Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

giovedì 11 giugno 2015

MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI

Tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore sono soggette alla tenuta del registro infortuni.
Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), vidimato presso l’A.S.L. (non è un obbligo per tutte le Regioni) competente per territorio e conservato, a disposizione dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro.

Nel caso di attività di breve durata o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, è sufficiente tenere il registro nella sede centrale dell’Impresa, sempre che tali attività siano all'interno della stessa Provincia.

Nel caso contrario, ogni unità produttiva deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall'ASL territorialmente competente.


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