In edilizia a volte mi capita di trovare per uno stesso dipendente un doppio attestato: quello di formazione "Primo Ingresso" e quello di formazione "Generale e Specifica".
Il dispendio di tempo ed economico per un'azienda potrebbe essere ridotto sapendo che la formazione di
primo ingresso, svolta dalle scuole edili, è prevista dal contratto collettivo
di lavoro ed è riconosciuta equivalente alla formazione generale e specifica
dell'Accordo Stato Regioni n.221 del 21/12/2011.
Non è vero il
contrario, ovvero la formazione generale
e specifica rischio alto non può sostituire la formazione per il primo ingresso
in edilizia.
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