La visita medica
preventiva in fase preassuntiva è facoltativa, mentre è sempre obbligatoria quella preventivala quale può
essere svolta prima o contestualmente all'assunzione del potenziale lavoratore.
La visita medica del
lavoratore in fase preassuntiva permette al datore di lavoro di assumere soltanto il personale idoneo e non sarà costretto poi, a seguito di un giudizio di
inidoneità negativo, a destinarlo ad altra mansione compatibile con il suo
stato di salute o, se questo non fosse possibile, a risolvere il suo contratto.
La visita medica
preventiva di idoneità al lavoro in fase preassuntiva, dovrà essere esclusivamente
legata ad una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria e non potrà mai essere
effettuata per accertare lo stato di
gravidanza e negli altri casi vietati dalla
normativa vigente (come, ad esempio, la sieropositività).
Anche in questo caso, contro il giudizio di idoneità del medico competente è ammesso il ricorso all'organo di vigilanza entro trenta
giorni dalla comunicazione della copia del giudizio.
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