Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

martedì 13 dicembre 2016

DIRITTO ALL'OBLIO, NO PER CASI GIUDIZIARI GRAVI


Non si può invocare il diritto all'oblio per vicende giudiziarie di particolare gravità e il cui iter processuale si è concluso da poco tempo. In questi casi prevale l'interesse pubblico a conoscere le notizie. Con questa motivazione, il Garante privacy ha dichiarato infondata la richiesta di deindicizzazione di alcuni articoli presentata da un ex consigliere comunale coinvolto in un'indagine per corruzione e truffa.  

Una vicenda  iniziata nel 2006 e conclusasi (per lui) nel 2012 con sentenza di patteggiamento e pena interamente coperta da indulto. Di fronte al no di Google di accogliere le sue richieste di deindicizzazione, l'ex consigliere aveva presentato un ricorso  al Garante chiedendo la rimozione di alcuni url che risultavano digitando il suo nome e cognome nel motore di ricerca e che facevano riaffiorare l'indagine in cui era rimasto coinvolto.  A suo dire, non ricoprendo più incarichi pubblici e operando in un settore privato, la permanenza in rete di notizie, risalenti a circa dieci anni prima e ormai prive di interesse, gli avrebbero arrecato un danno all'immagine, alla vita privata e all'attuale attività lavorativa.

Nel rigettare la richiesta, l'Autorità, alla luce delle Linee guida dei Garanti europei,  ha rilevato che sebbene il trascorrere del tempo sia la componente essenziale del diritto all'oblio, questo elemento incontra un limite quando le informazioni di cui si chiede la deindicizzazione siano riferite a reati gravi e che hanno destato un forte allarme sociale. Le richieste vanno quindi valutate con minor favore, anche se devono essere analizzate caso per caso.

Nella circostanza specifica nonostante fosse trascorso un certo lasso di tempo dai fatti riportati negli articoli, ha sottolineato l'Autorità, meritava considerazione il fatto che la vicenda giudiziaria si fosse definita solo pochi anni prima. Oltre a ciò, alcuni url riattualizzavano la notizia richiamandola in articoli relativi ad una maxi inchiesta sulla corruzione pubblicati fino al 2015 e la loro relativa attualità dimostra l'interesse ancora vivo e attuale dell'opinione pubblica.

Fonte: Garante della Privacy

lunedì 14 novembre 2016

SEMINARIO GRATUITO "IL COMPLIANCE RISK MANAGEMENT NELLE PMI"

Sono aperte le iscrizioni per il seminario "Il Compliance Risk Management nelle PMI".

L' edizione, gratuita ed aperta a tutti, si terrà il 25 Novembre 2016, dalle ore 14.15 alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare "E. Santavenere" nel Palazzo Municipale del Comune di Montesilvano (Piazza A. Diaz).

Per iscriversi, è sufficiente inviare una mail all'indirizzo segreteria@gaiasolution.eu, specificando nome e cognome e l'eventuale richiesta dell'attestato di partecipazione (gratuito).

Sono disponibili 25 posti.


lunedì 17 ottobre 2016

DIPENDENTE "MASCHERATO" DA LAVORATORE AUTONOMO

Con la sentenza 21 settembre 2016, n. 18502 la Suprema Corte si è pronunciata nuovamente sulla questione riguardante un caso di lavoro subordinato mascherato da collaborazione autonoma.

Nel caso concreto, dalle testimonianze di alcuni colleghi, si evinceva che il lavoratore autonomo “licenziato” era tenuto a rispettare orari di lavoro identici agli altri dipendenti e che utilizzava gli stessi mezzi e strumenti di lavoro del datore.

In questo caso si può affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, pur a fronte della sottoscrizione di contratti con consulenza.

Ciò ha portato, come conseguenza, la nullità del licenziamento con l’obbligo di corrispondere le retribuzioni perdute a titolo risarcitorio da parte del datore di lavoro e pagamento delle spese processuali.

Nell’ambito della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo il principio della effettività, ciò implica che il responsabile della tutela della salute e sicurezza non è il lavoratore stesso, ma bensì il datore di lavoro di fatto

lunedì 10 ottobre 2016

VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE

La visita medica preventiva in fase preassuntiva è facoltativa, mentre è sempre obbligatoria quella preventivala quale può essere svolta prima o contestualmente all'assunzione del potenziale lavoratore.
La visita medica del lavoratore in fase preassuntiva permette al datore di lavoro di assumere soltanto il personale idoneo e non sarà costretto poi, a seguito di un giudizio di inidoneità negativo, a destinarlo ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute o, se questo non fosse possibile, a risolvere il suo contratto.
La visita medica preventiva di idoneità al lavoro in fase preassuntiva, dovrà essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria e non potrà mai essere effettuata per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente (come, ad esempio, la sieropositività).

Anche in questo caso, contro il giudizio di idoneità del medico competente  è ammesso il ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni dalla comunicazione della copia del giudizio.

mercoledì 28 settembre 2016

PROJECT MANAGEMENT E ISO 9001:2015

Il paragrafo 8.3 della nuova ISO 9001:2015 - progettazione e sviluppo di prodotti e servizi - chiede che le attività di progettazione e sviluppo vengano pianificate e controllate attraverso un processo che deve includere le seguenti attività:

  • pianificazione delle diverse attività relative a progettazione e sviluppo come, ad esempio, riesame, verifica, validazione, controllo delle interfacce, coinvolgimento dei clienti, risorse occorrenti, informazioni documentate necessarie, ecc.;
  • determinazione degli input di progettazione e sviluppo (ad esempio requisiti funzionali, requisiti di legge, standard applicabili, eventuali conseguenze di un errore, ecc.)
  • controlli della progettazione e sviluppo con la chiara indicazione dei risultati da raggiungere e dei controlli da applicare
  • output della progettazione e sviluppo richiesti per soddisfare gli input della progettazione
  • gestione di eventuali modifiche del progetto

Alcune organizzazioni escludono l'applicazione di questi requisiti perché si limitano a soddisfare i requisiti dei clienti senza che ci siano attività di progettazione e sviluppo di prodotti o servizi.


Pianificazione della progettazione e dello sviluppo

Il piano di progetto non è altro che la strada che ci si aspetta di percorrere nel creare il progetto.
Il piano di progetto può assumere diverse forme, da quelle più sofisticate a quelle più semplici a seconda della natura, della durata e della complessità delle attività di progettazione e sviluppo. Il "trucco" è di allineare la complessità del piano del progetto alla natura del prodotto o del servizio da progettare.

Un piano di progetto ben fatto dovrà, in ogni caso, gestire una serie di variabili:
  • Durata del progetto 
  • Attività della progettazione 
  • Verifica e validazione 
  • Responsabilità e autorità 
  • Risorse 
  • Stakeholder
  • Coinvolgimento dei clienti e degli utilizzatori 
  • Requisiti della produzione 
  • Livello di controllo
  • Informazioni documentate 
Un progetto ben pianificato, solitamente, centra i requisiti, viene completato secondo le tempistiche previste e si allinea al budget stanziato. 

Un approccio operativo corretto alla pianificazione e controllo della progettazione e sviluppo è quello di preparare una sorta di diagramma di flusso del progetto capace di incorporare:
  • il personale interessato
  • le tempistiche
  • le informazioni
  • le relazioni 
Alcuni esempi possono essere:
  • il diagramma di Gantt
  • la PERT
  • il percorso critico


L’articolo è tratto dal sito www.qualitiamo.com

giovedì 15 settembre 2016

PRIVACY E PETIZIONE ON-LINE

In rete esistono molteplici trucchi per estorcere subdolamente le nostre informazioni personali. 

La piattaforma di petizioni online Firmiamo.it ad esempio, che offre l'occasione di manifestare le proprie opinioni su diversi come quelli politici o sociali.

Nonostante le apparenze, Firmiamo.it non fa capo a un ente non-profit, bensì a una società commerciale di Londra che raccoglie e conserva i dati presso i server di Amazon.com in Irlanda.
Per firmare una petizione si è obbligati a prestare il consenso per la cessione dei propri dati per finalità di marketing, quindi coloro che sottoscrivono le iniziative si trovano poi bersaglio di campagne pubblicitarie. 

Per alti siti invece, come Change.org, il Garante della Privacy ha sollevato dubbi sulla correttezza dei trattamenti effettuati con i dati degli utenti, essendo spesso chiamati ad esprimere opinioni su temi sensibili.

La piattaforma, a dipsetto del domino. org non è affatto un’organizzazione senza scopo di lucro, ma un'impresa commerciale a tutti gli effetti con sede nella Silicon Valley.
Il loro business consiste nel catalogare i dati attraverso le opinioni espresse e vendere indirizzi email e altri dati degli utenti registrati.

Anche campagne che possono sembrare più semplici, magari organizzate dalle mamme per obbligare gli asili ad avvalersi della videosorveglianza, possono nascondere delle sorprese poichè possono sempre essere sponsorizzate da aziende con ben altri interessi.
E’ necessario sempre leggere l’informativa prima di sottoscrivere una petizione on-line altrimentri aziende e individui senza scrupolo possono entrare tranquillamente in possesso di preziose mailing list.

Quanto valgono i nostri dati organizzati?
Le aziende che vogliono acquistare i database di indirizzi email, oganizzati per preferenze dell’utente, devono sborsare prezzi che vanno dagli 85 centestimi al 1,50 euro (inchiesta de L’Espresso).


giovedì 25 agosto 2016

BATTERI NEI CONDIZIONATORI D'ARIA

Ogni condizionatore è dotato di filtri d'aria, che raccolgono e fermano le impurità dell'aria, tra cui virus e batteri.

Molti di essi finiscono ibernati dalla bassa temperatura interna dell'apparecchio, ma si risvegliano appena il condizionatore viene spento, entrando in circolazione nell'ambiente.

Il condizionatore, perciò, è pericoloso al momento della riaccensione, se i filtri non vengono puliti e sostituiti con regolarità e con cura.

La mancata sostituzione dei filtri, comporta, inoltre, un calo nella resa del condizionatore oltre allo sviluppo di batteri, muffe, funghi.

Ogni condizionatore/split, (quelli di uso domestico), al suo interno è provvisto di due o tre stadi filtranti destinati alla sanificazione e depurazione dell'aria da microrganismi e odori ambientali.


Tale sistema di depurazione/sanificazione è composto da un pre-filtro (costituito da una rete di materiale plastico) che va lavato periodicamente e dai filtri veri e propri che vanno sostituiti periodicamente.

lunedì 22 agosto 2016

ATTREZZATURE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L’impresa affidataria, anche se dovesse  mettere a disposizione solamente le proprie attrezzature o propri macchinari e non anche il proprio personale, deve dimostrare al committente la propria idoneità attraverso:  
  • Iscrizione alla CCIAA;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi;
  • Documento di valutazione dei rischi;
  • Formazione riferita a datore di lavoro, dirigenti e preposti, adeguata a svolgere i compiti previsti all’art.97 del d.lgs. n.81/08;
  • Indicazione del nominativo del soggetto o dei soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti di coordinamento e controllo di cui all’articolo 97 del d.lgs. n.81/08;
  • Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
  • Piano Operativo di Sicurezza incentrato sul/i soggetto/i incaricato/i di attuare i compiti previsti all’art.97 del d.lgs. n.81/08.

venerdì 12 agosto 2016

QUALE ABILITAZIONE PER ESCAVATORE CON FUNZIONI DI AUTOGRU?

Si deve frequentare il corso per ogni tipologia di macchina che viene utilizzata. Se l'escavatore è anche sottoposto a verifica come autogrù ha due utilizzi e quindi richiede due abilitazioni. 

Lo stesso nel caso di un sollevatore telescopico che monta diverse attrezzature intercambiabili trasformandosi in PLE e in autogru. In questo caso se l'operatore lo utilizza in tutte e tre le configurazioni, deve avere tutte e tre le abilitazioni.

mercoledì 10 agosto 2016

LA FORMAZIONE PER IL PRIMO INGRESSO IN EDILIZIA PUÒ SOSTITUIRE LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO ALTO

In edilizia a volte mi capita di trovare per uno stesso dipendente un doppio attestato: quello di formazione "Primo Ingresso" e quello di formazione "Generale e Specifica". 

Il dispendio di tempo ed economico per un'azienda potrebbe essere ridotto sapendo che la formazione di primo ingresso, svolta dalle scuole edili, è prevista dal contratto collettivo di lavoro ed è riconosciuta equivalente alla formazione generale e specifica dell'Accordo Stato Regioni n.221 del 21/12/2011.

Non è vero il contrario, ovvero  la formazione generale e specifica rischio alto non può sostituire la formazione per il primo ingresso in edilizia.  


lunedì 18 luglio 2016

SERVIZI IN ABBONAMENTO NON RICHIESTI

Sempre più spesso capita di sottoscrivere abbonamenti a pagamento, semplicemente visualizzando un post di un amico su Facebook.
In questi casi è consigliabile contattare il proprio gestore di telefonia, chiedere la disattivazione di tale servizio in abbonamento ed il rimborso per il servizio non richiesto.
In caso di mancato indennizzo, è consigliabile inoltrare, al gestore stesso, un formale reclamo scritto (tramite fax, internet o raccomandata con ricevuta di ritorno) per contestare le somme ingiustamente addebitate e richiederne la restituzione, dichiarando esplicitamente di non aver mai richiesto l’abbonamento. Laddove anche tale richiesta non venisse accolta, occorre inoltrare un’ istanza di conciliazione al Co.re.com competente per Regione istituito dall'Autorità Garante delle Comunicazioni .
Per tutelarsi preventivamente, si può contattare il servizio clienti del proprio operatore e chiedere l’attivazione (completamente gratuita) del servizio “Barring Sms”, cioè del blocco degli sms a pagamento in decade 4.


giovedì 23 giugno 2016

ACCESSO AL CREDITO FACILITATO PER LE LIBERE PROFESSIONISTE


Si apre un nuovo canale di finanziamento per facilitare l’accesso al credito da parte delle libere professioniste

Nei giorni corsi, infatti, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per le pari opportunità il Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminili, che è stato recentemente prorogato fino al 31 dicembre 2017 proprio per consentire alle libere professioniste di beneficiare delle misure di sostegno per l’accesso al credito.

«La presenza femminile nel mondo professionale è in costante aumento, nonostante permanga ancora un deplorevole divario retributivo di genere che penalizza proprio le donne. In questo senso, dopo il varo di Fidiprof, i consorzi di garanzia fidi dedicati ai professionisti, l’adesione di Confprofessioni al Protocollo d’intesa rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso le problematiche di accesso al credito che colpiscono le categorie e, in particolare testimonia la nostra volontà di garantire pari opportunità all’interno delle professioni, favorendo nuove fonti di finanziamento per gli investimenti, l’avvio di start up professionali e il rilancio della libera professione al femminile».

Il Protocollo prevede un piano di interventi mirati a sostegno dell’accesso al credito per gli studi professionali a prevalente partecipazione femminile e vede l’adesione di numerose banche e intermediari finanziari, che hanno messo a disposizione uno specifico plafond per concedere finanziamenti a condizioni competitive rispetto alla normale offerta di mercato. I finanziamenti potranno, tra l’altro, beneficiare della garanzia della Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo di garanzia per le PMI, con conseguente possibile miglioramento dei costi.

finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari si articolano su tre linee di intervento:
1.    Donne start up mira a sostenere le libere professioniste nella fase di creazione di nuove imprese o dell’avvio della professione;
2.    Investiamo nelle donne nella fase di realizzazione di nuovi investimenti;
3.    Donne in ripresa nella fase di eventuale situazione di difficoltà nel corso dell’attività d’impresa.

Il Protocollo prevede, inoltre, la possibilità per le libere professioniste e per le lavoratrici autonome di chiedere, per una sola volta e nelle ipotesi espressamente indicate, la sospensione del rimborso del finanziamento, fino a 12 mesi, senza garanzie aggiuntive, in caso di: maternità; grave malattia della stessa, del coniuge o convivente, o dei figli anche adottivi; malattia invalidante di genitori, parenti o affini che siano conviventi.

Fonte AbruzzoSviluppo

mercoledì 22 giugno 2016

SCONTI ASSICURATIVI CON APP SU STILE DI GUIDA SOLO SE GARANTISCE LA PRIVACY

Una compagnia assicurativa potrà attivare una app per monitorare lo stile di guida degli utenti che decideranno di installarla sul proprio smartphone e proporre a ai più prudenti e attenti al Codice della strada dei buoni sconto per l'acquisto di polizze auto. La società dovrà però informare correttamente i guidatori, limitare i tempi di conservazione dei dati e garantire la privacy degli automobilisti.

Il progetto prevede lo sviluppo di un'applicazione gratuita da installare sul cellulare, che attribuisce un diverso punteggio basato sullo stile di guida rilevato, e consente agli utenti la visualizzazione dei luoghi in cui si sono verificati eventi potenzialmente rischiosi (quali inversioni ad U, brusche frenate e accelerate). Obiettivo dichiarato della società quello di promuovere modalità di guida più sicure,  contribuire a un minor consumo di carburante e offrire al contempo ai guidatori che hanno raggiunto un certo punteggio eventuali promozioni per l'acquisto di una polizza auto.

La società potrà attivare l'applicativo solo dopo averlo modificato per garantire maggiormente la riservatezza degli automobilisti come richiesto dal Garante. Il partner tecnologico coinvolto nella fornitura del servizio, ad esempio, non potrà conservare i dati sulla geo-localizzazione dei guidatori per più di 90 giorni e potrà trasmettere alla compagnia assicuratrice informazioni statistiche sulle strade percorse esclusivamente dopo aver anonimizzato i dati, eliminando così ogni riferimento agli automobilisti. I dati necessari a contattare gli utenti che manifesteranno uno specifico consenso alla profilazione del loro stile di guida per finalità di marketing potranno invece essere conservati dalla compagnia assicuratrice al massimo per un anno. 

Il Garante ha infine prescritto alla società assicuratrice di modificare l'informativa fornita agli utenti che decideranno di installare l'applicativo, chiarendo con precisione quali dati personali saranno trattati e per quale finalità. Tali indicazioni, ad esempio, non dovranno limitarsi a riportare generici riferimenti al monitoraggio dello "stile di guida",  ma dovranno specificare i parametri su cui sarà basata la profilazione del guidatore, come il tipo di strada percorsa, le accelerazioni e le frenate brusche, l'eventuale superamento della velocità consentita.

Fonte Garante della Privacy

martedì 14 giugno 2016

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA

L'installatore che realizzi un nuovo impianto elettrico (di protezione da scariche atmosferiche  o  impianto  di  messa  a  terra  o  di  installazioni  elettriche  in  luoghi  pericolosi)  rilasci una "dichiarazione di conformità alla regola dell'arte".
Alla  messa  in  servizio  dell'impianto  il  datore  di  lavoro  deve  inviare  copia  della  dichiarazione  di conformità  ad  ASL/ARPA  e  all’ INAIL competente  per territorio (solo se l'impianto è installato in ambiente di lavoro con presenza di almeno un lavoratore).
In seguito, il  datore  di  lavoro  deve  sottoporre  gli  impianti  a  verifica  periodica:
  • 2  anni  per  i cantieri,  locali  adibiti  ad  uso  medico,  luoghi  a  maggior  rischio  di  incendio,  ambienti  con pericolo di esplosione.
  • 5 anni per luoghi ove non sono presenti particolari rischi elettrici (ambienti ordinari).


L’omessa verifica di legge determina il rischio di:
  • sanzioni amministrative e/o penali a seguito di accertamenti da parte dell’INAIL;
  • la  perdita  della  tutela  assicurativa  INAIL  nel  caso  di  infortunio  di  origine  elettrica;
  • la  revoca  dell’agibilità,  per  le  attività  soggette  a  controllo  dei  VV.F.  (incendio  di  origine elettrica);
  • la perdita dell'eventuale diritto al rimborso assicurativo privato.

lunedì 13 giugno 2016

KEYLOGGER CAMUFFATO DA CARICABATTERIA

La nuova minaccia informatica ha l'apparenza di un normale caricabatterie di smartphone e tablet il cui scopo è però intercettare ogni tasto premuto sulle tastiere wireless (keylogging)  presenti nel loro raggio d'azione.

I dati vengono raccolti quando l’operatore ignaro digita sulla tastiera e possono venire conservati all'interno del dispositivo stesso fino al suo recupero, oppure trasmessi tramite una connessione cellulare.

Potrebbero essere utilizzati per raccogliere informazioni personali, proprietà intellettuali, segreti industriali, password e altre informazioni delicate. 

I dati vengono intercettati prima di raggiungere la CPU, quindi difficilmente intercettabili da chi si occupa di sicurezza informatica in azienda. 

giovedì 9 giugno 2016

CHIARIMENTI SULL'AGGIORNAMENTO DEL RLS

In questi giorni, alcuni miei clienti hanno ricevuto email che propongono corsi di aggiornamento per l’RLS con tanto di scheda di iscrizione in allegato e l'indicazione evidenziata dell'obbligatorietà di legge.

Facciamo un po’ di chiarezza, per evitare di fare formazione inutile, spendere soldi, perdere tempo e, in ultimo, anche per tutelare il buon nome dei consulenti seri.

Per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è previsto un obbligo di aggiornamento periodico con cadenza annuale solo per le aziende che occupano dai 15 dipendenti in su (prestate attenzione al calcolo dei lavoratori!)

Nello specifico il corso di aggiornamento annuale può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e alle 8 ore annue per gli RLS di aziende con più di 50 dipendenti.


Il corso di aggiornamento è per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori deve essere periodicamente ripetuta solo in presenza dell’evoluzione dei rischi già valutati o dell’insorgenza di nuovi rischi. ALTRIMENTI NO.

SICUREZZA DEI BAMBINI IN PISCINA

Nella scelta della piscina il genitore si deve mostrare esigente. I piccoli hanno, infatti, una cute molto sottile e delicata che può divenire fertile terreno per l’attecchimento di funghi e l’insorgenza di infezioni. 
Occorre inoltre fare attenzione che, all’uscita dalla vasca, il bambino non prenda freddo e che sia ben asciugato, con particolare riguardo al condotto uditivo.

In particolare, per le piscine ad uso dei bambini andranno valutati:
  • spogliatoi (sempre riscaldati, con pavimenti asciutti);
  • servizi igienici (muniti di contenitore per sapone a pulsante, asciugamani usa e getta, asciugacapelli a muro, docce separate da divisorio, servizi per disabili);
  • accesso in piscina da parte dei bambini (muniti di cuffia e di apposite ciabattine con effettuazione di doccia di passaggio, presenza di vasca lavapiedi);
  • temperatura della vasca, garantita da un sistema di “scambiatore termico”, tra 28 - 30 °C, con alcuni gradi in più, per bambini molto piccoli;
  • presenza di istruttori (della Federazione Italiana Nuoto o dell’ISEF);
  • copertura della vasca al termine delle attività con telo termico multistrato, per evitare la dispersione di calore;
  • corsie che delimitano gli spazi in acqua con presenza di anelli circolari e frangionda per evitare turbolenze.


Un bambino, ammonisce l’OMS, può affogare in un lasso di tempo brevissimo e in una quantità d’acqua relativamente piccola. I bambini annegano soprattutto perché li si lascia senza sorveglianza, quindi devono essere tenuti sott’occhio, quando giocano nell’acqua o a bordo piscina. 
Attenzione ancor maggiore deve essere posta ai tuffi in acqua, che può sembrare più profonda di quella che è in realtà. L’impatto della testa su di una superficie dura può comportare un trauma a livello del capo o della colonna vertebrale con il rischio di paralisi.

Per la prevenzione degli infortuni in piscina e quindi per la sicurezza dei bimbi, ma le prescrizioni valgono anche per gli adulti, si raccomanda di:
  • non nuotare mai a stomaco pieno, attendere dopo un pasto almeno 3 ore;
  • non tuffarsi sudati in acqua;
  • abituare gradualmente il corpo all’immersione (bagnare le varie parti del corpo); 
  • non usare materassini o oggetti gonfiabili ausiliari del nuoto dove la piscina è più profonda;
  • fare attenzione all’intrappolamento dei capelli in corrispondenza delle uscite dell’acqua;
  • non fare sforzi fisici intensi prima di entrare in acqua;
  • per la discesa in vasca, ove l’utente non si tuffi, utilizzare le apposite scalette;
  • per la fuoriuscita dalla vasca, non risalire appoggiandosi ai bordi che potrebbero risultare scivolosi per la presenza di acqua, ma utilizzare le apposite scalette;
  • ridurre al minimo ed eventualmente segnalare strutture potenzialmente pericolose (trampolini in vasca non sufficientemente profonda, punti “ciechi” ai fini della sorveglianza, ecc.);
  • evitare l’iperventilazione forzata prima del nuoto in apnea;
  • sospendere il bagno in caso di comparsa di crampi;
  • evitare di bere bibite fredde dopo il bagno.


Inoltre, anche se l’ambiente acquatico può essere considerato pressoché naturale per il bambino, non va mai considerato sicuro e, pertanto, il bambino non deve essere mai lasciato incustodito a bordo piscina e in acqua.

mercoledì 8 giugno 2016

RISCHIO CANCEROGENO FORMALDEIDIE


Dal 1° gennaio 2016 L’Unione Europea ha riclassificato la formaldeide, con la frase di rischio H350: Può provocare il cancro”. 

A fronte di questa riclassificazione diviene obbligatorio aggiornare il proprio documento di valutazione rischi (DVR) per valutare il rischio secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 nel Capo II del Titolo IX relativo alla “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”.


La formaldeide viene utilizzata principalmente per le sue proprietà battericida come disinfettante o come conservante di materiali biologici ed è ampiamente diffusa nell’industria del legno in quanto componente di particolari colle utilizzate nella produzione per esempio di truciolato.

La valutazione del rischio cancerogeno da esposizione a formaldeide deve essere approfondita anche per i lavoratori che non effettuano una lavorazione diretta con tale sostanze, ma lavorano in locali con alta concentrazione di manufatti in legno (per esempio negozi di mobili o magazzini per lo stoccaggio di legni lavorati o semilavorati).

lunedì 30 maggio 2016

DIVIETO DI FUMO SUGLI AUTOMEZZI AZIENDALI

Come ben sappiamo, negli ambienti di lavoro (art. 51, L. n. 3/2003) vige il divieto di fumo, ma, dato che i mezzi di trasporto non sono considerati "luoghi di lavoro" (cfr. art.62, comma 1,2 Dlgs.81/'08), è possibile far rispettare il divieto di fumo nei mezzi di trasporto solo mediante una disposizione aziendale del datore di lavoro.

venerdì 27 maggio 2016

IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Dal 26 maggio è ufficialmente in vigore il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.
Il testo - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) lo scorso 4 maggio - diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.
Da questo link è possibile visualizzare e scaricare il documento in formato pdf.

martedì 17 maggio 2016

NUMERO MINIMO DI LAVORATORI PER MONTARE UN PONTEGGIO

Il numero minimo di lavoratori necessari per il montaggio di un ponteggio è tre

Infatti due lavoratori, più un preposto, costituiscono la squadra minima per il montaggio di un ponteggio. 

La presenza del preposto è una previsione normativa, mentre i due lavoratori sono di norma necessari per la lavorazione.

Un lavoratore autonomo da solo non può montare un ponteggio e se lo monta con altri non è più autonomo, a meno che non sia adottata la forma giuridica ATI (Associazione Temporanea d'imprese) o altro.



martedì 10 maggio 2016

LAVORATORI ISOLATI

Il DM 388/2003, che prevede all'Art 2 comma 5 che "Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, non esclude i cosiddetti lavoratori isolati. Pertanto, anche loro devono avere una formazione specifica e deve essere organizzato un sistema di gestione dell'emergenza.

venerdì 29 aprile 2016

ACCERTAMENTI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA NELLE AZIENDE AGRICOLE

Il trattore se viene equipaggiato con una attrezzatura intercambiabile - come la pala meccanica o retro escavatore - diventa una macchina per il movimento terra, di conseguenza sorge l'obbligo per il lavoratore addetto alla guida di essere sottoposto agli accertamenti di assenza di tossicodipendenza.

mercoledì 27 aprile 2016

CORSI E-LEARNING

L'offerta di corsi in internet in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è ampia, offre maggior elasticità nei tempi di erogazione e i prezzi sono talvolta molto competitivi.

Attenzione a quello che acquistate! 
Pur di vendere, molte cose non sono dette e, ricordiamo, che la responsabilità ultima è sempre del datore di lavoro.

La modalità e-learning, infatti, non sempre è consentita. E' prevista dalla normativa limitatamente ad alcuni percorsi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

Ad esempio è possibile effettuare in e-learning la formazione generale del lavoratore, mentre non è ammessa tale modalità per la formazione specifica (accordo 221 - del 21/12/2011) ugualmente obbligatoria.

martedì 26 aprile 2016

MANCATO AGGIORNAMENTO RSPP

In caso un RSPP non adempia all'aggiornamento previsto per il modulo B entro il quinquennio, perde la propria operatività.


Per riacquistare di nuovo l'operatività, è sufficiente il completamento dell'aggiornamento relativo al credito del Modulo B.

mercoledì 20 aprile 2016

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL DUVRI


Nonostante il D.Lgs 81/08 non indichi un termine per la conservazione dei DUVRI, si consiglia di custodirlo - dopo la fine dei lavori e prima di cestinarlo -almeno per 4 anni, considerando che il reato contravvenzionale connesso alla violazione dell'art. 26 si prescrive in tale periodo di tempo.

martedì 19 aprile 2016

DATORE DI LAVORO E COMPITI DI PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONI INCENDI

Con il D.lgs. 151/15 viene abrogato il comma 1-bis dell'art. 34 del D.lgs. 81/08 e viene modificato il comma 2 bis dello stesso articolo. Con queste modifiche nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, in quelle agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, nelle aziende della pesca fino a 20 lavoratori, e nelle altre aziende fino a 200 lavoratori (fatti salvi i casi di cui all'articolo 31, comma 6 del D.Lgs 81/08), il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. Si tratta ovviamente di una possibilità e non di un obbligo, e spetta al DdL valutare se tale scelta garantisca, nel suo contesto, la miglior efficacia.

giovedì 31 marzo 2016

EMERGENZA SICUREZZA DATI AZIENDALI

Le Reti aziendali sono prese di mira da attacchi ransomware, virus che bloccano i dati chiedendo il pagamento di un riscatto - dai 500 ai 2.000 euro - per la restituzione. 
Cybercriminali assoldano "rivenditori" consegnando loro un kit di lavoro con investimento di 100 dollari.
L’uso di rivenditori, ossia persone non esperte in informatica, ma in cerca di soldi facili, aumenta l’impatto e la diffusione del malware. I rivenditori ricevono in cambio della “royalty” un kit di lavoro composto da un file eseguibile da diffondere tramite email alle potenziali vittime, e l'accesso a un pannello di controllo con il quale monitorare i pagamenti provenienti dai malcapitati che sono stati infettati.
I bersagli preferiti dei ransomware sono soprattutto le aziende ed i professionisti, che nei loro hardware possiedono dati preziosi  per esercitare le loro attività, quindi più propensi a pagare il riscatto.
Nei giorni scorsi, è stato infatti scoperto KeRanger, il primo ransomware completo per Mac OS X che colpisce anche il sistema operativo di Apple, mentre l'FBI ha segnalato attacchi alle reti aziendali attraverso ransomware che adirittura cancellano anche i backup dei dati..

Una volta eseguito il ransomware, non c'è nulla da fare se non pagare per decriptatare i dati e rientrarne in possesso: quindi le aziende possono solo lavorare sulla prevenzione alzando il livello di protezione dei dati.

martedì 15 marzo 2016

FOCUS GROUP

I Focus Group sono gruppi di discussione con lo scopo di coinvolgere i lavoratori al fine di:
  • fare emergere situazioni di lavoro potenzialmente pericolose;
  • generare conoscenza e ipotesi sui temi di salute e sicurezza sul lavoro;
  • trovare insieme le soluzioni migliorative.

Il punto di forza di questo strumento è quello di poter comprendere, direttamente dai lavoratori partecipanti, i loro sentimenti, le loro credenze, esperienze e reazioni.

I Focus Group consentono di agire sulla percezione dei rischi, aspetto estremamente differente da persona a persona e condizionato da diversi fattori quali, ad esempio, sesso, etnia, religione, esperienze.


Il principale obiettivo dei Focus Group è coinvolgere i lavoratori nell'individuazione dei rischi delle attività in cui sono coinvolti al fine identificare le reali cause in grado di provocarli e poter quindi adottare idonee ed efficaci misure a basso costo di prevenzione.

martedì 16 febbraio 2016

OBBLIGHI DEL LAVORATORE AUTONOMO

L’art. 21 comma 1 del D. Lgs. 81/2008, obbliga i lavoratori autonomi a:
  • utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 (lettera a),
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso D. Lgs. (lettera b)
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, nel caso in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto(lettera c).


Non si deve dimenticare, però, comunque, che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 3 comma 4, il D.Lgs. n. 81/2008, “si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo”.

Quindi il legislatore ha voluto, ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, equiparare i lavoratori autonomi agli altri lavoratori imponendo a questi gli stessi obblighi degli gli altri lavoratori, fermo restando il rispetto del sopraccitato nell’art. 21.  

L’art. 20, al comma 1, precisa che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gi effetti delle sue azioni o omissioni”.

Fra i suddetti obblighi è possibile riscontrare:
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento ed
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dallo stesso D. Lgs. o comunque disposti dal medico competente.


La convinzione che il lavoratore autonomo non abbia l’obbligo di sottoporsi alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria si basa sulla lettura del comma 2 dello stesso articolo 21 che indica che possa:
  • beneficiare della sorveglianza sanitaria;
  • partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Da un’attenta interpretazione, il risultato a cui si deve giungere non è quello di non doversi sottoporre alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, bensì di poter “beneficiare” della sorveglianza sanitaria a proprie spese, da parte del medico competente del datore di lavoro che lo ospita,, e di decidere se partecipare, sempre a sue spese, ai corsi di formazione specifica che il datore di lavoro ospitante eroga ai propri lavoratori.

Una conferma è data dalla documentazione che i lavoratori autonomi devono rilasciare, in caso di appalto, al datore di lavoro committente per consentire la verifica della loro idoneità tecnico-professionale ovvero: 
  • attestati inerenti la propria formazione;
  • la relativa idoneità sanitaria.