Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

venerdì 27 febbraio 2015

SEI UNO STUDENTE O INSEGNANTE?


La materia della Sicurezza è piena di casistiche particolari ed è meglio conoscerle, per evitare pesanti sanzioni e conseguenze nefaste causate da comportamenti negligenti.

L’allievo degli istituti di istruzione ed universitari quando partecipa ai corsi nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici o apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui è impegnato in tali attività, è equiparato, in materia di sicurezza, al lavoratore.


Detto questo, procediamo a due sintetiche considerazione:



  1. Se sei uno studente, controlla se hanno applicato le norme sulla formazione e sorveglianza sanitaria. E’ importante sapere che sei non solo titolare di diritti, ma anche di obblighi.
  2. Se sei un docente responsabile di laboratorio oppure tecnico-pratico oppure teorico ma che insegna discipline tecniche durante l’uso di laboratori, sei comunque soggetto a responsabilità rilevanti, civili e penali, nonché a pesanti sanzioni, che non possono essere allontanate richiamando l’assenza di delega da parte del datore di lavoro. Meglio sapere se è il caso di formarsi con un corso da preposto.

lunedì 23 febbraio 2015

RICHIEDI LO SCONTO PREMIO INAIL!


Il termine di presentazione delle domande online per ottenere la riduzione del premio assicurativo per prevenzione scade il 28 febbraio. Solo per il 2015, poiché cade di sabato, detto termine viene prorogato al 2 marzo

Lo sconto è rivolto alle aziende che hanno realizzato interventi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalle norme.

Clicca quì per gli approfondimenti

STUDIO PROFESSIONALE E MANIGLIONE ANTIPANICO



Mi è capitato di dover rispondere ad una domanda sull’obbligatorietà di installare i dispositivi antipanico in uno studio professionale.

La materia è disciplinata dal D.M. 03/11/2004 e se leggiamo con attenzione il campo di applicazione, ci accorgiamo che l'obbligo riguarda solo le attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio (CPI).

Scorrendo tali attività nel D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ci rendiamo conto di quanto sia difficile trovare un caso in cui uno studio professionale sia assoggettato ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Ma non impossibile comunque (vedi attività 77 per esempio).

Quantunque fosse assoggettato al CPI, ritornando al D.M. 03/11/2004, il testo - in estrema mia sintesi - sostiene l’obbligo di installare i maniglioni antipanico lungo le vie di fuga nei casi in cui:
- l'attività è aperta al pubblico
- l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9


Il punto su cui focalizzare l’attenzione è il concetto di “attività aperta al pubblico”.
Di certo bar, il ristorante, il cinema, rientrano a pieno titolo in tale collocazione, ma non mi pare così banale inserire in tale categoria gli studi professionali poiché – ed è una mia opinione – in questo caso si parla di un luogo privato dove non accede un pubblico indifferenziato.

Uno studio può sembrare che abbia carattere di pubblicità nel suo esercizio, ma è solo nell'aspetto. Non posso di certo entrare e fruire liberamente dei servizi erogati.


In conclusione, secondo questa interpretazione, l’installazione di maniglioni antipanico non è necessaria in uno studio professionale. 

sabato 21 febbraio 2015

INFORTUNIO DURANTE IL TRAGITTO CASA-LAVORO




I lavoratori sono tutelati dall’Inail anche per gli  infortuni avvenuti durante il tragitto casa-lavoro (infortunio in itinere).

Vale a dire, ti investono mentre vai al lavoro? l’Inail ti garantisce una bella rendita.


Fin qui tutto bene…

…ma…

...occhio ad alcuni punti:


1 – il tragitto deve essere quello “normale”. Non necessariamente è la strada più breve, ma può essere la "più comoda e conveniente".
Si può, per esempio,  percorrere  una strada più lunga ma a scorrimento veloce in alternativa ad una molto trafficata.

2 –L’utilizzo di un qualsiasi mezzo privato è coperto dall’assicurazione solo se l’uso è necessario. In altre parole, se devi compiere 700 metri per andare a lavorare e prendi la macchina, difficilmente verrai risarcito in caso di incidente.

3 – Se esci prima dal lavoro per un permesso, hai volontariamente interrotto il nesso di causalità tra il rapporto di lavoro e l’incidente e quindi non sussiste la risarcibilità del danno subito.

4 – In caso di omicidio                  (lascio un po’ di spazio per gli scongiuri del caso)  durante il tragitto lavoro-casa, fai in modo che non sia volontario. Si presume infatti che l’omicidio volontario si sarebbe consumato anche in tempi e luoghi diversi da quelli della prestazione lavorativa quindi non c’è il risarcimento
Meglio per lo scippo o aggressione, in caso di lesioni verrai risarcito!

5 – Il percorso casa-lavoro inizia dalla “pubblica via”. Se cadi dalle scale del tuo stabile, per esempio, non è possibile essere risarciti. La proprietà è comunque privata anche se condominiale.




Ci sono dei casi in cuii è possibile interrompere o deviare il percorso casa-lavoro:

-       se te lo richiede il datore di lavoro;

-       per forza maggiore (guasto alla macchina per esempio) o esigenze improrogabili (bisogni fisiologici) o per prestare soccorsi a vittime di un incidente;

-       Per accompagnare i figli a scuola: ma attenzione all’età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, e la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli.

-       Brevi soste che non alterino le condizioni di rischio: tradotto significa che la colazione al bar è ancora permessa!


            

mercoledì 18 febbraio 2015

FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO INAIL



L'Inail mette a disposizione 267.427.404 euro  per finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Le domande di partecipazione possono essere presentate dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015,
Continua a leggere sul sito dell'Inail





martedì 17 febbraio 2015

MARCATURA CE DELLE MACCHINE


Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori macchine marcate CE.

La marcatura CE non svincola, comunque, il datore di lavoro dalla valutazione del rischio secondo il D.Lgs. 81/08. Infatti nel caso di macchine che riportano un marchio CE, ma per le quali il produttore non ha rispettato la corretta procedura per arrivare alla marcatura del prodotto – la responsabilità sarà, comunque, del datore di lavoro.

Altro caso a cui prestare attenzione, è la marcatura CE per elettrodomestici ad uso domestico (come le lavatrici, le lavastoviglie, gli aspirapolvere e le macchine per la preparazione e la cottura dei cibi) All'atto dell’acquisto è necessario verificare l’uso previsto e dichiarato dal fabbricante dell’apparecchio nelle informazioni sul prodotto.

Il datore di lavoro deve acquistare prodotti professionali, per i quali il costruttore ha valutato i rischi legati all’utilizzo delle macchine e ne garantisce i requisiti di sicurezza in relazione a tutti i possibili rischi.



In ogni caso il datore di lavoro, a seguito dell’installazione della macchina, dovrà provvedere alla valutazione del rischio secondo il D.Lgs. 81/08.

giovedì 12 febbraio 2015

RSPP E RESPONSABILITA' PENALE


E’ tornato di attualità il tema della responsabilità penale del RSPP con la conferma di qualche giorno fa da parte della Cassazione, delle condanne emesse in appello dei tre insegnati responsabili - con pene dai 2 anni e 2 mesi ai 3 anni e 6 mesi - per l’incidente del liceo Darwin del 22 novembre 2008, dove morì uno studente di 17 anni, Vito Scafidi.

Spesso, il ruolo del RSPP viene ricoperto da un lavoratore interno all’azienda, come nel caso degli insegnanti del liceo.

Voler crescere professionalmente e, perché no, guadagnare qualcosa in più in busta-paga, è una scelta certamente lodevole.

E’ bene, comunque, essere prestare attenzione su un aspetto importante.

Il RSPP potrebbe essere ritenuto responsabile penalmente di un infortunio, ogni qualvolta sia riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro, affinché lo stesso avrebbe potuto adottare le idonee misure per ridurre o eliminare il rischio.

Quindi, Il RSPP dovrebbe prestare massima attenzione al processo di individuazione e valutazione dei rischi, redigendo il relativo documento (DVR) in modo sintetico ma puntuale e  aderente alla realtà aziendale.

Un consiglio che ripeto spesso a me stesso, è quello di prestare massima attenzione prima di accettare l’incarico da RSPP. Quando le realtà aziendali sono disastrose, converrebbe far ricoprire il ruolo di RSPP direttamente dal datore di lavoro, che comunque è sempre (o quasi) responsabile penalmente in materia di sicurezza.



martedì 10 febbraio 2015

FULMINI A CIEL SERENO


L'art.29 del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di lavoro di rielaborare la valutazione dei rischi, e conseguentemente  il documento di valutazione in relazione al grado di evoluzione della tecnica.

Con l'introduzione, nel 2013, della nuova edizione della norma CEI EN 62305-2 si è reso, quindi, necessario procedere ad una nuova valutazione dei rischi fulminazioni. 

Per chi avesse provveduto comunque all'aggiornamento del DVR, deve prestare attenzione al fatto che dal 30/6/2014 è stata abrogata la guida CEI 81-3, dalla quale venivano ricavati i valori medi del numero dei fulmini  utilizzati per effettuare le valutazioni in esame..
Tali dati sono ora stati sostituiti con quelli della banca dati del SIRF (Sistema Italiano Rilevamento Fulmini)

Se il numero dei fulmini riportati nella banca dati del SIRF differisce da quelli riportati nella guida CEI 81-3, occorre provvedere ad una nuova valutazione del rischio fulminazione.
Ricordo che tutti i rischi devo essere valutati, quindi anche quelli relativi a scariche atmosferiche. 

Ricapitolando, controlla che:


  1. nel tuo DVR il rischio fulminazione sia valutato;
  1. si faccia riferimento alla norma aggiornata CEI EN 62305-2; 
  1. il numero dei fulmini sia uguale a quello riportato nella banca dati SIRF.




PULIZIE COSTOSE!


Nella vostra azienda chi si occupa delle pulizie? Chi viene a fare la manutenzione del distributore di caffè? E chi pensa alla manutenzione dei macchinari?

Se per rispondere a  queste domande avete pensato a delle persone non presenti nel vostro libro-paga, vi ricordo che Il datore di lavoro deve assicurare l'integrità fisica anche dei lavoratori d...ipendenti di altre imprese e dei lavoratori autonomi operanti nella sua azienda.

Tutto questo avviene attraverso la redazione del DUVRI (Documento di valutazione rischi da interferenza, da non confondere con il DVR!) nel quale il datore di lavoro deve indicare le misure per ridurre i rischi di interferenze (qualsiasi contatto rischioso tra il personale interno ed esterno) ed informare i lavoratori esterni sui rischi specifici ( quelli già presenti negli ambienti di lavoro).

Si è comunque esonerati dalla redazione del DUVRI in caso di lavori prettamente intellettuali, di mera fornitura di merce o servizi per attività non superiori ai 5 giorni.

Prestando attenzione alle interferenze, eviteremo un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro.

Per inciso, ricordiamo la responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi dei lavoratori degli appaltatori.
Inoltre il datore di lavoro risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente della ditta esterna, non risulti indennizzato ad opera INAIL.


SALVAVITA


La nuova edizione della norma CEI 11-27 prevede che gli interventi elettrici di manutenzione ordinaria (anche quelli piccoli, come cambiare una lampadina) debbano essere eseguiti da persone esperte (PES) o persone avvertie (PAV).

Un lavoratore di un’azienda, a meno che non sia  PES o PAV, non può svolgere lavori elettrici!

Inoltre, la norma impone l'obbligo al datore di lavoro (poiché normalmente è il responsabile della gestione dell’impianto elettrico) di delegare un RI (Responsabile tecnico impianto) per lo svolgimento di tale attività.

Ricordiamo che l’RI, per le piccole attività, coincide sempre con l’installatore elettrico.

Per inciso, al momento della stipula della delega, è opportuno indicare che l’installatore ricoprirà anche i ruoli di URL (Persona Responsabile del lavoro) e di PL (preposto all’attività lavorativa).




PC PORTATILI: LO SAPEVATE CHE...

I computer portatili non dovrebbero essere utilizzati nel luogo id lavoro se non per brevi periodi!

La normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che l'impiego prolungato di computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse esterni, nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.





COMUNICAZIONE NOMINATIVI DEGLI RLS

Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare il via telematica all'Inail, in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) (art. 18, lettera aa) del D.Lgs 81/2008).

La procedura online è accessibile dal sito dell'Istituto.

Ricordiamo che la relativa comunicazione deve essere fatta da qualsiasi datore di lavoro  indipendeNtemente dal numero di addetti e dal rapporto di lavoro!

OCCHIO AL PREPOSTO !

Il preposto è colui che si pone a capo di altri lavoratori, sovrintendendo l’attività lavorativa e controllando la corretta esecuzione dei lavori.

Per esempio un capoturno o un caporeparto oppure un direttore di dipartimento per gli uffici.

...

Se sei un datore di lavoro, presta attenzione alla designazione del preposto. Siamo sicuri che la tua azienda non abbia preposti? Controlla bene il tuo organigramma!

Hai un dipendente che impartisce ordini ad un altro collega? Identificalo come preposto e procedi alla formazione obbligatoria: così facendo eviti di esporti a sanzioni estremamente pesanti (arresto da 2 a 4 mesi oppure una multa da 1200€ a 5200€).



Sei un dipendente? Vigila sul rispetto delle norme sulla sicurezza da parte degli altri colleghi, anche se non hai avuto alcuna designazione ufficiale.  Hai comunque delle responsabilità nei confronti degli altri lavoratori!
In caso di inadempienza, sei sanzionabile con l’arresto fino  a due mesi o ammenda fino ad oltre i 1.300,00 euro, ma più importante è il rischio che fai correre ai tuoi colleghi!