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martedì 21 aprile 2020

ABRUZZO: OBBLIGO DI SANIFICAZIONE IMPIANTI AERAULICI


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE   n. 42 del 20 aprile 2020   

(estratto)
2. con le modalità previste per ciascuna tipologia di impianto, per gli impianti aeraulici al servizio di edifici pubblici e privati aperti al pubblico, nei luoghi di lavoro ed in genere nei luoghi soggetti all’accesso di persone dall’esterno, che il responsabile dell’impianto, anche per mezzo di professionisti e imprese, provveda:  
- alla sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione; 
- all’effettuazione di valutazioni tecniche finalizzate a determinare la necessità di sanificare gli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti provvedendo, entro i successivi 15 giorni dall’esito delle suddette valutazioni qualora se ne rilevi la necessità, ad eseguire/far eseguire le opportune operazioni di sanificazione; 
- alla eliminazione totale del ricircolo dell’aria, ove possibile in relazione alla tipologia dell’impianto; 
- a ripetere le operazioni di sanificazione con cadenza periodica e, in particolare, in relazione alle varie tipologie di impianto, a provvedere, con cadenza almeno mensile, alla sanificazione di griglie, bocchette e filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione. 
3. Per le operazioni di cui sopra i manutentori qualificati devono: 
- essere dotati di DPI al momento dei lavori per evitare la contaminazione dei filtri, griglie e bocchette; 
- rilasciare un documento di sanificazione ove riportare il lavoro svolto, l’effettuata eventuale chiusura del ricircolo, le operazioni di sanificazione e le metodologie utilizzate; 
4. che tutti gli interventi di manutenzione e igienizzazione indicati nella presente ordinanza vanno effettuati nel rispetto delle procedure codificate di legge e devono essere eseguiti da personale qualificato, dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuale:
5. che per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative non sono sospese, le misure di cui al precedente punto 2) sono attuate entro 15 giorni dall’adozione della presente ordinanza;
6. che per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative, allo stato, sono sospese, le misure di cui al precedente punto 2) dovranno essere adottate prima della loro riapertura;
7. che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge e viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.  

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