Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

lunedì 17 ottobre 2016

DIPENDENTE "MASCHERATO" DA LAVORATORE AUTONOMO

Con la sentenza 21 settembre 2016, n. 18502 la Suprema Corte si è pronunciata nuovamente sulla questione riguardante un caso di lavoro subordinato mascherato da collaborazione autonoma.

Nel caso concreto, dalle testimonianze di alcuni colleghi, si evinceva che il lavoratore autonomo “licenziato” era tenuto a rispettare orari di lavoro identici agli altri dipendenti e che utilizzava gli stessi mezzi e strumenti di lavoro del datore.

In questo caso si può affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, pur a fronte della sottoscrizione di contratti con consulenza.

Ciò ha portato, come conseguenza, la nullità del licenziamento con l’obbligo di corrispondere le retribuzioni perdute a titolo risarcitorio da parte del datore di lavoro e pagamento delle spese processuali.

Nell’ambito della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo il principio della effettività, ciò implica che il responsabile della tutela della salute e sicurezza non è il lavoratore stesso, ma bensì il datore di lavoro di fatto

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