Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

giovedì 31 dicembre 2015

CAPODANNO IN SICUREZZA

Per utilizzare in sicurezza i botti di capodanno occorre seguire semplici regole (anche se non esistono fuochi di artificio sicuri: perfino le stelline, bruciano a 300°C e perciò sono in grado di provocare incendi sui tessuti.)
  • I giochi pirotecnici autorizzati e in libera vendita devono riportare sulla confezione un’etichetta con il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio, il nome del prodotto, la ditta produttrice, la categoria d’appartenenza e le modalità d’uso.
  • Al momento dell’accensione, non bisogna mai avvicinare viso e occhi alla miccia. 
  • I botti vanno accesi all’aperto, lontano da case, automobili e dalla scatola degli altri fuochi, in modo da limitare il rischio di incendio e incidenti.
  • Bisogna fare attenzione alla direzione in cui si lanciano i fuochi, evitare le zone buie o balconi e finestre. Potrebbero essere presenti delle persone.  
  • I botti non vanno mai accesi dentro nessun tipo di contenitore, soprattutto se in ferro, perché l’esplosione potrebbe generare la dispersione di schegge in tutte le direzioni.
  • Tenere sempre un estintore a portata di mano, da utilizzare in caso di incendio.
  • Mai bagnare gli articoli con acqua, alcuni fuochi contengono alluminio che a contatto con l’acqua potrebbe andare in autocombustione, provocando lo scoppio non voluto dell’articolo.
  • In caso di ustione è consigliabile raffreddare la zona colpita per limitare i danni alla pelle determinati dall’aumento della temperatura. 
  • Se i botti non dovessero esplodere non provare mai a riaccenderli. Allontanarsi dalla zona e segnalare la loro presenza alle forze di Polizia, per la loro corretta inertizzazione mediante l’intervento di personale specializzato.
  • Non provare ad accendere i fuochi trovati per terra: taluni impiegano sino a 12 ore per bruciare il cartoncino pressato della spoletta.
  • Porre la massima attenzione nell’uso di prodotti con effetto scoppiante ed ai razzi o proiettili di qualsiasi specie, è dall’uso di questa tipologia di oggetti che – statisticamente – sono derivati gli incidenti di maggiore gravità.
  • E’ severamente vietata qualsiasi manipolazione dei prodotti (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti.

venerdì 18 dicembre 2015

23 DICEMBRE 2015, ABROGAZIONE REGISTRO INFORTUNI

Il decreto semplificazioni (Il D.lgvo 151/2015), attuativo del Jobs Act, ha abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Le aziende, dal 23 dicembre 2015 dovranno, in caso di infortunio sul lavoro, produrre la propria documentazione obbligatoria in formato elettronico e trasmetterla telematicamente, senza l’obbligo della registrazione degli infortuni e della tenuta del relativo registro.

Il registro infortuni dovrà essere, comunque, conservato per almeno quattro anni dall’ultima registrazione o, se non ci sono mai stati infortuni, dalla data di vidimazione.


Pertanto, in futuro, sarà semplicemente sanzionata la mancata comunicazione telematica con riferimento agli infortuni superiori a tre giorni con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro, mentre sarà abrogata la sanzione amministrativa per l’omessa tenuta del registro infortuni da € 516 a € 3.098.

mercoledì 16 dicembre 2015

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E' ARRIVATO

Il 15 dicembre 2015, dopo quasi 4 anni dall’inizio dei lavori, è stato trovato l'accordo per il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati, che introdurrà un'unica legislazione in tutte le nazioni UE (in Italia, sostituirà l'attuale Codice Privacy - Dlgs 196/2003).
Il testo definitivo sarà formalmente adottato all'inizio 2016 e le aziende avranno due anni per adeguarsi
Con il nuovo Regolamento UE sulla privacy, vengono confermate importanti novità che erano già contenute nella proposta originaria del 2012, come il diritto all'oblio, il diritto alla portabilità dei dati, le notificazioni delle violazioni alle autorità nazionali e anche agli stessi utenti nei casi più gravi (data breaches), modalità di accesso ai propri dati personali più facili per gli interessati, il meccanismo del "one-stop-shop", con il quale le imprese avranno a che fare con un'unica autorità di vigilanza, e il concetto di "privacy by design".
Meno costi e burocrazie per le piccole e medie imprese: non saranno ad esempio più obbligatorie notifiche alle autorità di vigilanza e la possibilità di addebitare un contributo agli interessati per le richieste di accesso ai dati manifestamente infondate o eccessive.
Anche la figura del responsabile della protezione dei dati (data protection officer) sarà una figura facoltativa per le piccole e medie imprese, che non avranno neppure l'obbligo di effettuare la valutazione dell'impatto (privacy impact assessment), a meno che non esista un rischio elevato.

lunedì 14 dicembre 2015

LUCI E ADDOBBI DI NATALE IN SICUREZZA

Piccoli accorgimenti per evitare incidenti in azienda (ma anche domestici):

  • Fissare bene le decorazioni, facendo particolare attenzione, agli addobbi in vetro (preferibilmente sistemarli in alto) e a quelli che hanno parti piccole che possono esser ingerite da bambini;
  • Scegliete con cura anche la base dell’albero, che deve essere proporzionata alle dimensioni e al carico per evitare che si rovesci;
  • Tutti gli addobbi devono essere a norma: evitare di acquistarli dalle bancarelle;
  • Se si utilizzano luci dell’anno scorso, ispezionare con cura spine, filo e luci;
  • Se si utilizzano luci nuove, devono avere il marchio Ce e anche altri certificati di sicurezza privati (come il marchio IMQ); Conservare le istruzioni, che devono essere in italiano e l’indicazione se è per uso interno o esterno.
  • Le luci per esterno devono essere a bassa tensione (12 o 24 Volts);
  • Le luci per esterno devono essere dotate di un determinato grado di protezione (sigla IPXX) contro gli agenti atmosferici esterni, ovvero contro la pioggia (IPX3), gli spruzzi (IPX4), i getti d’acqua (IPX5) o stagne all’immersione (IPX7);
  • Ogni presa dovrebbe avere la sua spina, altrimenti procurarsi una ciabatta di buona qualità;
  • Non lasciare le luci accese quando l’azienda è chiusa. 



giovedì 10 dicembre 2015

E-COMMERCE, NO ALLA PROFILAZIONE SENZA CONSENSO

No alla profilazione senza consenso di gusti e abitudini dei clienti per l'invio di newsletter personalizzate. Lo ha affermato il Garante privacy in un provvedimento [doc. web n. 4487559] con cui ha vietato ad una società di e-commerce l'illecito trattamento dei dati di oltre 300 mila persone. La società - una delle più importanti nella fornitura on line di biglietti per spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, concerti e nell'e-commerce di prodotti anche di marchi celebri -  non potrà più utilizzare i dati trattati in modo illecito. 

Dagli accertamenti ispettivi svolti dall'Autorità è emerso che la società raccoglieva dati personali attraverso tre siti, di cui uno operativo in più lingue straniere destinato ad utenti di paesi Ue ed Extra Ue. Il consenso richiesto, però, era preselezionato e unico per varie finalità, comprese quelle di marketing e comunicazione dei dati ad altre società, sempre per scopi commerciali. Una procedura contraria alla normativa, anche se l'utente poteva deselezionare il consenso e procedere alla registrazione al sito.

La società, inoltre, svolgeva, sempre senza consenso, un'attività di profilazione utilizzando un software per l’invio di newsletter personalizzate, "create" elaborando i dati relativi agli ordini dei clienti o anche ai prodotti inseriti nel carrello il cui ordine non era stato finalizzato. La società peraltro non aveva provveduto ad adempiere all'obbligo di notificazione al Garante previsto dal Codice per l'attività di profilazione, né aveva stabilito alcun tempo di conservazione dei dati personali raccolti tramite i siti.

Il Garante ha dunque disposto il divieto di uso dei dati dei clienti acquisiti illecitamente e ha prescritto alla società di adottare, entro sessanta giorni, le misure necessarie per mettersi in regola con le disposizioni del Codice privacy. La società dovrà, in particolare, integrare l'informativa indicando le aziende o le categorie economiche o merceologiche alle quali intende comunicare i dati per le loro finalità promozionali. Dovrà, poi, informare i soggetti, ai quali i dati sono stati già comunicati o ceduti, che non possono utilizzarli senza aver prima acquisito il consenso degli interessati.

La società dovrà, infine, prevedere tempi di conservazione dei dati e, alla scadenza, provvedere all'immediata cancellazione o alla  anonimizzazione permanente.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

martedì 1 dicembre 2015

COS’È L’ERGONOMIA


L’ergonomia è una scienza che studia l’interazione tra l’uomo e i sistemi (attrezzature, procedure operative e contesto  ambientale  ) al fine di ottimizzare il benessere dell’uomo e di migliorare le prestazioni aziendali.

La  progettazione  ergonomica ha come scopo la  realizzazione  di  prodotti  e  sistemi  che  siano  adatti a essere usati dall’uomo, con sforzi minimi, senza commettere  errori  e  con  adeguati  livelli  di  comfort  e gradimento.

L’ergonomia si distingue in tre  diversi  aspetti
  • ergonomia  fisica;
  • ergonomia cognitive;
  • ergonomia organizzativa.



Gli aspetti fisici riguardano:
  • lo studio delle posture che i soggetti assumono quando compiono le attività di vita e di lavoro;
  • lo  studio  degli  sforzi  e  la  movimentazione  dei  carichi;
  • la manipolazione  di  strumenti  e  attrezzature;
  • l’incidenza dei fattori fisico ambientali sulle condizioni di benessere e salute;
  • gli spazi operativi e il layout delle attività.


Gli  aspetti  cognitivi  attengono:
  • alla  percezione  degli  stimuli;
  • alla  comprensione dei segnali;
  • all’attivazione dei controlli e della regolazione dei sistemi da parte dell’uomo, in rapporto alla capacità di valutare il carico di lavoro mentale nello svolgimento di un compito e le dinamiche di attivazione dei processi di decision making.


Gli aspetti  organizzativi riguardano:
  • fattori relativi a tempi;
  • metodi  e  ritmi  delle  attività;
  • il work design;
  • il  clima relazionale;
  • la comunicazione. 



Facciamo alcuni esempi concreti

Ergonomia fisica della postazione
  • Evitare o ridurre l’estensione delle braccia, la flessione del busto o la rotazione del busto
  • Progettare  il  layout  delle  attività  in  modo  da  eliminare le azioni di sollevamento manuale dei carichi e/o ridurne il peso
  • Assicurare  spazi  sufficienti  per  consentire  all’operatore di assumere la postura più naturale
  • Evitare  la  necessità  di  portare  le  mani al  di sopra del capo, al di sotto delle ginocchia o lontano dal corpo
  • Organizzare  il  layout  della  postazione  in  modo  che l’operatore si trovi al centro della sua area di lavoro
  • Garantire La temperatura dell’ambiente, umidità, velocità dell’aria e illuminazione confortevoli

Ergonomia organizzativa della postazione 
  • Organizzare  i  tempi  dei  turni  di  lavoro  in  modo  che l’impegno  fisico  aumenti  gradualmente
  • Prevedere  il  lavoro  in  gruppo  per  movimentare  manualmente carichi pesanti o ingombranti
  • Preferire   sempre   l’impiego   di   attrezzi   elettrici   per   i compiti in cui è richiesto l’esercizio di una forza, anche se non eccessiva
  • Assicurare  sempre  lo  stato  di  massima  efficienza  di  dispositivi  e  attrezzature  attraverso  la  corretta  manutenzione
  • Fornire formazione adeguata agli operatori sull’uso corretto delle attrezzature e sulle procedure applivative
  • Prevedere la rotazione degli operatori fra postazioni caratterizzate  da  compiti  diversi 
  • Progettare  le  mansioni  in  modo  che  l’operatore  svolga solo più di due azioni elementare
  • Organizzare  l’orario  di  lavoro  in  funzione  dei  tempi  di recupero  necessario
  • Preferire  dispositivi  ed  attrezzi  di  buona  qualità, leggeri e adeguati e  produttori affidabili

Ergonomia degli aspetti psico-sociali 
  • Informare  gli  operatori  sulle  modalità  più  corrette  per l’esecuzione  dei  compiti 
  • Rilevare eventuali condizioni di disagio o insoddisfazione nel lavoro
  • Sollecitare  proposte  di  miglioramento  da  parte  degli  operatori
  • Offrire  luoghi  accoglienti  e  confortevoli  per  i  momenti di  pausa  

martedì 10 novembre 2015

NOVITA' SICUREZZA PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/2015, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione non sono più a carico dell’utilizzatore (come prevedeva l’art. 3 comma 5 del Decreto Legislativo 81/08), ma del somministratore del contratto. L’utilizzatore ha tali obblighi solo quando lo prevede il contratto di somministrazione. 

Il Decreto Legislativo 81/2015 (Decreto attuativo del Jobs Act) introduce all’art. 35 comma 4, in materia di sicurezza sul lavoro, quanto segue:
Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

Sia chiaro, comunque, che l’utilizzatore deve avere per i lavoratori impiegati con contratto di somministrazione gli stessi obblighi di prevenzione e protezione che sono previsti per i suoi dipendenti. Vale a dire, se ho un rischio rumore alto, non consegno gli otoprotettori solo ai miei dipendenti, ma anche ai lavoratori che mi ha mandato l’Adecco.

venerdì 6 novembre 2015

BANDO REGIONE ABRUZZO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO SU INVESTIMENTI

Il presente Avviso finanziato dall’Attività I.2.1 del POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 ha l’obiettivo di sostenere – attraverso aiuti de minimis – i progetti di innovazione tecnologica, di processo e organizzativa da parte di PMI localizzate nel territorio della Regione Abruzzo.

LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO POSSONO ESSERE PRESENTATE (esclusivamente, pena l’esclusione, in modalità elettronica a mezzo di apposita piattaforma informatica all’indirizzo internet http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/) dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURAT fino al termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione medesima.

Per maggiori informazioni:
http://www.confartigianato.ch.it/bando-regione-abruzzo-per-contributi-a-fondo-perduto-su-investimenti/

giovedì 29 ottobre 2015

VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO



Per installare legittimamente un impianto di video sorveglianza in un luogo di lavoro occorre rispettare le seguenti regole:
  • Stipulare un accordo sindacale con le RSA, oppure in mancanza, chiedere l’autorizzazione amministrativa alla DTL competente (se avete l’impianto è già in funzione, disconnetterlo immediatamente e coprire le telecamere). Per alcune attività ad alto rischio di rapine (esempio farmacie, tabacchini) esiste una procedura più celere, altrimenti i tempi di attesa di un sopraluogo normalmente variano dai 30 ai 60 giorni.
  • Se si installano le telecamere per motivi diversi dalla protezione dei propri beni o dell’incolumità dei dipendenti, è necessario richiedere l’autorizzazione del Garante
  • Informare i dipendenti e i clienti della presenza delle telecamere con appositi cartelli posti in modo visibile (illuminati in luoghi bui o di notte) e in modo che sia visibili prima di essere ripresi dalle telecamere stesse
  • Nominare un incaricato e consegnarli la seconda password che dovrà essere custodita con cura
  • Posizionare le telecamere solo dove sono realmente necessarie per riprendere eventuali rapine o fatti criminosi
  • Dotare le telecamere di spia luminosa in modo che sia visibile quando sono in azione
  • Predisporre una pianta dei locali indicando la posizione delle telecamere e il loro cono d’azione, nonché la dislocazione del videoregistratore e del monitor
  • Custodire le apparecchiature di registrazione di luogo sicuro (se possibile chiuso a chiave)
  • Conservare le immagini non più di 24 ore
  • Visionare le immagini solo in presenza dell’incaricato nominato per la custodia della seconda password
  • Se le immagini sono trasmesse tramite rete pubblica (per esempio, Internet o il WI-fi) bisogna crittografare il segnale
  • E’ assolutamente vietato utilizzare le telecamere per controllare a distanza i lavoratori
  • L’impianto deve essere progettato in modo da non essere eccedente agli interessi legittimi da tutelare

In alcun modo, le riprese possono essere utilizzare come prova giudiziale se non si seguono le suddette regole e comunque, anche in caso di fatti criminosi da parte dei lavoratori, non si possono adottare provvedimenti disciplinari.


Le sanzioni per il mancato rispetto di queste regole sono:
  • Inutilizzabilità dei dati personali trattati  
  • Adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante e  di  analoghe  decisioni  adottate  dall'autorità giudiziaria civile e penale 
  • Applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 e ss. del Codice) ovvero fino a 180.000 euro di sanzione e 3 anni di reclusione


lunedì 19 ottobre 2015

AIUTIAMO IL TUO BUSINESS A CRESCERE. GRATUITAMENTE.

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Esistono piccole aziende che rimangono tali perché rimandano continuamente l’avvio del processo di crescita, CONVINTE che questo porta inevitabilmente ad un aumento dei costi.

ORA la tua azienda ha la possibilità di ricevere consulenza e formazione in modo del tutto gratuito in diversi campi:
·        Sicurezza nei luoghi di lavoro
·        Qualità e Ambiente
·        Privacy
·        Informatica e ITC
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·        Management
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·        Corsi specialistici per il settore di appartenenza
aderendo ai Fondi Interprofessionali (previsto dall’art.118 della Legge 388/2000 e dall’art.48 della Legge 289/2002).

Affidati al team di GAIA SOLUTION. 

Contattaci per saperne di più

Dott. Stefano Di Zio

Cell: 334/5073402

venerdì 9 ottobre 2015

FARE FORMAZIONE GRATUITAMENTE


Tutti i datori di lavoro hanno la possibilità di formare, in modo completamente gratuito, i propri dipendenti, ottenendo un costante miglioramento della qualità, competenza e preparazione del proprio personale.

Non tutte le aziende sono a conoscenza dell’opportunità di destinare la quota dello 0.30% dei contributi INPS, che sono obbligate comunque a versare, ai Fondi Interprofessionali per ricevere un cambio formazione in modo del tutto gratuito.

Lo 0,30%  deve essere versato: se non lo usi, LO PERDI!


Cosa sono i Fondi Interprofessionali?
  • I Fondi Interprofessionali sono organismi finalizzati a supportare le attività di formazione rivolte ai lavoratori. Sono autorizzati a raccogliere lo 0,30% del versato all’Inps e a redistribuirlo ai loro iscritti.
  • Destinando lo 0,30% a un Fondo Interprofessionale, l’azienda avrà la garanzia che quanto è obbligata a versare le possa ritornare in azioni formative volte a qualificare i propri dipendenti.


Ci sono rischi o svantaggi?
  • L’adesione al Fondo non comporta alcun costo per le imprese. Le aziende già versano lo 0,30% con l’UNIENES.
  • Il finanziamento non va restituito, non è un prestito.
  • E’ sempre possibile cambiare fondo o rinunciare all’iscrizione.



Come beneficiare di questa opportunità?
Il modo più semplice è affidarsi ad un professionista capace di gestire sia la procedura di finanziamento che l’erogazione dei percorsi formativi.

Contatti

Dott. Stefano Di Zio

       Cell: 334/5073402

mercoledì 7 ottobre 2015

AUMENTANO LE SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha apportato le seguenti modifiche nel Testo Unico per la sicurezza:



  • Inasprimento delle sanzioni per le mancate viste mediche e l’omessa formazione: se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati in caso di più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati; 
  • Facoltà anche per i datori di lavoro che occupano più di 5 lavoratori di svolgere direttamente i compiti antincendio, primo soccorso ed evacuazione;
  • Volontari delle associazioni religiose e dei programmi internazionali di educazione non formale: si applica il regime di tutela più limitato già previsto per i lavoratori autonomi dall’art. 21 del D.lgs. n. 81/2008; 
  • Le tutele per il lavoro accessorio: nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni del Testo Unico si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21.  Sono comunque esclusi i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili;
  • Soppressione del Registro de Infortuni: avverrà a decorrere dal 24 dicembre 2015, senza attendere più il decreto istitutivo del SINP; 
  • Invio esclusivamente telematico del certificato di infortunio e di malattia professionale da parte del medico, con il conseguente esonero per il datore di lavoro;
  • Lavoro all’estero: è obbligatorio indicare nel contratto le misure di sicurezza, non è più sufficiente indicare il solo generico impegno del datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

giovedì 1 ottobre 2015

PRIVACY E SICUREZZA NELLE ASSOCIAZIONI

Privacy

Per organizzare un sistema di gestione dei dati personali e sensibili, che tutelino associati, dipendenti e utenti delle associazioni, è necessario partire da una valutazione dei rischi e quindi attivare le azioni necessarie, inventariando i dati personali, adottando le misure di sicurezza obbligatorie (fisiche, logiche ed organizzative), adeguandosi agli obblighi di informativa, consenso e nomina delle figure obbligatorie.



Sicurezza

La normativa vigente prevede la regolamentazione del rapporto tra associazione e volontario (dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza), delineando la seguente casisitica: 

a) Per i volontari delle associazioni della Protezione Civile (ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei Vigili del Fuoco), si applicano le disposizioni del decreto del Capo di Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012.

b) Per I volontari delle associazioni di cui alla Legge 266/1991 (Organizzazioni di Volontario - OdV) ed i volontari che effettuano il servizio civile in un ambito privo di una organizzazione di un datore di lavoro, si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e l’associazione  o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela.

c) Nel caso di  volontari delle associazioni ed i volontari che effettuano il servizio civile in un ambito ove sia presente l’organizzazione di un datore di lavoro (un ospedale, una casa di riposo, un Comune, una scuola, una Fondazione, un ente pubblico o privato in genere, ecc.), allora il datore di lavoro  è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare - o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo - i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

I volontari devono:
  • utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti;
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli;
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento  corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

  
I volontari, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di:
  • beneficiare della sorveglianza sanitaria;
  • partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte

 

d) Nel caso in cui le associazioni stipulino contratti di lavoro (o altre forme di collaborazione equiparabili al lavoro subordinato), ai lavoratori deve essere garantita la medesima tutela prevista dalla legislazione vigente per ogni tipologia di lavoratore.
In questo caso sarà quindi necessario effettuare una valutazione dei rischi, nominare un RSPP, prevedere la nomina di un medico competente nel caso in cui si rientri nell'obbligo di sorveglianza sanitaria ed effettuare la formazione specifica prevista.