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Il trascorrere del tempo è senz'altro
l'elemento più importante per valutare l'accoglimento di una richiesta ad
"essere dimenticati", ma l'esercizio del cosiddetto "diritto
all'oblio" può incontrare altri rilevanti limiti.
Proprio queste ulteriori circostanze ha dovuto prendere in considerazione
l'Autorità italiana nell'esaminare il ricorso presentato da un alto
funzionario pubblico che chiedeva la rimozione di alcuni url dai risultati di
ricerca ottenuti digitando il proprio nominativo su Google.
Questi url,
infatti, rinviavano ad articoli nei quali erano riportate notizie relative ad
una vicenda giudiziaria nella quale lo stesso era stato coinvolto e che si
era conclusa con la sua condanna.
Si trattava di una vicenda molto risalente
nel tempo (circa 16 anni fa) e l'interessato era stato nel frattempo
integralmente riabilitato.
Uno degli articoli di cui si chiedeva la rimozione era stato pubblicato
nell'imminenza dei fatti ed altri, invece, più recenti, avevano ripreso la
notizia originaria riproponendola in occasione dell'assunzione di un
importante incarico da parte dell'interessato.
Prima di entrare nel merito, il Garante ha affermato - contrariamente a
quanto sostenuto dalla difesa di Google - che era necessario prendere in
esame tutti i risultati di ricerca ottenuti a partire dal nome e cognome
dell'interessato, anche quelli associati ad ulteriori specificazioni, quali
il ruolo ricoperto o la circostanza dell'avvenuta condanna.
Chiarito questo punto rilevante, l'Autorità è entrata nel merito ed ha
ordinato a Google di deindicizzare l'url che rinviava all'unico articolo
avente ad oggetto, in via diretta, la notizia della condanna penale inflitta
al ricorrente, il quale all'epoca ricopriva un ruolo diverso da quello
attualmente svolto. L'Autorità ha ritenuto infatti che, considerato il tempo
trascorso e l'intervenuta riabilitazione, la notizia non risultasse più
rispondente alla situazione attuale.
Viceversa, con riguardo agli articoli ai quali rinviavano gli ulteriori
url indicati dal ricorrente, il Garante ha riconosciuto che questi, pur
richiamando la medesima vicenda giudiziaria, "inseriscono la notizia in
un contesto informativo più ampio, all'interno del quale sono fornite anche
ulteriori informazioni" legate al ruolo istituzionale attualmente
ricoperto dall'interessato e che tali risultati erano di indubbio interesse
pubblico "anche in ragione del ruolo nella vita pubblica rivestito dal
ricorrente, che ricopre incarichi istituzionali di alto livello".
Pertanto, riguardo alla richiesta di una loro rimozione, ha dichiarato il
ricorso infondato.
Fonte: Garante della Privacy
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martedì 8 agosto 2017
TEMPO, RUOLO PUBBLICO E ATTUALITA' DELLA NOTIZIA NEL DIRITTO ALL'OBLIO
martedì 1 agosto 2017
ADDETTI ALLE EMERGENZE E IDONEITÀ SANITARIA
Leggendo la pubblicazione di luglio 2017 dell’Inail - “Sicurezza al
passo coi tempi”- sembrerebbe che gli addetti alle emergenze debbano essere
obbligatoriamente in possesso di idoneità psicofisica, stabilita dal medico
competente, per poter essere opportunamente nominati.
Questo obbligo non si evince da nessuna norma di legge. La questione rimane comunque dubbia, dato che qualche organo di vigilanza suggerisce la
formalizzazione dell'idoneità e questa è anche la posizione della Società
Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale -SIMLII (esistono
linee guida SIMLII indicanti il protocollo sanitario consigliato per gli addetti
alla squadra di emergenza).
Per concludere, sicuramente è opportuno sconsigliare la nomina di qualcuno come membro
della squadra di primo soccorso in caso di evidenti problematiche (ernia
lombare, artrosi ginocchia, emofobia e similari), anche se, a parere dello scrivente, lo si può
fare senza tanti formalismi, limitandosi alla nomina di un’altra persona.
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