ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 42
del 20 aprile 2020
(estratto)
2. con le modalità previste per ciascuna tipologia di impianto,
per gli impianti aeraulici al servizio di edifici pubblici e privati aperti al
pubblico, nei luoghi di lavoro ed in genere nei luoghi soggetti all’accesso
di persone dall’esterno, che il responsabile dell’impianto, anche per mezzo
di professionisti e imprese, provveda:
- alla sanificazione delle
griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione
o mediante sostituzione;
- all’effettuazione di valutazioni
tecniche finalizzate a determinare la necessità di sanificare gli impianti aeraulici per la
climatizzazione degli ambienti provvedendo, entro i successivi 15 giorni dall’esito
delle suddette valutazioni qualora se ne rilevi la necessità, ad eseguire/far
eseguire le opportune operazioni di sanificazione;
- alla eliminazione totale
del ricircolo dell’aria, ove possibile in relazione alla tipologia
dell’impianto;
- a ripetere le operazioni
di sanificazione con cadenza periodica e, in particolare, in relazione alle
varie tipologie di impianto, a provvedere, con cadenza almeno mensile, alla
sanificazione di griglie, bocchette e filtri dell’aria, mediante lavaggio,
disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione.
3. Per le operazioni di cui sopra i manutentori qualificati devono:
- essere dotati di DPI
al momento dei lavori per evitare la contaminazione dei filtri, griglie e
bocchette;
- rilasciare un documento
di sanificazione ove riportare il lavoro svolto, l’effettuata eventuale
chiusura del ricircolo, le operazioni di sanificazione e le metodologie
utilizzate;
4. che tutti gli interventi di manutenzione e igienizzazione
indicati nella presente ordinanza vanno effettuati nel rispetto delle procedure
codificate di legge e devono essere eseguiti da personale qualificato, dotato
di idonei Dispositivi di Protezione Individuale:
5. che per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative non sono sospese, le misure di cui al
precedente punto 2) sono attuate entro
15 giorni dall’adozione della presente ordinanza;
6. che per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative, allo
stato, sono sospese, le misure di cui al precedente punto 2) dovranno essere
adottate prima della loro riapertura;
7. che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge e viene
trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e
ai Prefetti competenti per territorio.