Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

giovedì 1 ottobre 2015

PRIVACY E SICUREZZA NELLE ASSOCIAZIONI

Privacy

Per organizzare un sistema di gestione dei dati personali e sensibili, che tutelino associati, dipendenti e utenti delle associazioni, è necessario partire da una valutazione dei rischi e quindi attivare le azioni necessarie, inventariando i dati personali, adottando le misure di sicurezza obbligatorie (fisiche, logiche ed organizzative), adeguandosi agli obblighi di informativa, consenso e nomina delle figure obbligatorie.



Sicurezza

La normativa vigente prevede la regolamentazione del rapporto tra associazione e volontario (dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza), delineando la seguente casisitica: 

a) Per i volontari delle associazioni della Protezione Civile (ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei Vigili del Fuoco), si applicano le disposizioni del decreto del Capo di Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012.

b) Per I volontari delle associazioni di cui alla Legge 266/1991 (Organizzazioni di Volontario - OdV) ed i volontari che effettuano il servizio civile in un ambito privo di una organizzazione di un datore di lavoro, si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e l’associazione  o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela.

c) Nel caso di  volontari delle associazioni ed i volontari che effettuano il servizio civile in un ambito ove sia presente l’organizzazione di un datore di lavoro (un ospedale, una casa di riposo, un Comune, una scuola, una Fondazione, un ente pubblico o privato in genere, ecc.), allora il datore di lavoro  è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare - o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo - i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

I volontari devono:
  • utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti;
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli;
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento  corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

  
I volontari, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di:
  • beneficiare della sorveglianza sanitaria;
  • partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte

 

d) Nel caso in cui le associazioni stipulino contratti di lavoro (o altre forme di collaborazione equiparabili al lavoro subordinato), ai lavoratori deve essere garantita la medesima tutela prevista dalla legislazione vigente per ogni tipologia di lavoratore.
In questo caso sarà quindi necessario effettuare una valutazione dei rischi, nominare un RSPP, prevedere la nomina di un medico competente nel caso in cui si rientri nell'obbligo di sorveglianza sanitaria ed effettuare la formazione specifica prevista.

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