Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

giovedì 4 giugno 2015

LAVORATORE DISTACCATO

Nel caso le esigenze produttive lo richiedano, un datore di lavoro (distaccante) può porre temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro sancisce che, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.


Tuttavia una sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 2013 stabilisce che, sul datore di lavoro distaccante gravi altresì l'obbligo di  verificare preventivamente che nei luoghi in cui il lavoratore sarà distaccato siano state attuate le misure di sicurezza necessarie; il distacco pertanto, cioè, potrà aver luogo solo dopo che il distaccante abbia, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, adempiuto al proprio obbligo di sopralluogo e verifica della conformità dell'ambiente lavorativo dove il lavoratore viene inviato.


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