Nel caso le esigenze produttive lo
richiedano, un datore di lavoro (distaccante) può porre temporaneamente
uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario)
per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il Testo unico in materia
di sicurezza sul lavoro sancisce che, tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario,
fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il
lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle
mansioni per le quali egli viene distaccato.
Tuttavia una sentenza
della Corte Suprema di Cassazione del 2013 stabilisce che, sul datore di lavoro distaccante gravi
altresì l'obbligo di verificare preventivamente che nei
luoghi in cui il lavoratore sarà distaccato siano state attuate le misure di sicurezza
necessarie; il distacco pertanto, cioè, potrà aver luogo solo dopo che il
distaccante abbia, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, adempiuto al
proprio obbligo di sopralluogo e verifica della conformità dell'ambiente
lavorativo dove il lavoratore viene inviato.
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