Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

lunedì 17 ottobre 2016

DIPENDENTE "MASCHERATO" DA LAVORATORE AUTONOMO

Con la sentenza 21 settembre 2016, n. 18502 la Suprema Corte si è pronunciata nuovamente sulla questione riguardante un caso di lavoro subordinato mascherato da collaborazione autonoma.

Nel caso concreto, dalle testimonianze di alcuni colleghi, si evinceva che il lavoratore autonomo “licenziato” era tenuto a rispettare orari di lavoro identici agli altri dipendenti e che utilizzava gli stessi mezzi e strumenti di lavoro del datore.

In questo caso si può affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, pur a fronte della sottoscrizione di contratti con consulenza.

Ciò ha portato, come conseguenza, la nullità del licenziamento con l’obbligo di corrispondere le retribuzioni perdute a titolo risarcitorio da parte del datore di lavoro e pagamento delle spese processuali.

Nell’ambito della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo il principio della effettività, ciò implica che il responsabile della tutela della salute e sicurezza non è il lavoratore stesso, ma bensì il datore di lavoro di fatto

lunedì 10 ottobre 2016

VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE

La visita medica preventiva in fase preassuntiva è facoltativa, mentre è sempre obbligatoria quella preventivala quale può essere svolta prima o contestualmente all'assunzione del potenziale lavoratore.
La visita medica del lavoratore in fase preassuntiva permette al datore di lavoro di assumere soltanto il personale idoneo e non sarà costretto poi, a seguito di un giudizio di inidoneità negativo, a destinarlo ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute o, se questo non fosse possibile, a risolvere il suo contratto.
La visita medica preventiva di idoneità al lavoro in fase preassuntiva, dovrà essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria e non potrà mai essere effettuata per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente (come, ad esempio, la sieropositività).

Anche in questo caso, contro il giudizio di idoneità del medico competente  è ammesso il ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni dalla comunicazione della copia del giudizio.