Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

giovedì 23 luglio 2015

RESPONSABILITÀ' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Se stringo il collo al mio appaltatore e questi non ha soldi per adempiere alla normativa sulla Sicurezza, chi paga?

Il Decreto legislativo n. 231/2001, introduce nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per reati tassativamente elencati quali illeciti “presupposto” e commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone fisiche che “impersonano” la società o che operano, comunque, nell'interesse di quest’ultimo.

In altre parole se un dipendente, l’amministratore o anche un appaltatore esterno commette un reato, egli è di certo responsabile penalmente del fatto compito, ma la società - o associazione - è responsabile amministrativamente.

Tale responsabilità è accertata nel corso del processo penale dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta l’irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni pecuniarie e interdittive, in taluni casi anche molto gravi.

I reati devono essere riconducibili ad una sorta di colpa in organizzazione la quale si riscontra si riscontra in capo all’Ente quando quest’ultimo non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato.


La responsabilità dell’ente è infatti esclusa se è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

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