L’art. 21 comma 1 del D.
Lgs. 81/2008, obbliga i lavoratori
autonomi a:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 (lettera a),
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso D. Lgs. (lettera b)
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, nel caso in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto(lettera c).
Non si deve dimenticare, però, comunque, che, in base alle disposizioni contenute nell'art.
3 comma 4, il D.Lgs. n. 81/2008, “si applica a tutti i lavoratori
e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi
equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente
articolo”.
Quindi il legislatore ha voluto, ai fini della tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro, equiparare
i lavoratori autonomi agli altri lavoratori imponendo a questi gli stessi
obblighi degli gli altri lavoratori, fermo
restando il rispetto del sopraccitato nell’art. 21.
L’art. 20, al comma 1, precisa che “ogni
lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gi effetti delle sue azioni
o omissioni”.
Fra i suddetti obblighi è possibile riscontrare:
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento ed
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dallo stesso D. Lgs. o comunque disposti dal medico competente.
La convinzione che
il lavoratore autonomo non abbia l’obbligo di sottoporsi alla formazione ed
alla sorveglianza sanitaria si basa sulla lettura del comma 2 dello
stesso articolo 21 che indica che possa:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Da un’attenta interpretazione, il risultato a cui si
deve giungere non è quello di non doversi sottoporre alla sorveglianza sanitaria e alla formazione,
bensì di poter “beneficiare” della sorveglianza sanitaria a proprie spese, da
parte del medico competente del datore di lavoro che lo ospita,, e di decidere se partecipare, sempre a sue spese, ai corsi di formazione
specifica che il datore di
lavoro ospitante eroga ai propri lavoratori.
Una conferma è data dalla documentazione che i
lavoratori autonomi devono rilasciare, in caso di appalto, al datore di
lavoro committente per consentire la verifica della loro idoneità tecnico-professionale
ovvero:
- attestati inerenti la propria formazione;
- la relativa idoneità sanitaria.