Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

lunedì 20 febbraio 2017

DATA PROTECTION OFFICER - LINEA GUIDA

Il Gruppo dei Garanti Ue (WP 29) ha approvato lo scorso 13 dicembre la linea guida per la disciplina della figura del responsabile per la protezione dei dati” (Data Protection Officer - DPO).
Le linee guida sul DPO specificano i requisiti soggettivi e oggettivi di questa figura, la cui designazione sarà obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e per alcuni soggetti privati sulla base di criteri che il Gruppo ha chiarito nel documento.
Nel documento vengono illustrate le competenze professionali e le garanzie di indipendenza e inamovibilità di cui il DPO deve godere nello svolgimento delle proprie attività di indirizzo e controllo all'interno dell’organizzazione del titolare. 
L'unica norma da applicare con riferimento al data protection officer è quindi il Regolamento UE 2016/679, in particolare i suoi articoli 35-39. Le interpretazioni autentiche relative a tale figura sono ad oggi solo quelle provenienti dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 dei Garanti Privacy UE con la relativa Linee Guida.
Proprio in tali documenti ufficiali, si chiarisce che il DPO deve avere competenza sulle leggi e sulle pratiche di protezione dei dati nazionali ed europee e una conoscenza approfondita del Regolamento, anche se dal documento si evincono requisiti privi di specificità.
Non esiste, quindi, nessun percorso certificativo, per “creare” dal nulla queste figure. 
Sono necessari i vecchi e cari ingredienti, che dovrebbero far parte del ricettario di qualsiasi buon professionista: tanto studio, pratica e capacità, unità con la volontà, di risolvere i problemi dei propri clienti.


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