Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

sabato 20 giugno 2015

AMIANTO: COSE ESSENZIALI DA SAPERE

L’amianto è minerale utilizzato per la fabbricazione di oltre 3000 prodotti, tra i quali moltissimi di uso comune e si è rilevato, se respirato, dannoso per la salute dell’uomo.

Per questo motivo, dall’aprile 1994 è stata vietata ogni attività di estrazione, produzione ed impiego, oltre a regolamentarne lo smaltimento.

Data la molteplicità di impieghi in cui veniva utilizzato l’amianto, è facile venire in contatto con prodotti che contengono questo minerale.

Le categorie più a rischio sono quelle che, a causa delle più diverse ragioni (manutenzioni, ristrutturazioni, vandalismo ecc.), ne verranno a contatto.

I luoghi dove ancora oggi è possibile riscontrare la presenza di amianto sono:
mezzi di trasporto come navi e treni: rivestimenti antincendio, materiali per isolamento termico ed elettrico;
autoveicoli: additivo nei materiali d’attrito (freni frizioni), guarnizioni;
impianti civili ed industriali: rivestimenti isolanti di tubazioni e serbatoi destinati a liquidi e gas ad alta temperatura, guarnizioni di battuta portelli di forni e caldaie, tubazioni in amianto-cemento per il trasporto di acque potabili e reflue, ecc.

Inoltre, negli edifici l'amianto può essere presente sotto forma di:
rivestimenti isolanti di tubazioni, caldaie, condotte di ventilazione;
rivestimenti a scopo di miglioramento acustico, antincendio, o anticondensa di elementi strutturali, prevalentemente di tipo metallico;
pavimentazioni in vinil-amianto;
materiali in amianto-cemento quali pareti, pannelli e lastre di copertura. Sono quelli più diffusi e rappresentavano più del 70% della produzione totale.

L’amianto diventa pericoloso se i materiali che lo contengono vengono danneggiati, poiché si presenta sotto forma di fibre che possono essere respirate e i meccanismi naturali di difesa dei polmoni non sempre riescono ad espellerle o neutralizzarle.

Sono più pericolosi i materiali cosiddetti friabili, cioè quelli che si possono facilmente sbriciolare o ridurre in polvere, quali i rivestimenti di amianto spruzzato a protezione ignifuga delle strutture metalliche o i cartoni.
Sono meno pericolosi i materiali cosiddetti duri e compatti, che si rompono solo con l'aiuto di attrezzi meccanici e le fibre risultano intimamente legate in una matrice, quali il cemento – amianto ed il vinil-amianto

Le principali malattie legate all’amianto sono:

• asbestosi (malattia dei polmoni in cui il tessuto polmonare perde elasticità e diminuiscono le capacità funzionali);
• mesotelioma (neoplasia estremamente rara nella popolazione, associata direttamente all’esposizione alle fibre d’amianto da molti studi su lavoratori);
• cancro del polmone.

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I materiali contenenti amianto, se segregati o in buone condizioni di conservazione e non sottoposti a danneggiamento, non costituiscono pericolo per la salute.
In presenza di materiali sospetti di contenere amianto non censiti o evidenziati in occasione di interventi di manutenzione o ristrutturazione, si devono sospendere immediatamente tutte le operazioni e si deve dare immediata comunicazione all’Ufficio Speciale di Prevenzione e Protezione, richiedendone l’assistenza immediata.
In presenza di materiali censiti come contenenti amianto, evitare ogni danneggiamento o abrasione.
Nel campo edilizio, nella necessità di dover effettuare interventi di manutenzione o ristrutturazione che interessino questi materiali (o qualsiasi materiale sospetto) chiedere all’Ufficio Speciale di Prevenzione e Protezione l’assistenza e le indicazioni specifiche sui comportamenti da adottare.
Nel caso delle attrezzature (forni, stufe per vetreria, etc.), vigilare che gli inglobamenti effettuati per segregare il materiale con amianto si mantengano integri.

Segnalare qualsiasi caso di danneggiamento all’Ufficio Speciale di Prevenzione e Protezione: nell’attesa dell’intervento segregare le attrezzature in ambiente chiuso e vietarne qualsiasi uso.

mercoledì 17 giugno 2015

PARCHEGGIO AZIENDALE

Il datore di lavoro è responsabile per i danni provocati dalla circolazione dei veicoli condotti dai propri dipendenti nel perimetro aziendale.
La responsabilità deriva dalla violazione dell’articolo 62 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, in quanto, la mancanza totale della segnaletica orizzontale (“strisce bianche”) e di quella verticale (“cartelli”) comporta responsabilità del datore nella concausa dell’investimento di un pedone da parte di un mezzo condotto dal dipendente dell’impresa.
Il rappresentante legale dell’azienda rischia la condanna per il delitto di lesioni colpose in casi di incidenti con infortunio.
La negligenza della vittima e dell’investitore non esclude la responsabilità del datore di lavoro poiché le norme di sicurezza mirano a prevenire situazioni di pericolo che sono determinate principalmente dalla disattenzione dei soggetti coinvolti.  

In conclusione, le vie di circolazione devono essere concepite in modo da poter essere utilizzate facilmente ed in sicurezza e le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

venerdì 12 giugno 2015

FAN COIL (VENTILCONVETTORI)

Ventilconvettori (o fan coil) sono unità utilizzate per il riscaldamento nel periodo invernale e la climatizzazione nella stagione estiva . 

I fan coil  hanno come funzione il controllo della temperatura e dell’umidità attraverso un meccanismo di aspirazione dell’aria dall'ambiente e re-immissione della stessa in ambiente dopo il trattamento termico e la filtrazione. 

L’intervento di bonifica del terminale e il regolare cambio filtri è indispensabile per il buon funzionamento e per l’igiene dell’aria, in modo tale da ridurre l’inquinamento indoor dato da depositi di polveri.
Il controllo e la pulizia della vasca raccolta condensa evita e previene la formazione di cariche microbiologiche, di cattivi odori e muffe.

La manutenzione dell’impianto di climatizzazione è previsto da:
  • “linee guida per il controllo e la prevenzione della legionellosi” (G. U. 103 del 05/05/2000)
  • “linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva degli impianti di climatizzazione (G. U. N. 256 del 03/11/2006)
  • testo unico sicurezza (d. lgs 81/2008).
La legge n. 46 del 1990 affida la manutenzione di impianti di climatizzazione a personale qualificato con idonea formazione escludendo l’utilizzo di figure improvvisate (personale delle pulizie, addetti ai servizi di portineria o di vigilanza non adeguatamente formato) per lo svolgimento di tali mansioni.  

Secondo la G. U. N. 256 del 03/11/2006, "...una buona gestione delle condizioni di funzionamento e di manutenzione previste, richiedono personale qualificato. Gli interventi operativi di manutenzione ma anche le ispezioni e le eventuali riparazioni devono essere effettuate da personale specializzato che abbia una completa e appropriata formazione o che abbia una equivalente esperienza tecnica adeguata alla specializzazione richiesta. Semplici compiti operativi come controlli, pulizia e alcune operazioni di manutenzione (ad esempio, sostituzione dei filtri per l'aria) possono essere effettuati da personale all'uopo formato...
...Il responsabile della manutenzione deve essere in grado di provare la formazione del personale operativo. In caso di convenzione o contratto con una societa' specializzata il responsabile della societa' deve garantire che il sistema sia fatto funzionare e sia "manutenuto" correttamente."

Le operazioni di controllo, manutenzione e bonifica periodiche devono essere effettuate da operatori abilitati e, nella maggior parte dei casi, devono essere registrate nel libretto di impianto a corredo dei ventilconvettori.


Ricordo che il decreto ministeriale del 10 febbraio 2014 ha introdotto l’uso dei nuovi modelli di libretto.

giovedì 11 giugno 2015

MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI

Tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore sono soggette alla tenuta del registro infortuni.
Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), vidimato presso l’A.S.L. (non è un obbligo per tutte le Regioni) competente per territorio e conservato, a disposizione dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro.

Nel caso di attività di breve durata o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, è sufficiente tenere il registro nella sede centrale dell’Impresa, sempre che tali attività siano all'interno della stessa Provincia.

Nel caso contrario, ogni unità produttiva deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall'ASL territorialmente competente.


mercoledì 10 giugno 2015

USO DI POSTA ELETTRONICA E INTERNET NEL RAPPORTO DI LAVORO

Il datore di lavoro può verificare il corretto utilizzo della posta elettronica e della rete Internet o consentire l'uso di tali strumenti per finalità private ai lavoratori, ma deve adottare delle misure per conformare il trattamento dei dati personali effettuato alle disposizioni di legge. 
Iniziamo con alcune premesse:
  • compete al datore di lavoro assicurare la funzionalità e il corretto impiego di tali mezzi da parte dei lavoratori;
  • spetta al datore di lavoro adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati, anche per prevenire utilizzi indebiti;
  • le informazioni così trattate contengono dati personali anche sensibili riguardanti lavoratori o terzi, identificati o identificabili.
  • le informazioni di carattere personale trattate possono riguardare, oltre all'attività lavorativa, la sfera personale e la vita privata di lavoratori e di terzi.

I trattamenti devono rispettare le garanzie in materia di protezione dei dati e svolgersi nell'osservanza di alcuni principi:
  • il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite;
  • il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori;
  • i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime, osservando il principio di pertinenza e non eccedenza. Il datore di lavoro deve trattare i dati "nella misura meno invasiva possibile".


Controlli e correttezza nel trattamento
Grava sul datore di lavoro l'onere di indicare quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli.
In questo quadro, può risultare opportuno adottare un disciplinare interno redatto in modo chiaro e senza formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente (verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro, ecc.) e da sottoporre ad aggiornamento periodico.
A seconda dei casi andrebbe ad esempio specificato:
  • se determinati comportamenti non sono tollerati rispetto alla "navigazione" in Internet (ad es., il download di software o di file musicali), oppure alla tenuta di file nella rete interna;
  • in quale misura è consentito utilizzare anche per ragioni personali servizi di posta elettronica o di rete;
  • quali informazioni sono memorizzate temporaneamente (ad es., le componenti di file di log eventualmente registrati) e chi (anche all'esterno) vi può accedere legittimamente;
  • se e quali informazioni sono eventualmente conservate per un periodo più lungo, in forma centralizzata o meno (anche per effetto di copie di back up, della gestione tecnica della rete o di file di log );
  • se, e in quale misura, il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli indicando le ragioni legittime specifiche e non generiche per cui verrebbero effettuati (anche per verifiche sulla funzionalità e sicurezza del sistema) e le relative modalità (precisando se, in caso di abusi singoli o reiterati, vengono inoltrati preventivi avvisi collettivi o individuali ed effettuati controlli nominativi o su singoli dispositivi e postazioni);
  • quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, il datore di lavoro si riserva di trarre qualora constati che la posta elettronica e la rete Internet sono utilizzate indebitamente;
  • le soluzioni prefigurate per garantire, con la cooperazione del lavoratore, la continuità dell'attività lavorativa in caso di assenza del lavoratore stesso (specie se programmata), con particolare riferimento all'attivazione di sistemi di risposta automatica ai messaggi di posta elettronica ricevuti;
  • se sono utilizzabili modalità di uso personale di mezzi con pagamento o fatturazione a carico dell'interessato;
  • quali misure sono adottate per particolari realtà lavorative nelle quali debba essere rispettato l'eventuale segreto professionale cui siano tenute specifiche figure professionali;
  • le prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi.


Informativa

Rispetto a eventuali controlli gli interessati hanno infatti il diritto di essere informati preventivamente, e in modo chiaro, sui trattamenti di dati che possono riguardarli.

Apparecchiature preordinate al controllo a distanza
Il trattamento dei dati che ne consegue dall'installazione di "apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" è illecito, a prescindere dall'illiceità dell'installazione stessa. Ciò, anche quando i singoli lavoratori ne siano consapevoli.  A parte eventuali responsabilità civili e penali, i dati trattati illecitamente non sono utilizzabili.
Il datore di lavoro, utilizzando sistemi informativi per esigenze produttive o organizzative (ad es., per rilevare anomalie o per manutenzioni) o, comunque, quando gli stessi si rivelano necessari per la sicurezza sul lavoro, può avvalersi legittimamente di sistemi che consentono indirettamente un controllo a distanza e determinano un trattamento di dati personali dei lavoratori.  Il trattamento di dati che ne consegue può risultare lecito. Resta ferma la necessità di rispettare le procedure di informazione e di consultazione di lavoratori e sindacati.

Principio di necessità
In applicazione del menzionato principio di necessità il datore di lavoro è chiamato a promuovere ogni opportuna misura, organizzativa e tecnologica volta a prevenire il rischio di utilizzi impropri (da preferire rispetto all'adozione di misure "repressive") e, comunque, a "minimizzare" l'uso di dati riferibili ai lavoratori.

Dal punto di vista organizzativo è quindi opportuno che:
  • si valuti attentamente l'impatto sui diritti dei lavoratori (prima dell'installazione di apparecchiature suscettibili di consentire il controllo a distanza e dell'eventuale trattamento);
  • si individui preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori è accordato l'utilizzo della posta elettronica e l'accesso a Internet;
  • si determini quale ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di un loro impiego abusivo.
  • Il datore di lavoro ha inoltre l'onere di adottare tutte le misure tecnologiche volte a minimizzare l'uso di dati identificativi.


Internet: la navigazione web
Il datore di lavoro, per ridurre il rischio di usi impropri della "navigazione" in Internet (consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa quali la visione di siti non pertinenti, l'upload o il download di file, l'uso di servizi di rete con finalità ludiche o estranee all'attività), deve adottare opportune misure che possono, così, prevenire controlli successivi sul lavoratore. 
Tali controlli, leciti o meno a seconda dei casi, possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti o idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale.
In particolare, il datore di lavoro può adottare una o più delle seguenti misure:
  • individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
  • configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni –reputate inconerenti con l'attività lavorativa– quali l'upload o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list) e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato);
  • trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione di utenti mediante loro opportune aggregazioni (ad es., con riguardo ai file di log riferiti al traffico web, su base collettiva o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori);
  • eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.


Posta elettronica

Il contenuto dei messaggi di posta elettronica riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente.
Tuttavia, con specifico riferimento all'impiego della posta elettronica nel contesto può risultare dubbio se il lavoratore la utilizzi operando quale espressione dell'organizzazione datoriale o ne faccia un uso personale.
La mancata esplicitazione di una policy al riguardo può determinare anche una legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di confidenzialità rispetto ad alcune forme di comunicazione.
Ciò può rendere illecito il comportamento del datore di lavoro che intenda apprendere il contenuto di messaggi inviati all'indirizzo di posta elettronica usato dal lavoratore (posta "in entrata") o di quelli inviati da quest'ultimo (posta "in uscita").
É quindi opportuno che si adottino accorgimenti anche per prevenire eventuali trattamenti in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza. 
In questo quadro è opportuno che:
  • il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori (ad esempio, info@ente.it, ufficiovendite@ente.it, ufficioreclami@società.com, urp@ente.it, etc.), eventualmente affiancandoli a quelli individuali (ad esempio, m.rossi@ente.it, rossi@società.com, mario.rossi@società.it);
  • il datore di lavoro valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato ad uso privato del lavoratore;
  • il datore di lavoro metta a disposizione di ciascun lavoratore apposite funzionalità di sistema, di agevole utilizzo, che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze (ad es., per ferie o attività di lavoro fuori sede), messaggi di risposta contenenti le "coordinate" (anche elettroniche o telefoniche) di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto della struttura. É parimenti opportuno prescrivere ai lavoratori di avvalersi di tali modalità, prevenendo così l'apertura della posta elettronica. In caso di eventuali assenze non programmate (ad es., per malattia), qualora il lavoratore non possa attivare la procedura descritta (anche avvalendosi di servizi webmail), il titolare del trattamento, perdurando l'assenza oltre un determinato limite temporale, potrebbe disporre lecitamente, sempre che sia necessario e mediante personale appositamente incaricato (ad es., l'amministratore di sistema oppure, se presente, un incaricato aziendale per la protezione dei dati), l'attivazione di un analogo accorgimento, avvertendo gli interessati;
  • in previsione della possibilità che, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. A cura del titolare del trattamento, di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile;
  • i messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale dei messaggi stessi, precisando se le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente e con eventuale rinvio alla predetta policy datoriale.

 
Graduazione dei controlli

Nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato impedito con preventivi accorgimenti tecnici, il datore di lavoro può adottare eventuali misure che consentano la verifica di comportamenti anomali.
Deve essere per quanto possibile preferito un controllo preliminare su dati aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue aree.
Il controllo anonimo può concludersi con un avviso generalizzato relativo ad un rilevato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e con l'invito ad attenersi scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni impartite. L'avviso può essere circoscritto a dipendenti afferenti all'area o settore in cui è stata rilevata l'anomalia. In assenza di successive anomalie non è di regola giustificato effettuare controlli su base individuale.
Va esclusa l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti o indiscriminati.

Conservazione

I sistemi software devono essere programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente (attraverso procedure di sovraregistrazione come, ad esempio, la cd. rotazione dei log file ) i dati personali relativi agli accessi ad Internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria.

Resta parimenti ferma la necessità che, nell'individuare regole di condotta dei soggetti che operano quali amministratori di sistema o figure analoghe cui siano rimesse operazioni connesse al regolare funzionamento dei sistemi, sia svolta un'attività formativa sui profili tecnico-gestionali e di sicurezza delle reti, sui principi di protezione dei dati personali e sul segreto nelle comunicazioni.


Tratto da Le linee guida del Garante per posta elettronica e internet

martedì 9 giugno 2015

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS

La formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi.

La durata minima dell’aggiornamento è fissato in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.


Per le imprese che non superano i 15 dipendentioccorre comunque assicurare l’aggiornamento della formazione dell’RLS secondo quanto emerge dalla nuova valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro, organizzando, cioè,  i corsi ogniqualvolta ci sia l’insorgenza di un nuovo rischio.

giovedì 4 giugno 2015

LAVORATORE DISTACCATO

Nel caso le esigenze produttive lo richiedano, un datore di lavoro (distaccante) può porre temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro sancisce che, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.


Tuttavia una sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 2013 stabilisce che, sul datore di lavoro distaccante gravi altresì l'obbligo di  verificare preventivamente che nei luoghi in cui il lavoratore sarà distaccato siano state attuate le misure di sicurezza necessarie; il distacco pertanto, cioè, potrà aver luogo solo dopo che il distaccante abbia, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, adempiuto al proprio obbligo di sopralluogo e verifica della conformità dell'ambiente lavorativo dove il lavoratore viene inviato.


martedì 2 giugno 2015

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o sostegno di un carico, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.


Elementi di riferimento

Caratteristiche del carico, quando:
  • E’ troppo pesante.
  • E’ ingombrante o difficile da afferrare.
  • E’ in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi.
  • E’ collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco.
  • Può, a motivo della sua struttura esterna e/o della sua consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

Sforzo fisico richiesto, quando:
  • E’ eccessivo.
  • Può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco. Può comportare un movimento brusco del carico.
  • E’ compiuto col corpo in posizione instabile.

Caratteristiche dell’ambiente di lavoro, quando:
  • lo spazio libero è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta;
  • il pavimento presenta rischi di inciampo o è scivoloso;
  • l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei carichi in buona posizione;
  • il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
  • la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate.

Esigenze connesse all’attività, quando:
  • gli sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, sono troppo frequenti o troppo prolungati;
  • le pause e i periodi di recupero fisiologico sono insufficienti;
  • le distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto, sono troppo grandi;
  • il ritmo imposto da un processo non può essere modulato dal lavoratore.


Le misure di prevenzione e protezione

il datore di lavoro:
  • fornisce ai lavoratori esposti al rischio le informazioni sul peso e sulle altre caratteristiche del carico movimentato;
  • assicura ad essi la formazione adeguata sui rischi lavorativi e sulle modalità di corretta esecuzione delle attività di movimentazione;
  • assicura ai lavoratori un adeguato addestramento in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.


Norme per la corretta movimentazione dei carichi

  • Afferrare il carico con il palmo delle mani mantenendo le gambe divaricate, con i piedi ad una distanza di 20/30 cm tra loro, affinché sia garantito l’equilibrio durante l’operazione;
  • Sollevare il carico gradualmente dal punto di appoggio;
  • Eseguire il sollevamento con la schiena in posizione eretta e con le braccia rigide in modo tale che lo sforzo sia sopportato prevalentemente dai muscoli delle gambe;
  • Durante il trasporto è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo, con il peso ripartito sulle braccia, evitando rotazioni improvvise del busto o movimenti bruschi;
  • I carichi con possibilità di un appoggio a terra e gli imballi di grosse dimensioni devono essere spinti evitandone il sollevamento;
  • E’ opportuno controllare sempre il carico da movimentare poiché le superfici degli imballi o del componente movimentato possono presentare parti taglienti, pungenti o scheggiate che possono provocare ferite alle mani;
  • Durante la movimentazione dei carichi è necessario indossare guanti protettivi e calzature di sicurezza;
  • Non sollevare un peso a schiena curva;
  • Non eseguire una torsione del busto durante lo spostamento di un oggetto;
  • Non inarcare la schiena per raggiungere posizioni alte, ma usare scalette portatili a norma;
  • Non mantenere gli oggetti movimentati lontani dal baricentro del corpo;
  • Evitare il trasporto di un grosso peso con una mano. Se possibile, suddividerlo in due pesi per entrambe le mani; 
  • Per il trasporto su superfici piane, impiegare carrelli. Questi non devono essere sovraccaricati e il carico deve essere stabile;
  • Per il trasporto di carichi ingombranti operare in due o più persone. Chi recede (in salita o discesa) deve organizzare la manovra, segnalare preventivamente gli ostacoli e comandare le operazioni di prelievo e deposito. 


Norme per il corretto posizionamento dei materiali su scaffali 
  • Disporre il materiale in modo da evitare intralcio al passaggio ed eventuali sporgenze pericolose; non immagazzinare imballi sul pavimento sottostante le scaffalature;
  • Non caricare i piani delle scaffalature oltre misura. Rispettare l’indicazione del carico massimo e posizionare i materiali più leggeri nelle zone più alte;
  • Sistemare sempre con ordine i materiali e non depositarli in prossimità di macchine operatrici, apparecchiature elettriche, presidi antincendio e di primo soccorso, vie
  • di esodo e uscite di sicurezza ed evitare l’accumulo di materiali da imballo, stracci o rifiuti vari.




MOVIMENTI RIPETITIVI

I movimenti ripetitivi sono quelli che richiedono una sistematica ripetizione, spesso ad alta frequenza, di movimenti degli arti superiori, anche senza movimentazione di carichi o con movimentazione di carichi di peso singolarmente irrisorio.
Potenziali rischi per la salute sono riconducibili a patologie da sovraccarico biomeccanico della spalla, del gomito e del sistema polso-mano (per esempio tendinite spalla polso, tunnel carpale , stretto toracico, sindrome De Quervain) dovute a microtraumi e posture incongrue degli arti superiori.


Alcune mansioni e patologie connesse 
  • Assemblaggio in catena - Tendinite spalla polso, tunnel carpale Stretto toracico;
  • Dattilografia, lavoro in cassa - Tunnel carpale, stretto toracico;
  • Levigatura, molatura – Tenosinovite, tunnel carpale, stretto toracico, sindrome De Quervain;
  • Assemblaggio sopra la testa (imbianchini, meccanici auto) - Tendinite spalla, sindrome De Quervain;
  • Taglio-cucito - Tunnel carpale, stretto toracico, sindrome De Quervain;
  • Uso strumenti musicali - Tendinite polso, tunnel carpale, epicondilite;
  • Lavori al banco (taglio vetri, ecc.) - Intrappolamento nervo ulnare;
  • Costruzioni, movimentazione materiali, magazzinaggio - Stretto toracico, tendinite spalla;
  • Guida camion - Stretto toracico;
  • Carpenteria - Sindrome De Quervain Tunnel carpale;
  • Macellazione- Sindrome De Quervain Tunnel carpale;
  • Distribuzione postale  - Sindromi della spalla;
  • Sala operatoria - Sindrome De Quervain Tunnel carpale.


Le misure di prevenzione e protezione da attuare sono:
  • La sorveglianza sanitaria;
  • La rivalutazione delle turnazioni e dei tempi delle lavorazioni;
  • La meccanizzazione e l’automazione dei processi che risultano più gravosi;
  • L’informazione e la formazione dei lavoratori.