Mi è capitato di dover rispondere ad
una domanda sull’obbligatorietà di installare i dispositivi antipanico
in uno studio professionale.
La materia è disciplinata dal D.M.
03/11/2004 e se leggiamo con attenzione il campo di applicazione, ci
accorgiamo che l'obbligo riguarda solo le attività soggette al rilascio del Certificato
di Prevenzione Incendio (CPI).
Scorrendo tali attività nel D.P.R. 1
agosto 2011, n. 151, ci rendiamo conto di quanto sia difficile trovare un caso
in cui uno studio professionale sia assoggettato ai controlli dei Vigili del
Fuoco.
Ma non impossibile comunque (vedi
attività 77 per esempio).
Quantunque fosse assoggettato al CPI,
ritornando al D.M. 03/11/2004, il testo - in estrema mia sintesi - sostiene l’obbligo
di installare i maniglioni antipanico lungo le vie di fuga nei casi in cui:
- l'attività è aperta al pubblico
- l'attività non è aperta al pubblico
e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9
Il punto su cui focalizzare l’attenzione
è il concetto di “attività aperta al pubblico”.
Di certo bar, il ristorante, il
cinema, rientrano a pieno titolo in tale collocazione, ma non mi pare così
banale inserire in tale categoria gli studi professionali poiché – ed è una mia
opinione – in questo caso si parla di un luogo privato dove non accede un
pubblico indifferenziato.
Uno studio può sembrare che abbia
carattere di pubblicità nel suo esercizio, ma è solo nell'aspetto. Non posso di
certo entrare e fruire liberamente dei servizi erogati.
In conclusione, secondo questa
interpretazione, l’installazione di maniglioni antipanico non è necessaria in uno
studio professionale.
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