Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

sabato 28 marzo 2015

VUOI RISTRUTTURARE CASA? ATTENTO ALLE SANZIONI!

Molti cittadini, proprietari di abitazioni o amministratori di condominio, alle prese con la riparazione o ristrutturazioni delle abitazioni, dovranno firmare un contratto con una impresa edile.
Con la sottoscrizione del contratto, il privato cittadino, diventa  committente dei lavori, -soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata - dovrà adempiere a precisi obblighi in materia di Salute e Sicurezza
Tra questi obblighi sono ricompresi (l’elenco non è esaustivo):

  • la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi il committente è tenuto a verificare che le ditte operanti in cantiere abbiamo capacità tecniche, esperienza, forza lavoro ed attrezzature adeguate a svolgere i lavori loro affidatiLa sanzione prevista è l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro; 
  • la verifica della regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi: il committente è tenuto a verificare che le ditte operanti in cantiere abbiano assolto agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Dovrà inoltre richiedere alle imprese una dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica. La sanzione prevista è l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro; 
  • la nomina del coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori: la norma prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici il committente nomini il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE). La sanzione prevista è l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.



martedì 24 marzo 2015

HAI UNA SOCIETA' SENZA DIPENDENTI?

Capita spesso di imbattersi in società di persone (per esempio SNC) nelle quali, le attività lavorative vengono svolte unicamente dai soci, senza la collaborazione di dipendenti.

Sappiamo che il  Testo Unico sulla Sicurezza, impone obblighi per i datori di lavoro che abbiano almeno un lavoratore, quindi  sembrerebbe che, nel caso di SNC, non ci siano adempimenti particolari in materia di Sicurezza.

SBAGLIATO!

Il socio lavoratore ha i diritti e doveri di un normale lavoratore e quindi una società di persone deve adempiere ai consueti obblighi imposti dal Dlgs 81/08.

In sintesi:
1 -Occorre individuare il datore di lavoro, delegando uno dei soci;
2- Nominare un RLS o eventualmente un RLST;
3 -Nominare un RSPP (se interno, non può farlo l'RLS);
4 -Nominare gli addetti al primo soccorso e antincendio;
5- Se è necessario, nominare un medico competente,

ed infine, NON DIMENTICHIAMO che è obbligatorio la redazione del Documento di Valutazione Rischi (DVR)!

 


sabato 21 marzo 2015

SEI UN PROFESSIONISTA? TRE PUNTI DA LEGGERE..



In generale la normativa sulla sicurezza, si applica alle aziende con almeno un lavoratore, ma ci sono alcuni obblighi anche per i lavoratori autonomi.

I lavoratori autonomi, pur non essendo obbligati a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) , devono comunque:

  • utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni contenute nel Dlgs 81/08;
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale (cuffie, guanti, scarpe antinfortunistica...) ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge;
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità nel caso in cui il lavoro si svolga presso la sede del cliente.




lunedì 16 marzo 2015

ESTINTORI: GUIDA VELOCE

Gli estintori costituiscono il tipico presidio antincendio. Non sempre, però, si assiste ad una corretta scelta, ad una giusta definizione del numero, ad una esatta collocazione e ad una efficiente gestione delle fasi della manutenzione.
   
Scelta dell’estintore

Bisogna stare attenti a scegliere il giusto estintore, in base alle tipologie di fuoco che possono interessare la nostra attività.

Ad ogni tipologia di fuoco è associata una sigla :

A- Fuochi generati da materiali solidi (legno, carta, plastica, tessuti, gomma, ecc...)
B- Fuochi generati da liquidi infiammabili (benzina, gasolio, alcool, ecc...)
C- Fuochi generati da gas infiammabili;
D- Fuochi generati da metalli (zinco, magnesio, titanio, ecc...)
E- Per apparecchiature elettriche sotto tensione
F- Fuochi che interessano oli e grassi in apparecchi di cottura.


La prima cosa da fare, è controllare la presenza della sigla giusta sul nostro estintore. Normalmente viene utilizzato quello polivalente ABC.

Importante è verificare anche l’estinguente utilizzato. Gli estintori più comuni sono quelli in polvere: efficienti ed economici.
Per i quadri elettrici, o comunque per apparecchiature delicate, consiglio comunque di usare estintori ad anidride carbonica (CO2) dato che non lasciano residui e permettono un riutilizzo della strumentazione.

Numero e collocazione

Ogni 50-100 mq (dipende dall'attività) va posizionato un estintore e non devono distare tra di loro più di 20 metri.

Si posizionano all'esterno del locale, solo se è di piccole dimensioni e se non ospita lavoratori. In caso contrario, bisogna collocarli all'interno della stanza.
  
E’ sempre da preferire sistemarli in prossimità delle porte o comunque vicino alle persone presenti o ai luoghi di maggior pericolo (per esempio l’estintore CO2 va messo vicino al quadro elettrico).

In caso di magazzini, la sistemazione corretta è lungo i corridoi.
  
Possiamo sia fissarli al muro, ad un’altezza non superiore ad 1,5 metri che sistemarli a terra senza però creare ingombro al passaggio delle persone e assicurandoci che il piano d’appoggio deve essere stabile e pulito.

Controllate sempre la presenza del cartello per segnalarli.

Manutenzione

Per garantire costantemente l 'efficienza degli estintori, è necessario effettuare le seguenti azioni:
  • la sorveglianza: può essere effettuata da personale interno all'azienda appositamente incaricato e addestrato e consiste nel verificare con cadenza periodica la presenza, l'accessibilità e l'integrità dell'estintore (controllo presenza cartellino di manutenzione debitamente compilato, verifica presenza rotture evidenti, verifica visiva funzionamento manometro, verifica accesso all'estintore, ecc...);
  • il controllo, per valutare periodicamente l’efficienza degli estintori. Gli estintori di incendio devono essere controllati da personale esperto, almeno una volta ogni sei mesi.
  • la revisione, fatta in un’officina specializzata, a scadenze più lunghe (per esempio ogni 3 anni per gli estintori a polvere), per assicurare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di efficienza e sicurezza.
  • il collaudo:  consiste nella verifica della tenuta del serbatoio dell'estintore. Anche in questo caso la frequenza dipende dal tipo di estintore (dai 6 ai 13 anni). 
Assicuriamoci, tra la documentazione della Sicurezza, la presenza del Registro Antincendio.

giovedì 12 marzo 2015

COME VALUTARE IL RUMORE GRATIS!

Prima di procedere a costose misurazioni del rumore, potremmo utilizzare un semplice metodo per valutare se effettivamente è necessario.

Si chiama la “Prova di comunicazione”, e con sufficiente garanzia, può dirci se superiamo la fatidica soglia degli 80 Db.

Un giudizio di non superamento del valore inferiore di azione è dato dalla presenza contemporanea delle seguenti condizioni:
  • è possibile comunicare facilmente a voce normale con altri lavoratori posti ad 1 metro di distanza;
  • sono assenti “eventi sonori significativi” e intensi sul luogo di lavoro (cosiddetti rumori impulsivi come scariche di aria compresse, martellate, allarmi…)

Naturalmente questa prova deve essere ripetuta per ogni mansione e in ogni ambiente.

Nel nostro DVR, alla sezione dedicata al rischio rumore, potremmo per esempio scrivere semplicemente:


“All'interno dei locali l’esposizione al rumore è al di sotto del limite degli 80 dB(A). Si è giunti a tale conclusione attraverso l’esito positivo della prova di comunicazione tra due lavoratori posti ad una distanza di 1 metro e all'esclusione di qualsiasi sorgenti di rumore impulsivo.  Pertanto non si ravvisano rischi per la salute delle persone. “

In molti documenti leggo frasi del tipo "Non c'è rumore". Non dimentichiamoci che dobbiamo sempre dare evidenza su come siamo giunti ad una conclusione, anche se usiamo semplicemente stime sommarie. 

mercoledì 11 marzo 2015

LAVORI CON I VOUCHER?



Che obblighi ha il datore di lavoro nei confronti del personale retribuito con “buoni lavoro”?  

La mia sensazione è quella che il lavoratore atipico venga considerato dal datore di lavoro alla stregua di un’azienda esterna o professionista a cui si dà un lavoro in appalto o in outsourcing, pensando “Non ce l’ho sul mio libro paga, non ho alcun obbligo nei suoi confronti!”.

SBAGLIATO!

Il Testo unico in materia di salute e sicurezza, include tra i destinatari della normativa anche le figure atipiche di lavoratori.

Sono, oltremodo, considerati più vulnerabili rispetto ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato e, pertanto, hanno diritto a forme di tutela e di protezione dai rischi che possono verificarsi in ambito lavorativo.

Se pagate o venite pagati con i voucher, ricordatevi che nei confronti dei lavoratori occasionali devono essere ottemperati tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico compresi, quindi, quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei dispositivi di protezione individuale (sulla base della valutazione dei rischi fatta tenendo contro anche delle sue mansioni), sottoporlo a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente e tante altre belle cosette.


lunedì 9 marzo 2015

HAI UN MULETTO? ATTENZIONE!


Mi è capitato stamattina di rispondere ad una domanda sull'obbligatorietà di effettuare corsi specifici per l’uso di muletti (carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo per i puristi) entro il 13/03/2015.
L’obbligo all'abilitazione per l’uso delle attrezzature è sancito dall'accordo  Stato /Regioni del 22/02/2012, pubblicato il 12/03/2012 ed entrato in vigore nel 13/03/2013.
Facciamo ora chiarezza su due punti:
  •   I lavoratori che al 13/03/2013 erano stati incaricati dell’uso delle attrezzature di cui all'accordo Stato/Regione , devono effettuare i corsi specifici, entro il 13/03/2015.
  •   Se nel frattempo sono già stati fatti i corsi di abilitazione, allora l’aggiornamento deve essere fatto entro 5 anni dalla data riportata su’attestato.


Esempio.
Un mio dipendente è stato assunto nel 2010 come carrellista:
  1. - Il 08/04/2013 ha seguito l’apposito corso: il corso di aggiornamento lo dovrà fare entro il 08/04/2018
  2. - Non gli ho mai fatto fare il corso: allora entro il 13/03/2015 deve prendere l'attestato.

Per completezza, le altre attrezzature comprese nell’Accordo e per le quali è necessario il corso e il successivo aggiornamento son
  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine per movimentazione terra
  • Pompa per calcestruzzo

venerdì 6 marzo 2015

MICROCLIMA: CHE ARIA TIRA?





In ambienti moderati (per intenderci scuole, uffici, negozi…) non esistono gravi rischi per la salute legati al microclima, ma la normativa comunque ci obbliga a garantire confort ai lavoratori.
La norma tecnica prevede calcoli complessi per la quantificazione del confort microclimatico, ma a noi interessa semplificarci la vita e quindi cerchiamo sostituire i conteggi con alcune semplici considerazioni.

Sappiamo che il disconfort è collegabile al riscaldamento o raffreddamento del corpo umano e la principale causa  è rappresentata dalle correnti d’aria. Quindi, se riusciamo a limitarle, abbiamo risolto molti dei nostri problemi.

Poi abbiamo gli sbalzi termici elevati, ii quali sono naturalmente possibili sia in inverno che in estate.
Le situazioni più critiche si presentano pertanto in corrispondenza di condizioni estive estreme nelle quali non è difficile creare differenziali dell’ordine di 10 ÷ 15°C fra interno ed esterno, che possono preludere a danni per la salute.  
Di conseguenza, si raccomanda di predisporre una zona di transizione non condizionata, anche se di dimensioni limitate, nella quale mantenere condizioni termiche intermedie fra quelle esterne e quelle interne per permettere l’acclimatamento prima di entrare/uscire dal locale.   
Qualora fosse oggettivamente impossibile ricavare questa zona, sarebbe meglio aumentare la temperatura interna nei giorni estivi più caldi, in modo da non esasperare la differenza esterno– interno (ma non superate mai i 26°C!)

Oltre al confort termico, quando si parla di microclima si parla anche di “aria indoor”.
L “aria indoor” è caratterizzata dalla presenza di sostanze di varia natura che provengono sia dall’interno delle costruzioni (originati dalla stessa presenza umana o da emissioni di materiali e attività) che dall’esterno, dove è presente inquinamento (cioè se lavorate in una baita di montagna non considerate questo aspetto).
La qualità dell’aria indoor ha visto nel corso degli anni un progressivo aumento, sia in numero che in concentrazione, di sostanze inquinanti aerodisperse con relative ricadute negative per gli effetti sulla salute.
Tali mutamenti sono da attribuire a due ordini di motivi: uno di tipo “politico” ed uno di tipo “strutturale
Il primo motivo è da attribuire alla emanazione di legge che, per sopravvenute priorità di risparmio energetico, ha indotto ad adottare scelte costruttive che limitando gli scambi termici verso l’esterno riducono anche i ricambi d’aria.   
Il secondo motivo è da attribuire all’utilizzo di nuovi materiali per l'edilizia e per gli arredi, incremento del ricircolo dell’aria nel condizionamento per recuperare una quota parte dell’energia termica.
Non dimentichiamoci che anche le persone inquinano, tramite respirazione e, dove è permesso, il fumo della sigaretta.
Possibili fattori di rischio dell’inquinamento indoor sono da ricercare negli agenti biologici (funghi, muffa) , microclima  (limitazione del ricambio d’aria e ventilazione ),sostanze chimiche (formaldeide, CO,CO2,VOC) emesse da suppellettili, macchine, radon (in caso di attività a livello strada o, peggio, al seminterrato).

Facciamo una carrellata veloce delle sindromi più diffuse e le patologie ad esse collegabili.

Building Related Illness (BRI) o “Malattia correlata all’edificio”
Fra le patologie appartenenti a questo gruppo si ricordano: alveoliti allergiche estrinseche, infezioni da virus e funghi, asma bronchiale, febbre da umidificatori, febbre di Pontiac e legionellosi. 
Le patologie appartenenti a questo gruppo sono caratterizzate da una bassa incidenza fra gli occupanti, la patogenesi è di tipo allergico o tossico-infettivo.

Sick Building Syndrome  (SBS) o “Sindrome dell’edificio malato”
Quadro patologico caratterizzato da disturbi plurisintomatici, aspecifici, di tipo prevalentemente irritativo a carico delle mucose delle congiuntive e delle prime vie aeree e da manifestazioni riguardanti l'apparato respiratorio, digerente, cardiovascolare, osteomuscolare, nervoso e cutaneo. Causalità incerta, importanza del ricambio d’aria

Multiple Chemical Sensitivity (MCS) o “Sindrome da sensibilità chimica multipla”
Incerta natura e controversa, forse caratterizzata da ipotizzate reazioni negative  ad agenti chimici ed ambientali presenti a concentrazioni generalmente tollerate dalla maggioranza dei soggetti. I sintomi sono numerosi e più o meno intensi, riguardano prevalentemente il sistema nervoso centrale con insonnia o sonnolenza, difficoltà di concentrazione, stanchezza eccessiva, depressione, ansia.
Qualora vengano lamentati disturbi che suggeriscono la presenza di una SBS o BRI occorre provvedere ad una valutazione della qualità dell'aria integrata, per quanto possibile, da controlli sanitari mirati.

AERAZIONE NATURALE
Gli scambi d’aria tra il luogo di lavoro o abitativo e l’ambiente circostante concorre al mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor poiché controlla il valore di umidità relativa, riducendo la formazione di condensa del vapore d’acqua sulle pareti e quindi il rischio della formazione di colonie batteriche; favorire gli scambi convettivi ed evaporativi e quindi permettere una migliore termoregolazione corporea negli ambienti caldi.
Una qualità accettabile dell’aria interna deve essere ottenuta in primo luogo attraverso l’aerazione naturale e i sistemi di aerazione meccanica vanno adottati non in sostituzione, ma come integrazione (ricordo che gli impianti di ventilazione forzata devono essere oggetto di regolare verifica e manutenzione)

La ventilazione forzata è il sistema meno sicuro per assicurare la salubrità dell’aria in un edificio: infatti è sufficiente che in un solo ambiente si realizzi un inquinamento di qualsivoglia natura (chimico, batteriologico o virale) che la contaminazione si diffonda, anche se diluita, in tutti i locali. 

martedì 3 marzo 2015

LAVORI NEL SETTORE SANITARIO?



Un rischio per la salute dei lavoratori spesso sottovalutato è il rischio aggressione, certamente per il fatto che vi è tendenza a denunciare solo i casi più gravi.
Il più colpito da questo rischio è il settore della Sanità dove la quota delle lavoratrici supera quella dei colleghi maschi. Circa il 70% della forza lavoro è femminile.

Il fenomeno purtroppo è in costante crescita ed include non solo le aggressioni fisiche ma anche quelle verbali.
Quest’ultime non sono meno importanti, perché si sommano con altre patologie legate a queste professioni con elevate implicazioni relazionali che, anche se non comportano infortunio nell’immediato, portano a lungo andare a danni per la salute.
Inoltre, per il genere femminile, lo stress si raddoppia rispetto agli uomini, perché a quello lavorativo si aggiunge quello da lavoro di cura in famiglia. Nello specifico, le donne hanno un rischio maggiore per malattie coronarie ed addirittura raddoppia nel caso di lavoratrici non sposate con figli.

Per esperienza dello scrivente, molto spesso la valutazione di questi rischi (inclusa molto spesso nel "calderone" del questionario Stress Lavoro Correlato), è fatta in modo superficiale con l’unico obiettivo di “addomesticare” i risultati per non costringere il datore di lavoro ad affrontare maggiori costi per indagini individuali e spese non previste per l’adozione di accorgimenti a livello logistico e organizzativo.

Il mio consiglio è quello, innanzitutto di controllare nel DVR come è stato affrontato il rischio.
Altro consiglio, è quello di avere una maggiore consapevolezza del fenomeno, informando il preposto o responsabile in modo sistematico e continuativo di tutti gli episodi di aggressione, in modo da fornire all'azienda un maggior numero di dati su cui basare una miglior valutazione del rischio e potervi offrire momenti di formazione specifici e maggiori strumenti nella gestione delle situazioni a rischio di aggressione.



Di seguito riporto una breve rassegna di dati statistici del settore sanitario
  • La categoria più colpita è quella degli infermieri (un caso su tre), seguita dai medici. Molto meglio lavorare in mensa; zero infortuni)
  • L’orario più pericoloso è dalle 11.30 – 14.30. Strano ma vero, di notte (2.30 – 8.30) è più tranquillo: statisticamente non succede nulla!
  • Se hai la possibilità di prendere le ferie, cerca di preferire il martedì e il mercoledì: sono i giorni con più alto tasso di aggressione. Meglio andare a lavorare il giovedì e venerdì: decisamente più tranquilli.
  • Anche se il paziente è debole e malato, non perderlo di vista! Tre volte su quattro, l’aggressore è il paziente stesso e non un familiare.
  • Si invecchia sempre più tardi e allora la fascia di età dell’aggressore tipo aumenta. Qualche tempo fa ci si aspettava comportamenti poco civili da un quarantenne o poco più, ora sono gli over 50 i più tremendi.
  • La scolarizzazione del nostro Paese è cresciuta. Se fino a qualche anno fa le aggressioni erano perlopiù fisiche, ora quelle fisico-verbali (botte con commento) stanno aumentando esponenzialmente.
  • L’aspetto positivo è che i danni permanenti sono ben al di sotto della media nazionale e rappresentano meno di un terzo di quelli del settore delle costruzioni.

lunedì 2 marzo 2015

MACCHINARI USATI





Anche se i macchinari al momento dell'acquisto erano a norma, l’imprenditore ha l’obbligo di adeguarli, alla miglior tecnica attuale, nel caso siano valutata la presenza di dispositivi di sicurezza tecnologicamente superati (si pensi alle vecchie barriere ottiche senza centralina di controllo sulle presse e trance).

La valutazione economica dell’adeguamento può spingere l’imprenditore ad optare per la vendita del bene.

SBAGLIATO!

Il venditore dovrà COMUNQUE aggiornare il macchinario prima della sua vendita ad un utilizzatore finale.

Nel dettaglio dovrà fornire: 
  • il libretto o manuale di istruzioni;
  • in caso di marcatura CE, fornire anche la dichiarazione CE di conformità;
  • il documento attestante l’elenco e la tipologia degli aggiornamenti antinfortunistici effettuati ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 c.4 e c.8 e c.11.

Attenzione anche in fase di  acquisto: la responsabilità di assicurare la conformità alla normativa sulla sicurezza è comunque del datore di lavoro!