Per valutare se il consenso sia stato prestato
liberamente è di rilievo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento
Europeo sulla Protezione dei dati personali.
Salvo poche eccezioni, non si deve:
- · “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio;
- · “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio.
Si presume che il
consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso
liberamente.
L’articolo 7,
paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati
personali non sia mascherata né accorpata all'esecuzione di un contratto o
alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono
necessari.
Le due
basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali,
ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere
riunite e rese indistinte.
Quando il titolare del trattamento intende
trattare dati personali che sono effettivamente necessari per
l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata.
Invece l’obbligo
di acconsentire all'uso di dati personali aggiuntivi rispetto
a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola
l’espressione del libero consenso; inoltre sussiste una presunzione forte
secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario
non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un
contratto o della prestazione di un servizio.
Concludendo la
ragione del divieto di accorpamento delle due basi giuridiche risiede sul fatto
che l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati
personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi
negare l’erogazione dei servizi richiesti.
Fonte: Gruppo di lavoro Articolo 29 Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679
Fonte: Gruppo di lavoro Articolo 29 Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679
Nessun commento :
Posta un commento