Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

lunedì 23 febbraio 2015

STUDIO PROFESSIONALE E MANIGLIONE ANTIPANICO



Mi è capitato di dover rispondere ad una domanda sull’obbligatorietà di installare i dispositivi antipanico in uno studio professionale.

La materia è disciplinata dal D.M. 03/11/2004 e se leggiamo con attenzione il campo di applicazione, ci accorgiamo che l'obbligo riguarda solo le attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio (CPI).

Scorrendo tali attività nel D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ci rendiamo conto di quanto sia difficile trovare un caso in cui uno studio professionale sia assoggettato ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Ma non impossibile comunque (vedi attività 77 per esempio).

Quantunque fosse assoggettato al CPI, ritornando al D.M. 03/11/2004, il testo - in estrema mia sintesi - sostiene l’obbligo di installare i maniglioni antipanico lungo le vie di fuga nei casi in cui:
- l'attività è aperta al pubblico
- l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9


Il punto su cui focalizzare l’attenzione è il concetto di “attività aperta al pubblico”.
Di certo bar, il ristorante, il cinema, rientrano a pieno titolo in tale collocazione, ma non mi pare così banale inserire in tale categoria gli studi professionali poiché – ed è una mia opinione – in questo caso si parla di un luogo privato dove non accede un pubblico indifferenziato.

Uno studio può sembrare che abbia carattere di pubblicità nel suo esercizio, ma è solo nell'aspetto. Non posso di certo entrare e fruire liberamente dei servizi erogati.


In conclusione, secondo questa interpretazione, l’installazione di maniglioni antipanico non è necessaria in uno studio professionale. 

Nessun commento :

Posta un commento