Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

giovedì 28 maggio 2015

CARRELLI ELEVATORI

Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori incaricati dell’uso del carrello elevatore ricevano una opportuna formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature stesse in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone.

I requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratici sono stati individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, con apposito provvedimento emanato in data 22 febbraio 2012, entrato in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. - serie generale n. 60 del 12 Marzo 2012 - supplemento ordinario n. 47.
La partecipazione alla formazione ed il superamento delle prove di verifica previste, produce il rilascio dell’abilitazione nominativa, alla conduzione del carrello elevatore con validità di un periodo di 5 anni, decorsi i quali l’operatore dovrà partecipare a corsi di aggiornamento nei modi e termini regolamentati dallo stesso provvedimento normativo di cui sopra.

Occorre tenere presente però che, a differenza dell’auto, le ruote sterzanti sono le posteriori e quindi hanno un comportamento diverso.
Date le particolari caratteristiche della sterzata sui carrelli, è bene che il conducente prenda delle precauzioni:
  • fare la massima attenzione a non urtare contro persone, cataste di materiali, colonne o macchinari;
  • curvare lentamente per avere la perfetta padronanza della macchina;
  • non sterzare mai su un piano inclinato.

Quando si solleva un carico è necessario spostare la leva gradualmente. La velocità di discesa del carico dipende dal peso dello stesso; è necessario spostare la leva delicatamente per ottenere una discesa lenta e dolce ed un arresto graduale e senza sobbalzi.
La velocità di inclinazione delle forche deve essere adeguatamente regolata con lo spostamento graduale della leva.
Non effettuare più operazioni contemporaneamente se non strettamente necessario.
I pneumatici vengono scelti tenendo conto della superficie su cui opera il carrello. Per lavorare in interno su pavimenti lisci sono preferibili gommature di tipo cushion, mentre per pavimentazioni dissestate o per esterno sono utilizzate gomme pneumatiche o superelastiche.

Durante l’attività operativa, il carrello elevatore è sottoposto ad un insieme di sollecitazioni che possono influenzarne la stabilità e quindi la sicurezza.
Il carrello elevatore a forche è un veicolo da trasporto che ha il carico al di fuori del suo passo, quindi un sovraccarico può provocarne il ribaltamento: rispettare dei limiti di carico imposti dal costruttore. E’ bene sempre verificare la rispondenza del carico a quanto sollevabile secondo la targhetta posizionata sul carrello.

E’ evidente che per considerare l’equilibrio del carrello non è sufficiente esaminare il solo peso raccomandato dal costruttore, ma occorre considerare una ulteriore grandezza che tenga conto della distanza del baricentro del carico dal punto di ribaltamento del carrello e della pendenza del percorso.

La perdita dell’equilibrio in senso trasversale non può essere causata dal solo carico ma anche da una manovra errata. Uno degli errori più diffusi consiste nel frenare il carrello mentre questo sta percorrendo una traiettoria curvilinea.

Più alto è il baricentro del carrello, tanto più facilmente si può ribaltare, per cui durante la marcia in curva del carrello, sia a vuoto che con carico, è assolutamente necessario marciare con le forche ad un altezza di 15-20 cm da terra.
Percorrere una discesa in marcia avanti costituisce una condizione di massimo pericolo, sia con il carico sollevato da terra, che con il carico in posizione regolamentare di 15/20 cm da terra. Occorre procedere in retromarcia per aumentare il peso gravante sulle ruote posteriori.


Prima di utilizzare il mezzo occorre effettuare i seguenti controlli:


  • capacità di carico;
  • idoneità all’uso in zone a rischio specifico: nel luogo dove si opera, possono esserci alcune aree con dei rischi specifici dovuti alla presenza di sostanze esplosive, gas infiammabili. Accertarsi che il carrello utilizzato sia classificato per lavorare in tali ambienti;
  • apparecchiature e impianti: controllare la perfetta efficienza del segnalatore e dell’avvisatore acustico di retromarcia (ove presente);
  • dei meccanismi di sollevamento: di eventuali attrezzature speciali, di tutti gli organi di comando e dei dispositivi di sicurezza come griglie, fermi e altro;
  • dell’impianto frenante;
  • pneumatici: controllare la pressione dei pneumatici significa garantire il giusto assetto e la giusta aderenza del carrello al suolo;
  • forche: Controllare che le forche siano bloccate nella posizione giusta, e in caso di diversa regolazione assicurarsi che gli arresti di estremità siano al loro posto, distanziate quanto più possibile al fine di prendere la pedana in modo stabile, inserite per tutta la loro lunghezza, facendo attenzione nei casi in cui sporgano dalla pedana;
  • pedane (pallets): le operazioni di carico iniziano dalla pedana, che deve essere integra in tutte le sue parti. Le pedane che presentano rotture o danneggiamenti, devono essere scartate. Alcune pedane sono a due ingressi, ovvero possono essere inforcate in entrambe le direzioni. Nel caso i due ingressi siano in posizione adatta per essere inforcate, scegliere quella che offre un migliore assestamento del carico.

I rischi e le misure di sicurezza

I principali rischi connessi con l’utilizzo del carrello elevatore a forche sono:

  • il ribaltamento del mezzo dovuto in particolare al sovraccarico e allo spostamento del baricentro del carico. E’ necessaria che la cabina sia chiusa a protezione del conducente, la struttura sia atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore e concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del mezzo, che ci sia uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per proteggere il lavoratore a bordo, struttura che trattenga il lavoratore sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento, esso possa rimanere intrappolato da parti del carrello stesso.
  • la caduta del carico sulla cabina: è necessario che il carico non superi l’altezza del montante e che sia stabile;
  • le vibrazioni meccaniche: la scelta del tipo di carrello deve essere adeguata;
  • la caduta durante la salita e la discesa dal mezzo: non aggrapparsi al volante o ad altri comandi. per salire occorre fare uso dei gradini e delle maniglie appositamente installate, salire e scendere sempre con il viso rivolto verso il carrello.
  • urti e schiacciamento agli arti: è necessario indossare l’abbigliamento appropriato e i dispositivi DPI previsti dalla normativa di sicurezza (Elmetto, guanti e scarpe).

Norme per l’utilizzo in sicurezza del carrello elevatore


  • Le principali regole di sicurezza sono, la calma, la coscienza e la responsabilità: immaginare di essere alla guida di un’auto sportiva significa esporsi a sciocchi esibizionismi che mettono a repentaglio la propria incolumità e quella dei colleghi;
  • Per depositare il carico sulla catasta,avvicinarsi lentamente mantenendo il carico basso ed il montante inclinato all’indietro;
  • mantenendo il carrello frenato ed il montante quasi in posizione verticale, sollevare il carico poco oltre l’estremità superiore della catasta;
  • Dovendo affrontare una pendenza, senza carico, le forche devono essere rivolte verso l’inizio della pendenza;
  • marciare con il carico verso l’inizio di una rampa significa compromettere seriamente la stabilità del carico e del carrello. Il carico deve essere rivolto verso la sommità del percorso;
  • la velocità del carrello deve essere adeguata alle condizioni del pavimento;
  • Al pedone deve essere dedicata la massima attenzione. I pedoni possono sbucare da porte, veicoli parcheggiati o da dietro pallets ed altro;
  • per la circolazione valgono le stesse regole della normale circolazione stradale. Non sottovalutate la distanza di sicurezza che garantisce la possibilità di arresto del carrello in caso di necessità;
  • le partenze, le frenate e tutte le altre manovre vanno eseguite con la massima attenzione;
  • è assolutamente vietato trasportare passeggeri;
  • impedite a chiunque di passare sotto le forche sollevate anche se sprovviste di carico;
  • il carrello, a meno che non disponga di specifiche attrezzature, non deve essere usato per agganciare o spingere altri veicoli;
  • è vietato usare il carrello per effettuare lavori di manutenzione in altezza. Per questo tipo di utilizzo il carrello deve essere dotato di un’apposita ed approvata piattaforma di lavoro;
  • in caso di incidente, anche se apparentemente irrilevante, segnalate l’accaduto al vostro responsabile. e con la necessaria attenzione controllate l’assenza di danni agli organi di funzionamento e riprendete il lavoro dopo esservi accertati che tutto funzioni correttamente;
  • il carrello non deve essere utilizzato per spingere carichi o trainare altri veicoli;
  • quando particolari condizioni di carico impediscono una buona visibilità occorre marciare all’indietro pure farsi aiutare da colleghi che assistono a terra;
  • non cercate mai di aumentare la portata del carrello aggiungendo dei contrappesi;
  • è vietato utilizzare il carrello per sollevare carichi sospesi;
  • è indispensabile assicurare la stabilità del carico anche per brevi percorsi;
  • non tentate mai di sollevare carichi facendo uso di una sola forca;
  • quando il carrello viene parcheggiato occorre fare attenzione che il montante sia in posizione verticale, le forche abbassate, il freno inserito e tutti i dispositivi di sicurezza azionati. In caso di stazionamento in condizioni di pavimento inclinato è obbligatorio l’uso di un dispositivo ferma ruote oltre all’inserimento del freno di stazionamento e di tutti gli altri dispositivi di sicurezza;
  • in caso di sosta, in ambiente chiuso, con carrello alimentato da motore a combustione, è fondamentale spegnere il mezzo;
  • non sostate e non parcheggiate in prossimità di uscite di sicurezza;
  • é pericolosissimo infilare mani, gambe, testa fra le parti mobili del carrello;
  • è proibito trasportare sostanze infiammabili sul carrello;
  • trasportare carichi sovrapposti,superando il limite della griglia reggicarico, significa esporsi ad un rischio.

lunedì 25 maggio 2015

GUIDI LA MACCHINA AL LAVORO?

Il conducente di un veicolo, se è anche lavoratore, oltre al rispetto del Codice della Strada, ha ulteriori obblighi a suo carico, stabiliti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 (“Testo Unico” sulla Sicurezza):
“Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, in relazione alla sua formazione e alle istruzione e mezzi forniti dal datore di lavoro.”

I lavoratori, tra l’altro, devono:

  • Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro (il quale ha l’obbligo di valutare e prevenire i rischi anche tramite l’informazione)
  • Utilizzare correttamente i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza (vedasi le cinture di sicurezza).
  • Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (vedasi giubbotti o bretelle riflettenti da indossare a seguito di una sosta del veicolo).
  • Segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché le altre condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d'urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
  • Non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
  • Contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la loro sicurezza e salute durante il lavoro.
  • Si sottoporre ai controlli sanitari previsti dalla norma e disposti dal Medico competente.
  • Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.



Per tali, il lavoratore è punito con l’arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 200,00 a 600,00 Euro.

Invece, tra i provvedimenti più gravi previsti dal Codice della Strada ci sono: la sospensione, il ritiro o la revoca della patente di guida.

Se viene sospesa o revocata la patente di guida:

  • Chi guida per esigenze private, può utilizzare i mezzi pubblici.
  • Chi lavora con l’auto, invece, può essere sospeso anche dal lavorooltre a subire le sanzioni previste a suo carico, sia dal Codice della strada che per il mancato rispetto dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008.
Tra gli obblighi di chi guida un autoveicolo c’è quello di rispettare il codice della strada, pertanto tutti devono essere a conoscenza del contenuto dello stesso.

In ogni caso, gli aspetti più direttamente legati a quelle situazioni che possono incidere negativamente anche sul rapporto lavorativo sono:

  • La decurtazione dei punti della patente.
  • Il ritiro, la sospensione e la revoca della patente (guida con patente scaduta, inidoneità all’esame di revisione, circolazione sulla corsia di emergenza in autostrada...).
  • La guida sotto l’effetto dell’alcool o sostanze stupefacenti e psicotrope.
  • L’omissione di soccorso.
  • Il mancato rispetto della segnaletica: orizzontale, verticale e semaforica.
  • Il regolare utilizzo dei dispositivi di protezione retro-riflettenti ad alta visibilità, durante una sosta.

giovedì 21 maggio 2015

ATTENTI AL SOLE!

L’esposizione alle radiazioni ultraviolette è un rischio di natura professionale per i lavori all'aperto (come i bagnini, parcheggiatori, netturbini o lavoratori in agricoltura, pesca, edilizia).

Le patologie fotoindotte individuate hanno come organi bersaglio pelle e occhi e la più grave è senz’altro il cancro della pelle. 

Nell'attuare le misure di tutela nei confronti dei lavoratori, va tenuto sempre conto che il rischio da radiazione UV è strettamente collegato - oltre che all'esposizione- anche ai fattori individuali, per cui l'attuazione delle misure di tutela va effettuata lavoratore per lavoratore in relazione anche ai dati personali (fototipo, farmaci, patologie), e lavorativi (presenza di agenti fotosensibilizzanti come detergenti, farmaci, creme, profumi ) in stretta collaborazione con il medico competente.

Le principali misure di prevenzioni sono:

Fotoprotezione ambientale: Usufruire – ove possibile - di schermature con teli e con coperture.
Organizzare l’orario di lavoro, in maniera tale che durante le ore della giornata in cui gli UV sono più intensi (ore 11,00 – 15,00 oppure 12,00 – 16,00 con l'ora legale) si privilegino i compiti lavorativi che si svolgono all'interno o all'ombra.
Al riguardo va sempre tenuto conto che:
Anche quando il cielo è nuvoloso vi è esposizione alla radiazione solare UV
Normalmente la protezione è necessaria da marzo ad ottobre per ambienti outdoor, ma occorre prolungarla in tutti i mesi dell’anno, inclusi novembre – gennaio, per lavorazioni su particolari superfici come neve, ghiaccio, marmo bianco con cielo sereno.
Il vetro blocca quasi totalmente la trasmissione della radiazione ultravioletta.

Gli indumenti protettivi: è consigliabile indossare un cappello a tesa larga e circolare (di almeno 8 cm.) che fornisca una buona protezione, oltre che al capo, anche alle orecchie, naso e collo.
I berretti da baseball con visiera, invece, non forniscono protezione per le orecchie e per il collo.
Inoltre non bisogna togliersi i vestiti (mai esporsi a dorso nudo), vanno invece usati abiti leggeri e larghi con maniche lunghe e pantaloni lunghi.
I tessuti devono garantire una buona protezione dai raggi UV e devono essere freschi per l'estate.
Da ricordare che un tessuto bagnato è meno efficace nel proteggere dagli ultravioletti rispetto ad un tessuto asciutto.
I tessuti scuri proteggono meglio rispetto a quelli chiari
Le fibre acriliche proteggono molto meglio della seta e, quest’ultima, meglio del cotone. La lana fornisce una buona protezione, ma non è proponibile nei mesi estivi. Una buona combinazione è cotone/poliestere che è fresca e protegge bene. Meno protettiva la T-shirt di cotone che lascia passare fino al 30% della radiazione ultravioletta.
Tessuti a trama “fitta” sono molto più efficaci dei tessuti a trama “rada” nel trattenere gli UV.
Bisogna naturalmente ricordare che il grado di protezione dell’indumento si riduce nel caso questo sia strappato, logoro, danneggiato o bagnato.

Creme solari: i prodotti antisolari (creme con filtri solari) hanno dimostrato la loro validità nel ridurre l’incidenza sia di alterazioni neoplastiche epiteliali della cute che le altre alterazioni conosciute come fotoinvecchiamento. 
Va comunque tenuto conto che l’impiego simultaneo di creme solari e di sostanze naturali (es. bergamotto, ombrellifere etc.) o chimiche (es. antiparassitari) possono causare effetti fotoallergici e fototossici .
Importante è controllare sull'etichetta del prodotto antisolare il fattore di protezione SPF (Sun Protection Factor) o IP (Indice di Protezione). Si raccomanda l’uso di stick a protezione totale per naso e labbra e parti del volto maggiormente esposte a luce riflessa.

Protezione degli occhi: gli occhi devono essere protetti con occhiali da sole. È importante che gli occhiali da sole forniscano una buona protezione dalla radiazione ultravioletta, questo è garantito dalla dicitura sulla confezione "Bloccano il 99% dei raggi ultravioletti". Sono da scegliere i prodotti conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 1836 in quanto essa rappresenta lo strumento migliore per rispondere ai requisiti di sicurezza obbligatori stabiliti dalla legge. Il fabbricante che intende immettere sul mercato gli occhiali da sole deve in ogni caso apporre sul prodotto la marcatura CE.

Infine è necessario trasmettere, attraverso la formazione, al lavoratore la piena consapevolezza dei rischi e degli interventi necessari per prevenirli.

A tale riguardo sarà importante che il lavoratore assimili i seguenti concetti:

  • L'autoesame della pelle, eseguito regolarmente, può permettere di scoprire i tumori della pelle precocemente, quando sono più facili da curare e le probabilità di guarigione sono enormemente maggiori. Vanno controllate tutte le zone del corpo, compreso il cuoio capelluto.
  • Il lavoratore dovrà essere formato a controllare e prestare attenzione alla presenza di lesioni arrossate e squamose o piccole ferite che non guariscono sul volto, testa, orecchie, collo, braccia e mani.
  • Particolare attenzione a crosticine, apparentemente banali, che tolte tendono a riformarsi continuamente senza guarire.
  • Importante è sempre controllare i propri nei, prestando attenzione ad eventuali cambiamenti di nei già presenti o all'insorgenza di nuovi nei. Il melanoma può insorgere su un neo presente da tempo o su una zona di pelle senza nei.

Se si notano in un neo i seguenti caratteri è bene rivolgersi subito al dermatologo:
  • Forma irregolare, con una metà della lesione di grandezza diversa dall'altra.
  • Bordi irregolari, smerlati, con aspetto a carta geografica;
  • Colore non uniforme, presenza di più colori (nero, bruno, rosso, rosa);
  • Variazioni nel colore;
  • Diametro superiore a 6 millimetri o aumento delle dimensioni negli ultimi mesi;
  • Modifiche del suo aspetto, delle dimensioni (ingrandimento) e sanguinamento spontaneo.


venerdì 15 maggio 2015

PRIVACY E LAVORO


Il datore di lavoro può trattare informazioni personali solo se strettamente indispensabili all’esecuzione del rapporto di lavoro.
I dati possono essere trattati solo dal personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza per proteggerli da intrusioni o divulgazioni illecite.

Sul luogo di lavoro va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone garantendo la sfera della riservatezza nelle relazioni personali e professionali.

I trattamenti di dati personali devono rispettare il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l’utilizzo di informazioni personali e identificative.

Si deve inoltre rispettare il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori.

I trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime in base ai principi di pertinenza e non eccedenza.

Il trattamento di dati personali anche sensibili riferibili a singoli lavoratori è lecito, se finalizzato ad assolvere obblighi derivanti dalla legge, dal regolamento o dal contratto individuale (ad esempio, per verificare l'esatto adempimento della prestazione o commisurare l'importo della retribuzione).

Cartellini identificativi

Può essere eccessivo riportare per esteso tutti i dati anagrafici o le generalità complete del dipendente: a seconda dei casi può bastare un codice identificativo o il solo nome o solo il ruolo professionale.

Comunicazioni

Per comunicare informazioni sul lavoratore ad associazioni di datori di lavoro, ex dipendenti o conoscenti, familiari, parenti occorre il consenso dell’interessato. 

Bacheche aziendali

Nella bacheca aziendale possono essere affissi ordini di servizio, turni lavorativi o feriali.

Non si possono invece affiggere documenti contenenti gli emolumenti percepiti, le sanzioni disciplinari, le motivazioni delle assenze (malattie, permessi ecc.), l’eventuale adesione a sindacati o altre associazioni. 

Pubblicazioni di dati del lavoratore sui siti web e sulle reti interne

In ambito di lavoro privato per pubblicare informazioni personali (foto, curricula) nella intranet aziendale e, a maggior ragione in internet, occorre il consenso dell’interessato.
E’ vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. 

Dati sanitari

I dati sanitari vanno conservati in fascicoli separati.

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a consegnare al proprio ufficio un certificato senza diagnosi ma con la sola indicazione dell’inizio e della durata presunta dell’infermità.
Dati sanitari

Il datore di lavoro non può accedere alle cartelle sanitarie dei dipendenti sottoposti ad accertamenti dal medico del lavoro.

Nel caso di denuncia di infortuni o malattie professionali all’Inail, il datore di lavoro deve limitarsi a comunicare solo le informazioni connesse alla patologia denunciata.
E’ del tutto vietata la diffusione di "dati idonei a rivelare lo stato di salute" del lavoratore. 

Uso di internet/intranet e della posta elettronica aziendale

Spetta al datore di lavoro adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l’integrità dei sistemi informativi e dei dati, anche per prevenire utilizzi indebiti.
Il datore di lavoro ha l’onere di informare, chiaramente e in modo particolareggiato, i dipendenti su quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali modalità vengono effettuati controlli, utilizzando ad esempio un disciplinare interno, chiaro e aggiornato affiancato da un’idonea informativa.

I controlli

I controlli da parte del datore di lavoro per motivi organizzativi o di sicurezza sono leciti solo se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza. I sistemi software devono essere programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati personali relativi agli accessi ad internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria. 

Internet/Rete interna

Il datore di lavoro per ridurre il rischio di usi impropri di Internet può adottare opportune misure che possono prevenire controlli successivi sul lavoratore, che potrebbero risultare illeciti.
Ad esempio si possono individuare i siti correlati o meno alla prestazione lavorativa o configurare sistemi o filtri che prevengano determinate operazioni.

Posta elettronica

I contenuti e le informazioni della posta elettronica sono tutelati costituzionalmente da garanzie di segretezza.

In questo quadro è opportuno che il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori (ad es. ufficioreclami@società.com) affiancandoli a quelli individuali (ad es. rossi@società.com) e valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato ad un uso privato.

Il datore di lavoro può mettere a disposizione di ciascun lavoratore apposite funzionalità di sistema che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che contengano le coordinatedi un altro lavoratore.

Si può altresì consentire al lavoratore di delegare un altro lavoratore (fiduciario) in caso di assenze prolungate, a leggere i messaggi di posta e ad inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per l’attività lavorativa. Di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato.

In caso di assenze non programmate (ad es. per malattia), qualora il lavoratore non possa attivare la procedura descritta (anche avvalendosi di servizi webmail), il datore di lavoro può incaricare altro personale (ad esempio l’amministratore di sistema) di gestire la posta del lavoratore, avvertendo l’interessato e i destinatari.

Controllo a distanza dei lavoratori

E’ vietato ai datori di lavoro privati e pubblici di effettuare trattamenti di dati personali mediante sistemi hardware e software che mirano al controllo a distanza dei lavoratori.

Non devono essere effettuati controlli a distanza al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge).

Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza o la geolocalizzazione sono rese necessarie da esigenze organizzative o produttive, o sono richieste per la sicurezza del lavoro.

lunedì 11 maggio 2015

LEGIONELLA


Con il termine di Legionellosi si definiscono tutte le forme morbose causate da batteri appartenenti al genere Legionella. 

Nell’ambito della legionellosi vengono distinte due manifestazioni cliniche: la “Febbre di Pontiac” e la “Malattia dei Legionari”. Quest’ultima è la forma più severa dell’infezione con una letalità totale del 5-15%.

La legionellosi è acquisita solo per via respiratoria mediante inalazione di aerosol (goccioline di acqua aero disperse) contenente legionelle.

I principali sistemi in grado di generare aerosol sono:

  • i rubinetti e i diffusori delle docce;
  • i diffusori dell’impianto idrico;
  • le torri di raffreddamento;
  • i condensatori evaporativi;
  • gli umidificatori degli impianti di condizionamento;
  • le vasche idromassaggio;
  • le fontane decorative;
  • le piscine.


I lavoratori maggiormente colpiti sono:


  • addetti alla pulizia;
  • manutenzione degli impianti di condizionamento;
  • delle torri evaporative;
  • addetti alla vendita di vasche per idromassaggio;
  • minatori;
  • dentisti;
  • giardinieri.


Dati ottenuti da monitoraggi microbiologici svolti in ambito occupazionale, hanno dimostrato la presenza del batterio:

  • nell’acqua degli impianti per il lavaggio di parti meccaniche nelle industrie automobilistiche;
  • nelle vasche di raffreddamento;
  • nelle vasche di lavaggio di prodotti vegetali;
  • nelle vasche di aereazione per il trattamento di acque reflue;
  • nel materiale organico per la produzione di terreni per il giardinaggio.


Una volta accertata la presenza della legionella, occorre procedere agli interventi di bonifica ambientale; tra questi:

  • shock termico;
  • l’iperclorazione sono i più efficaci.


La legionella vive e prolifica nel biofilm (patina verde visibile dove ristagna l'acqua), nelle incrostazioni o nelle parti arruginite dei tubi o boiler.

Oltre ai trattamenti di bonifica, la cui azione è limitata nel tempo, ai fini della prevenzione e controllo della legionellosi è fondamentale attuare altre misure a breve (decalcificazione dei rompigetto dei rubinetti e dei diffusori delle docce, sostituzioni di tubi, etc.) e a lungo termine (svuotamento, pulizia e disinfezione dei serbatoi di accumulo acqua, torri evaporative, etc.).

venerdì 8 maggio 2015

VOLONTARIATO



In materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, la figura del volontario viene equiparata a quella di lavoratore autonomo e non è, quindi, ricompresa nello schema classico del rapporto di lavoro.
Queste considerazioni portano a due effetti importanti:
-       Per l’associazione/società:
o    non c’è l’obbligo di elaborare il DVR. Restano fermi i principi generali di diritto nel caso di danni causati a terzi, che impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento.
-       Per il volontario:
o    deve utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;
o    deve munirsi dei dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzandoli conformemente alle disposizioni di legge.

Al contrario di altri lavoratori autonomi, invece, il volontario non deve munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, in quanto la prestazione di volontariato non si configura come attività in regime di appalto o subappalto.

venerdì 1 maggio 2015

CASO VERO: SANZIONE PER MANCATA DENUNCIA



Sintesi di un fatto realmente accaduto: 

  • Un lavoratore si fa male cadendo dalle scale condominiali mentre sta andando a prendere la macchina per recarsi al lavoro;
  • all’ospedale viene redatto un certificato di infortunio;
  • la ditta riceve il certificato ma, non essendo realmente un infortunio sul lavoro, non redige la prevista denuncia di infortunio.

Anche se non è configurabile un infortunio sul lavoro (o in itinere), il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di denuncia, per il solo fatto di aver ricevuto il certificato medico di infortunio.

La valutazione sull’indennizzabilità spetta solo all’Inail (e non al datore di lavoro!), e se ritiene il caso non indennizzabile, comunicherà che il caso va trattato come malattia e lo segnalerà all’Inps.

La sanzione per la tardata o omessa denuncia di infortunio va da un minimo di € 1.290,00 a un massimo di € 7.745,00.

Nel caso in cui pervenga un certificato di malattia, naturalmente, non vi è alcun obbligo di denuncia.