Tutte le aziende che hanno almeno
un lavoratore sono soggette alla tenuta del registro infortuni.
Tale registro deve essere redatto
conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato
dal D.M. 5 dicembre 1996), vidimato presso l’A.S.L. (non è un obbligo per tutte
le Regioni) competente per territorio e conservato, a disposizione dell’organo
di vigilanza, sul luogo di lavoro.
Nel caso di attività di breve
durata o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture
amministrative, è sufficiente tenere il registro nella sede centrale
dell’Impresa, sempre che tali attività siano all'interno della stessa Provincia.
Nel caso contrario, ogni unità
produttiva deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall'ASL territorialmente competente.
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