Se stringo il collo al mio appaltatore e questi non ha
soldi per adempiere alla normativa sulla Sicurezza, chi paga?
Il Decreto
legislativo n. 231/2001, introduce nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile
sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per reati
tassativamente elencati quali illeciti “presupposto” e commessi nel loro
interesse o a loro vantaggio da persone fisiche che “impersonano” la società o che operano, comunque, nell'interesse di quest’ultimo.
In altre parole se
un dipendente, l’amministratore o anche un appaltatore esterno commette un
reato, egli è di certo responsabile penalmente del fatto compito, ma la società
- o associazione - è responsabile amministrativamente.
Tale
responsabilità è accertata nel corso del processo penale dallo stesso giudice
competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta l’irrogazione,
già in via cautelare, di sanzioni pecuniarie e interdittive, in taluni casi
anche molto gravi.
I reati devono
essere riconducibili ad una sorta di colpa in organizzazione la quale si
riscontra si riscontra in capo all’Ente quando quest’ultimo non ha apprestato
un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del
rischio-reato.
La responsabilità
dell’ente è infatti esclusa se è stato adottato ed efficacemente attuato un
Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati
della specie di quello verificatosi.
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