Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

giovedì 3 settembre 2015

IL DATORE DI LAVORO

La legge fornisce una diversa definizione per distinguere il datore di lavoro privato dal datore di lavoro pubblico.

Il datore di lavoro privato è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ovvero colui che ha la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il datore di lavoro pubblico è il dirigente con poteri di gestione; ovvero il funzionario nel caso in cui, pur non avendo qualifica dirigenziale è preposto ad un ufficio con autonomia gestionale, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.


Obblighi non delegabili del datore di lavoro

Tra gli obblighi a proprio carico, il datore di lavoro non può delegare:
  • La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento.
  • La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).


Principali obblighi del datore di lavoro e del dirigente

  • Nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.
  • Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza;
  • Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.
  • Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
  • Richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
  • Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs. n. 81/2008.
  • Adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
  • Consentire ai lavoratori di verificare, attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, consegnando a quest'ultimi, su loro richiesta e per l'espletamento delle proprie funzioni, copia del documento di valutazione dei rischi.
  • Elaborare il documento unico di valutazione dei rischi per interferenze (DUVRI), in relazione agli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione, e su richiesta, consegnarne copia agli RLS.
  • Consultare preventivamente gli RLS, in relazione alle attribuzioni a loro assegnate dal D.Lgs. 81/2008.
  • Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
  • Convocare la riunione periodica di sicurezza, nelle unità produttive con oltre 15 lavoratori.


Il datore di lavoro, provvede inoltre a fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:
  • La natura dei rischi.
  • L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.
  • La descrizione degli impianti e dei processi produttivi.
  • I dati riferiti agli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali.
  • I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.


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