Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

giovedì 23 giugno 2016

ACCESSO AL CREDITO FACILITATO PER LE LIBERE PROFESSIONISTE


Si apre un nuovo canale di finanziamento per facilitare l’accesso al credito da parte delle libere professioniste

Nei giorni corsi, infatti, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per le pari opportunità il Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminili, che è stato recentemente prorogato fino al 31 dicembre 2017 proprio per consentire alle libere professioniste di beneficiare delle misure di sostegno per l’accesso al credito.

«La presenza femminile nel mondo professionale è in costante aumento, nonostante permanga ancora un deplorevole divario retributivo di genere che penalizza proprio le donne. In questo senso, dopo il varo di Fidiprof, i consorzi di garanzia fidi dedicati ai professionisti, l’adesione di Confprofessioni al Protocollo d’intesa rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso le problematiche di accesso al credito che colpiscono le categorie e, in particolare testimonia la nostra volontà di garantire pari opportunità all’interno delle professioni, favorendo nuove fonti di finanziamento per gli investimenti, l’avvio di start up professionali e il rilancio della libera professione al femminile».

Il Protocollo prevede un piano di interventi mirati a sostegno dell’accesso al credito per gli studi professionali a prevalente partecipazione femminile e vede l’adesione di numerose banche e intermediari finanziari, che hanno messo a disposizione uno specifico plafond per concedere finanziamenti a condizioni competitive rispetto alla normale offerta di mercato. I finanziamenti potranno, tra l’altro, beneficiare della garanzia della Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo di garanzia per le PMI, con conseguente possibile miglioramento dei costi.

finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari si articolano su tre linee di intervento:
1.    Donne start up mira a sostenere le libere professioniste nella fase di creazione di nuove imprese o dell’avvio della professione;
2.    Investiamo nelle donne nella fase di realizzazione di nuovi investimenti;
3.    Donne in ripresa nella fase di eventuale situazione di difficoltà nel corso dell’attività d’impresa.

Il Protocollo prevede, inoltre, la possibilità per le libere professioniste e per le lavoratrici autonome di chiedere, per una sola volta e nelle ipotesi espressamente indicate, la sospensione del rimborso del finanziamento, fino a 12 mesi, senza garanzie aggiuntive, in caso di: maternità; grave malattia della stessa, del coniuge o convivente, o dei figli anche adottivi; malattia invalidante di genitori, parenti o affini che siano conviventi.

Fonte AbruzzoSviluppo

mercoledì 22 giugno 2016

SCONTI ASSICURATIVI CON APP SU STILE DI GUIDA SOLO SE GARANTISCE LA PRIVACY

Una compagnia assicurativa potrà attivare una app per monitorare lo stile di guida degli utenti che decideranno di installarla sul proprio smartphone e proporre a ai più prudenti e attenti al Codice della strada dei buoni sconto per l'acquisto di polizze auto. La società dovrà però informare correttamente i guidatori, limitare i tempi di conservazione dei dati e garantire la privacy degli automobilisti.

Il progetto prevede lo sviluppo di un'applicazione gratuita da installare sul cellulare, che attribuisce un diverso punteggio basato sullo stile di guida rilevato, e consente agli utenti la visualizzazione dei luoghi in cui si sono verificati eventi potenzialmente rischiosi (quali inversioni ad U, brusche frenate e accelerate). Obiettivo dichiarato della società quello di promuovere modalità di guida più sicure,  contribuire a un minor consumo di carburante e offrire al contempo ai guidatori che hanno raggiunto un certo punteggio eventuali promozioni per l'acquisto di una polizza auto.

La società potrà attivare l'applicativo solo dopo averlo modificato per garantire maggiormente la riservatezza degli automobilisti come richiesto dal Garante. Il partner tecnologico coinvolto nella fornitura del servizio, ad esempio, non potrà conservare i dati sulla geo-localizzazione dei guidatori per più di 90 giorni e potrà trasmettere alla compagnia assicuratrice informazioni statistiche sulle strade percorse esclusivamente dopo aver anonimizzato i dati, eliminando così ogni riferimento agli automobilisti. I dati necessari a contattare gli utenti che manifesteranno uno specifico consenso alla profilazione del loro stile di guida per finalità di marketing potranno invece essere conservati dalla compagnia assicuratrice al massimo per un anno. 

Il Garante ha infine prescritto alla società assicuratrice di modificare l'informativa fornita agli utenti che decideranno di installare l'applicativo, chiarendo con precisione quali dati personali saranno trattati e per quale finalità. Tali indicazioni, ad esempio, non dovranno limitarsi a riportare generici riferimenti al monitoraggio dello "stile di guida",  ma dovranno specificare i parametri su cui sarà basata la profilazione del guidatore, come il tipo di strada percorsa, le accelerazioni e le frenate brusche, l'eventuale superamento della velocità consentita.

Fonte Garante della Privacy

martedì 14 giugno 2016

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA

L'installatore che realizzi un nuovo impianto elettrico (di protezione da scariche atmosferiche  o  impianto  di  messa  a  terra  o  di  installazioni  elettriche  in  luoghi  pericolosi)  rilasci una "dichiarazione di conformità alla regola dell'arte".
Alla  messa  in  servizio  dell'impianto  il  datore  di  lavoro  deve  inviare  copia  della  dichiarazione  di conformità  ad  ASL/ARPA  e  all’ INAIL competente  per territorio (solo se l'impianto è installato in ambiente di lavoro con presenza di almeno un lavoratore).
In seguito, il  datore  di  lavoro  deve  sottoporre  gli  impianti  a  verifica  periodica:
  • 2  anni  per  i cantieri,  locali  adibiti  ad  uso  medico,  luoghi  a  maggior  rischio  di  incendio,  ambienti  con pericolo di esplosione.
  • 5 anni per luoghi ove non sono presenti particolari rischi elettrici (ambienti ordinari).


L’omessa verifica di legge determina il rischio di:
  • sanzioni amministrative e/o penali a seguito di accertamenti da parte dell’INAIL;
  • la  perdita  della  tutela  assicurativa  INAIL  nel  caso  di  infortunio  di  origine  elettrica;
  • la  revoca  dell’agibilità,  per  le  attività  soggette  a  controllo  dei  VV.F.  (incendio  di  origine elettrica);
  • la perdita dell'eventuale diritto al rimborso assicurativo privato.

lunedì 13 giugno 2016

KEYLOGGER CAMUFFATO DA CARICABATTERIA

La nuova minaccia informatica ha l'apparenza di un normale caricabatterie di smartphone e tablet il cui scopo è però intercettare ogni tasto premuto sulle tastiere wireless (keylogging)  presenti nel loro raggio d'azione.

I dati vengono raccolti quando l’operatore ignaro digita sulla tastiera e possono venire conservati all'interno del dispositivo stesso fino al suo recupero, oppure trasmessi tramite una connessione cellulare.

Potrebbero essere utilizzati per raccogliere informazioni personali, proprietà intellettuali, segreti industriali, password e altre informazioni delicate. 

I dati vengono intercettati prima di raggiungere la CPU, quindi difficilmente intercettabili da chi si occupa di sicurezza informatica in azienda. 

giovedì 9 giugno 2016

CHIARIMENTI SULL'AGGIORNAMENTO DEL RLS

In questi giorni, alcuni miei clienti hanno ricevuto email che propongono corsi di aggiornamento per l’RLS con tanto di scheda di iscrizione in allegato e l'indicazione evidenziata dell'obbligatorietà di legge.

Facciamo un po’ di chiarezza, per evitare di fare formazione inutile, spendere soldi, perdere tempo e, in ultimo, anche per tutelare il buon nome dei consulenti seri.

Per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è previsto un obbligo di aggiornamento periodico con cadenza annuale solo per le aziende che occupano dai 15 dipendenti in su (prestate attenzione al calcolo dei lavoratori!)

Nello specifico il corso di aggiornamento annuale può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e alle 8 ore annue per gli RLS di aziende con più di 50 dipendenti.


Il corso di aggiornamento è per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori deve essere periodicamente ripetuta solo in presenza dell’evoluzione dei rischi già valutati o dell’insorgenza di nuovi rischi. ALTRIMENTI NO.

SICUREZZA DEI BAMBINI IN PISCINA

Nella scelta della piscina il genitore si deve mostrare esigente. I piccoli hanno, infatti, una cute molto sottile e delicata che può divenire fertile terreno per l’attecchimento di funghi e l’insorgenza di infezioni. 
Occorre inoltre fare attenzione che, all’uscita dalla vasca, il bambino non prenda freddo e che sia ben asciugato, con particolare riguardo al condotto uditivo.

In particolare, per le piscine ad uso dei bambini andranno valutati:
  • spogliatoi (sempre riscaldati, con pavimenti asciutti);
  • servizi igienici (muniti di contenitore per sapone a pulsante, asciugamani usa e getta, asciugacapelli a muro, docce separate da divisorio, servizi per disabili);
  • accesso in piscina da parte dei bambini (muniti di cuffia e di apposite ciabattine con effettuazione di doccia di passaggio, presenza di vasca lavapiedi);
  • temperatura della vasca, garantita da un sistema di “scambiatore termico”, tra 28 - 30 °C, con alcuni gradi in più, per bambini molto piccoli;
  • presenza di istruttori (della Federazione Italiana Nuoto o dell’ISEF);
  • copertura della vasca al termine delle attività con telo termico multistrato, per evitare la dispersione di calore;
  • corsie che delimitano gli spazi in acqua con presenza di anelli circolari e frangionda per evitare turbolenze.


Un bambino, ammonisce l’OMS, può affogare in un lasso di tempo brevissimo e in una quantità d’acqua relativamente piccola. I bambini annegano soprattutto perché li si lascia senza sorveglianza, quindi devono essere tenuti sott’occhio, quando giocano nell’acqua o a bordo piscina. 
Attenzione ancor maggiore deve essere posta ai tuffi in acqua, che può sembrare più profonda di quella che è in realtà. L’impatto della testa su di una superficie dura può comportare un trauma a livello del capo o della colonna vertebrale con il rischio di paralisi.

Per la prevenzione degli infortuni in piscina e quindi per la sicurezza dei bimbi, ma le prescrizioni valgono anche per gli adulti, si raccomanda di:
  • non nuotare mai a stomaco pieno, attendere dopo un pasto almeno 3 ore;
  • non tuffarsi sudati in acqua;
  • abituare gradualmente il corpo all’immersione (bagnare le varie parti del corpo); 
  • non usare materassini o oggetti gonfiabili ausiliari del nuoto dove la piscina è più profonda;
  • fare attenzione all’intrappolamento dei capelli in corrispondenza delle uscite dell’acqua;
  • non fare sforzi fisici intensi prima di entrare in acqua;
  • per la discesa in vasca, ove l’utente non si tuffi, utilizzare le apposite scalette;
  • per la fuoriuscita dalla vasca, non risalire appoggiandosi ai bordi che potrebbero risultare scivolosi per la presenza di acqua, ma utilizzare le apposite scalette;
  • ridurre al minimo ed eventualmente segnalare strutture potenzialmente pericolose (trampolini in vasca non sufficientemente profonda, punti “ciechi” ai fini della sorveglianza, ecc.);
  • evitare l’iperventilazione forzata prima del nuoto in apnea;
  • sospendere il bagno in caso di comparsa di crampi;
  • evitare di bere bibite fredde dopo il bagno.


Inoltre, anche se l’ambiente acquatico può essere considerato pressoché naturale per il bambino, non va mai considerato sicuro e, pertanto, il bambino non deve essere mai lasciato incustodito a bordo piscina e in acqua.

mercoledì 8 giugno 2016

RISCHIO CANCEROGENO FORMALDEIDIE


Dal 1° gennaio 2016 L’Unione Europea ha riclassificato la formaldeide, con la frase di rischio H350: Può provocare il cancro”. 

A fronte di questa riclassificazione diviene obbligatorio aggiornare il proprio documento di valutazione rischi (DVR) per valutare il rischio secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 nel Capo II del Titolo IX relativo alla “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”.


La formaldeide viene utilizzata principalmente per le sue proprietà battericida come disinfettante o come conservante di materiali biologici ed è ampiamente diffusa nell’industria del legno in quanto componente di particolari colle utilizzate nella produzione per esempio di truciolato.

La valutazione del rischio cancerogeno da esposizione a formaldeide deve essere approfondita anche per i lavoratori che non effettuano una lavorazione diretta con tale sostanze, ma lavorano in locali con alta concentrazione di manufatti in legno (per esempio negozi di mobili o magazzini per lo stoccaggio di legni lavorati o semilavorati).