Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

venerdì 1 maggio 2015

CASO VERO: SANZIONE PER MANCATA DENUNCIA



Sintesi di un fatto realmente accaduto: 

  • Un lavoratore si fa male cadendo dalle scale condominiali mentre sta andando a prendere la macchina per recarsi al lavoro;
  • all’ospedale viene redatto un certificato di infortunio;
  • la ditta riceve il certificato ma, non essendo realmente un infortunio sul lavoro, non redige la prevista denuncia di infortunio.

Anche se non è configurabile un infortunio sul lavoro (o in itinere), il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di denuncia, per il solo fatto di aver ricevuto il certificato medico di infortunio.

La valutazione sull’indennizzabilità spetta solo all’Inail (e non al datore di lavoro!), e se ritiene il caso non indennizzabile, comunicherà che il caso va trattato come malattia e lo segnalerà all’Inps.

La sanzione per la tardata o omessa denuncia di infortunio va da un minimo di € 1.290,00 a un massimo di € 7.745,00.

Nel caso in cui pervenga un certificato di malattia, naturalmente, non vi è alcun obbligo di denuncia.


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