Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

martedì 10 novembre 2015

NOVITA' SICUREZZA PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/2015, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione non sono più a carico dell’utilizzatore (come prevedeva l’art. 3 comma 5 del Decreto Legislativo 81/08), ma del somministratore del contratto. L’utilizzatore ha tali obblighi solo quando lo prevede il contratto di somministrazione. 

Il Decreto Legislativo 81/2015 (Decreto attuativo del Jobs Act) introduce all’art. 35 comma 4, in materia di sicurezza sul lavoro, quanto segue:
Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

Sia chiaro, comunque, che l’utilizzatore deve avere per i lavoratori impiegati con contratto di somministrazione gli stessi obblighi di prevenzione e protezione che sono previsti per i suoi dipendenti. Vale a dire, se ho un rischio rumore alto, non consegno gli otoprotettori solo ai miei dipendenti, ma anche ai lavoratori che mi ha mandato l’Adecco.

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