Con la sentenza 21
settembre 2016, n. 18502 la Suprema Corte si è pronunciata nuovamente sulla
questione riguardante un caso di lavoro subordinato mascherato da
collaborazione autonoma.
Nel caso concreto, dalle testimonianze di alcuni colleghi, si
evinceva che il lavoratore autonomo “licenziato” era tenuto a rispettare orari di lavoro identici agli
altri dipendenti e che utilizzava gli stessi mezzi e strumenti di lavoro
del datore.
In questo caso si può
affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti,
pur a fronte della sottoscrizione di contratti con consulenza.
Ciò ha portato, come conseguenza, la nullità del licenziamento con l’obbligo di corrispondere le
retribuzioni perdute a titolo risarcitorio da parte del datore di lavoro e
pagamento delle spese processuali.
Nell’ambito della Salute e Sicurezza
nei luoghi di lavoro, secondo il principio della effettività,
ciò implica che il responsabile della tutela della salute e sicurezza non è il
lavoratore stesso, ma bensì il datore di lavoro di fatto
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