In materia della
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, la figura del volontario viene equiparata a quella di lavoratore autonomo e non è, quindi, ricompresa nello schema
classico del rapporto di lavoro.
Queste considerazioni
portano a due effetti importanti:
- Per
l’associazione/società:
o non c’è l’obbligo di
elaborare il DVR. Restano fermi i principi generali di diritto nel caso di
danni causati a terzi, che impongono al responsabile dell’impianto o
dell’associazione di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi
venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento.
- Per il volontario:
o deve utilizzare le
attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;
o deve munirsi dei
dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzandoli conformemente alle
disposizioni di legge.
Al contrario di altri
lavoratori autonomi, invece, il volontario non deve munirsi di tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, in
quanto la prestazione di volontariato non si configura come attività in regime
di appalto o subappalto.
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