La formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi.
La durata minima dell’aggiornamento
è fissato in 4 ore annue per le
imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Per le imprese che non superano i 15 dipendenti, occorre comunque assicurare l’aggiornamento della formazione
dell’RLS secondo quanto emerge dalla nuova valutazione del rischio effettuata
dal datore di lavoro, organizzando, cioè, i corsi ogniqualvolta ci sia l’insorgenza di
un nuovo rischio.
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