Privacy
Per organizzare un sistema di gestione dei dati personali e sensibili, che tutelino associati, dipendenti e utenti delle associazioni,
è necessario partire da una valutazione dei rischi e quindi attivare le azioni necessarie, inventariando i dati personali, adottando le misure di sicurezza obbligatorie (fisiche,
logiche ed organizzative), adeguandosi agli obblighi
di informativa, consenso e nomina delle figure
obbligatorie.
Sicurezza
La normativa vigente prevede
la regolamentazione del rapporto tra associazione e volontario (dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza), delineando la seguente
casisitica:
a) Per i
volontari delle associazioni della Protezione Civile
(ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana,
del Corpo Nazionale soccorso
alpino e speleologico e dei Vigili del Fuoco), si
applicano le disposizioni del decreto
del Capo di Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012.
b) Per I volontari delle associazioni di cui alla Legge 266/1991
(Organizzazioni di Volontario -
OdV) ed i volontari che effettuano il servizio
civile in un ambito privo di una organizzazione di un datore di lavoro, si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi
di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e l’associazione o l’ente
di servizio civile possono
essere individuate le modalità
di attuazione della tutela.
c) Nel caso di volontari delle associazioni ed i volontari che effettuano il servizio civile in un ambito ove sia presente l’organizzazione di
un datore di lavoro (un ospedale,
una casa di
riposo, un Comune, una scuola, una Fondazione, un ente pubblico
o privato in genere, ecc.), allora il datore di lavoro è
tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Egli
è altresì tenuto ad adottare
le misure utili ad eliminare
- o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo - i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività
che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
I volontari devono:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
I volontari,
relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico,
hanno facoltà di:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte
d) Nel caso in cui le associazioni stipulino
contratti di lavoro (o altre forme di collaborazione equiparabili al lavoro
subordinato), ai lavoratori deve essere garantita la medesima tutela prevista
dalla legislazione vigente per ogni tipologia di lavoratore.
In questo caso sarà quindi necessario effettuare una
valutazione dei rischi, nominare un RSPP, prevedere la nomina di un medico
competente nel caso in cui si rientri nell'obbligo di sorveglianza sanitaria ed
effettuare la formazione specifica prevista.
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