto nel D.lgs 231/2001, l’art. 25-septies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
In caso di infortuni gravi, quindi, l’azienda non corre solo il rischio di incorrere nelle responsabilità civile e penale tipiche della materia, ma anche ad ulteriori sanzioni del D.lgs n. 231/2001 per non aver predisposto e attuato un modello idoneo di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Il soggetto attivo di reati può essere chiunque debba osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione, ovvero il datore di lavoro, i dirigenti, il preposto, i soggetti delegati e naturalmente i lavoratori.
L’elemento soggettivo consiste nella colpa specifica, ovvero nella volontaria inosservanza della normativa.
Il delitto infatti è colposo quando l’evento, anche se preveduto ma non voluto dall’agente, si verifica a causa di inosservanza normativa
.Anche se l’art. 2087 del c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, ma non deve comunque intendersi come un obbligo generale, altrimenti la responsabilità del datore di lavoro sarebbe automatica al verificarsi di un danno.
E’ necessario, invece, adottare tutte le misure tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell’esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.
In pratica, occorre far riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle particolari lavorazioni corrispondono ad applicazioni tecnologiche praticate ed accorgimenti generalmente acquisiti.
Quest’obbligo non deve avere natura statica, ma bensì deve intendersi in maniera dinamica attuando un’adeguata formazione ed informazione ai lavoratori sui rischi propri dell’attività e sulle misure idonee per evitare i rischi.
Deve esserci, infine, il nesso di causalità con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Infatti la condotta abnorme del lavoratore, vale a dire strana e imprevedibile è da ritenersi fuori da ogni possibilità di controlla da parte di qualsiasi misura di prevenzione.