Il datore di lavoro è
responsabile per i danni provocati dalla circolazione dei veicoli condotti dai
propri dipendenti nel perimetro aziendale.
La responsabilità deriva
dalla violazione dell’articolo 62 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro,
in quanto, la mancanza totale della segnaletica orizzontale (“strisce
bianche”) e di quella verticale (“cartelli”) comporta responsabilità del datore
nella concausa dell’investimento di un pedone da parte di un mezzo condotto dal
dipendente dell’impresa.
Il rappresentante
legale dell’azienda rischia la condanna per il delitto di lesioni colpose in casi di incidenti con infortunio.
La negligenza della
vittima e dell’investitore non esclude la responsabilità del datore di lavoro poiché
le norme di sicurezza mirano a prevenire situazioni di
pericolo che sono determinate principalmente dalla disattenzione dei
soggetti coinvolti.
In conclusione, le vie
di circolazione devono essere concepite in modo da poter essere utilizzate
facilmente ed in sicurezza e le zone di pericolo devono essere segnalate in
modo chiaramente visibile.
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