Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

mercoledì 17 giugno 2015

PARCHEGGIO AZIENDALE

Il datore di lavoro è responsabile per i danni provocati dalla circolazione dei veicoli condotti dai propri dipendenti nel perimetro aziendale.
La responsabilità deriva dalla violazione dell’articolo 62 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, in quanto, la mancanza totale della segnaletica orizzontale (“strisce bianche”) e di quella verticale (“cartelli”) comporta responsabilità del datore nella concausa dell’investimento di un pedone da parte di un mezzo condotto dal dipendente dell’impresa.
Il rappresentante legale dell’azienda rischia la condanna per il delitto di lesioni colpose in casi di incidenti con infortunio.
La negligenza della vittima e dell’investitore non esclude la responsabilità del datore di lavoro poiché le norme di sicurezza mirano a prevenire situazioni di pericolo che sono determinate principalmente dalla disattenzione dei soggetti coinvolti.  

In conclusione, le vie di circolazione devono essere concepite in modo da poter essere utilizzate facilmente ed in sicurezza e le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

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