Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

lunedì 13 marzo 2017

DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E I REATI PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L’art. 9 della L. n. 123/2007 ha introdotto nel D.lgs 231/2001, l’art. 25-septies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
In caso di infortuni gravi, quindi, l’azienda non corre solo il rischio di incorrere nelle responsabilità civile e penale tipiche della materia, ma anche ad ulteriori sanzioni del D.lgs n. 231/2001 per non aver predisposto e attuato un modello idoneo di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Il soggetto attivo di reati può essere chiunque debba osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione, ovvero il datore di lavoro, i dirigenti, il preposto, i soggetti delegati e naturalmente i lavoratori.
L’elemento soggettivo consiste nella colpa specifica, ovvero nella volontaria inosservanza della normativa.
Il delitto infatti è colposo quando l’evento, anche se preveduto ma non voluto dall’agente, si verifica a causa di inosservanza normativa
.Anche se l’art. 2087 del c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, ma non deve comunque intendersi come un obbligo generale, altrimenti la responsabilità del datore di lavoro sarebbe automatica al verificarsi di un danno.
E’ necessario, invece, adottare tutte le misure tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell’esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.
In pratica, occorre far riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle particolari lavorazioni corrispondono ad applicazioni tecnologiche praticate ed accorgimenti generalmente acquisiti.
Quest’obbligo non deve avere natura statica, ma bensì deve intendersi in maniera dinamica attuando un’adeguata formazione ed informazione ai lavoratori sui rischi propri dell’attività e sulle misure idonee per evitare i rischi.
Deve esserci, infine, il nesso di causalità con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Infatti la condotta abnorme del lavoratore, vale a dire strana e imprevedibile è da ritenersi fuori da ogni possibilità di controlla da parte di qualsiasi misura di prevenzione.


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