martedì 19 aprile 2016
DATORE DI LAVORO E COMPITI DI PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONI INCENDI
Con il D.lgs. 151/15 viene abrogato il comma 1-bis dell'art. 34 del D.lgs. 81/08 e viene modificato
il comma 2 bis dello stesso articolo. Con queste modifiche nelle aziende artigiane e
industriali fino a 30 lavoratori, in quelle agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, nelle aziende
della pesca fino a 20 lavoratori, e nelle altre aziende fino a 200 lavoratori (fatti salvi i
casi di cui all'articolo 31, comma 6 del D.Lgs 81/08), il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. Si tratta ovviamente
di una possibilità e non di un obbligo, e spetta al DdL valutare se tale scelta garantisca,
nel suo contesto, la miglior efficacia.
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