Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

martedì 8 agosto 2017

TEMPO, RUOLO PUBBLICO E ATTUALITA' DELLA NOTIZIA NEL DIRITTO ALL'OBLIO

Il trascorrere del tempo è senz'altro l'elemento più importante per valutare l'accoglimento di una richiesta ad "essere dimenticati", ma l'esercizio del cosiddetto "diritto all'oblio" può incontrare altri rilevanti limiti.

Proprio queste ulteriori circostanze ha dovuto prendere in considerazione l'Autorità italiana nell'esaminare il ricorso presentato da un alto funzionario pubblico che chiedeva la rimozione di alcuni url dai risultati di ricerca ottenuti digitando il proprio nominativo su Google. 

Questi url, infatti, rinviavano ad articoli nei quali erano riportate notizie relative ad una vicenda giudiziaria nella quale lo stesso era stato coinvolto e che si era conclusa con la sua condanna. 
Si trattava di una vicenda molto risalente nel tempo (circa 16 anni fa) e l'interessato era stato nel frattempo integralmente riabilitato.

Uno degli articoli di cui si chiedeva la rimozione era stato pubblicato nell'imminenza dei fatti ed altri, invece, più recenti, avevano ripreso la notizia originaria riproponendola in occasione dell'assunzione di un importante incarico da parte dell'interessato.

Prima di entrare nel merito, il Garante ha affermato - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Google - che era necessario prendere in esame tutti i risultati di ricerca ottenuti a partire dal nome e cognome dell'interessato, anche quelli associati ad ulteriori specificazioni, quali il ruolo ricoperto o la circostanza dell'avvenuta condanna. 

Chiarito questo punto rilevante, l'Autorità è entrata nel merito ed ha ordinato a Google di deindicizzare l'url che rinviava all'unico articolo avente ad oggetto, in via diretta, la notizia della condanna penale inflitta al ricorrente, il quale all'epoca ricopriva un ruolo diverso da quello attualmente svolto. L'Autorità ha ritenuto infatti che, considerato il tempo trascorso e l'intervenuta riabilitazione, la notizia non risultasse più rispondente alla situazione attuale.

Viceversa, con riguardo agli articoli ai quali rinviavano gli ulteriori url indicati dal ricorrente, il Garante ha riconosciuto che questi, pur richiamando la medesima vicenda giudiziaria, "inseriscono la notizia in un contesto informativo più ampio, all'interno del quale sono fornite anche ulteriori informazioni" legate al ruolo istituzionale attualmente ricoperto dall'interessato e che tali risultati erano di indubbio interesse pubblico "anche in ragione del ruolo nella vita pubblica rivestito dal ricorrente, che ricopre incarichi istituzionali di alto livello". 

Pertanto, riguardo alla richiesta di una loro rimozione, ha dichiarato il ricorso infondato.

Fonte: Garante della Privacy

martedì 1 agosto 2017

ADDETTI ALLE EMERGENZE E IDONEITÀ SANITARIA

Leggendo la pubblicazione di luglio 2017 dell’Inail - “Sicurezza al passo coi tempi”- sembrerebbe che gli addetti alle emergenze debbano essere obbligatoriamente in possesso di idoneità psicofisica, stabilita dal medico competente, per poter essere opportunamente nominati.

Questo obbligo non si evince da nessuna norma di legge. La questione rimane comunque dubbia, dato che qualche organo di vigilanza suggerisce la formalizzazione dell'idoneità e questa è anche la posizione della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale -SIMLII (esistono linee guida SIMLII indicanti il protocollo sanitario consigliato per gli addetti alla squadra di emergenza).


Per concludere, sicuramente è opportuno sconsigliare la nomina di qualcuno come membro della squadra di primo soccorso in caso di evidenti problematiche (ernia lombare, artrosi ginocchia, emofobia e similari), anche se, a parere dello scrivente, lo si può fare senza tanti formalismi, limitandosi alla nomina di un’altra persona.

mercoledì 7 giugno 2017

PORTA USB E SICUREZZA INFORMATICA

Ricaricare un dispositivo tramite porta USB  
Collegando un dispositivo, per esempio lo smartphone, alla porta USB di un PC per ricaricarlo, si rende visibile anche parte della memoria interna.
Se lo colleghiamo a un computer poco sicuro – per esempio il pc di casa utilizzato un po’ da tutti in maniera poco attenta – e successivamente al computer aziendale, è possibile trasmettere un virus.
Come policy aziendale, dovrebbe essere incluso il divieto di collegare dispositivi non autorizzati al proprio computer.

Chiavette sconosciute
Un sistema informatico può essere ben protetto, ma la sicurezza non è mai totale.
Un semplice modo per attaccare una rete aziendale blindata, è quello di lasciare incustodita, nei pressi dell’azienda, una chiavetta USB con dentro un virus.
La curiosità umana porterà a collegare la chiavetta alla presa USB del PC, contaminando la propria postazione.  

Finire un lavoro a casa
A volte capita che, per finire un lavoro urgente, portiamo a casa i file di lavoro memorizzandoli su una chiavetta USB.
Partendo dal presupposto che non tutti i virus sono visibili, è possibile che il pc di casa sia infettato a nostra insaputa.
Riportando poi il file modificato in azienda, il rischio di contaminare il proprio pc di lavoro non è da escludere.
Analizzare sempre con un buon antivirus il contenuto della chiavetta.

sabato 13 maggio 2017

COMUNICAZIONE DELL'INFORTUNIO

In caso di infortunio, anche in itinere, il lavoratore deve immediatamente avvisare - o far avvisare, nel caso in cui non potesse - il proprio datore di lavoro. 

La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità

In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
- rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
- recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
- rivolgersi al suo medico curante.

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità; non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
 


Fonte: Inail

venerdì 7 aprile 2017

VALUTAZIONE RISCHIO RAPINA

La rapina è un reato pluri-offensivo (violenza personale e furto) che può ledere l’incolumità personale e l’integrità del patrimonio.

Le attività lavorative interessate alla valutazione del rischio rapina sono quelle in cui i lavoratori manipolano denaro o merce, come ad esempio banche, poste, farmacie, tabaccherie, oreficerie, caselli autostradali, aree di sosta e di ristoro…


Un processo di valutazione, del rischio rapina, potrebbe essere composto dalle seguenti attività:

Analisi del contesto: ovvero “dove mi trovo”, in un ufficio, allo sportello, in un negozio con affaccio su strada o in un punto vendita di un centro commerciale, in ambiente chiuso o all’aperto, in un luogo affollato o isolato, ecc. Questa prima osservazione permette di prevedere una possibile stima di accadimento del rischio.
Analisi delle caratteristiche strutturali del luogo: analizzare punti di accesso come porte, finestre, tipologia e gestione di ingressi ed uscite, pareti interne e visibilità delle aree interne e di accesso, presenza di sistemi di allarme e sicurezza, postazione del personale. E’ utile per inquadrare i possibili accessi, passaggi, vie di fuga individuabili dal malintenzionato.
Analisi dei lavoratori e dei turni di lavoro: occorre chiedersi se il turno di lavoro prevede degli orari notturni o lavori in solitaria; se i lavoratori sono uomini o donne e tener conto delle loro caratteristiche fisiche e psicologiche.
Considerare la tipologia di luogo: nei luoghi senza particolare autorizzazione di accesso, i malintenzionati possono inizialmente passare inosservati, confondendosi con la normale utenza.  
Monitoraggio delle aggressioni e rapine avvenute in passato

Ad elevare il rischio, una volta che la rapina sia in corso, possono concorrere:
- il comportamento aggressivo del rapinatore;
- eventuali reazioni improprie dei dipendenti o dei clienti;
- la durata della rapina;
- l’uso delle armi.

I danni, in questo caso, sono rappresentati dai traumi fisici anche gravi e persino la morte e dai traumi psichici tra cui si segnala la possibile insorgenza di una sindrome post-traumatica da stress.

Dopo aver valutato i rischi e definito i danni, possiamo procedere all’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione.
Se consideriamo la rapina dal punto di vista di rischio tecnico, allora la sua bonifica è strettamente correlata all’impiego di mezzi che la possono ridurre. Le telecamere, le porte di accesso, i sistemi per l’attivazione delle forze di polizia, la protezione dei valori sono tutti elementi che abbassano la probabilità dell’accadimento dell’evento.
Anche, l’adozione da parte dei lavoratori di comportamenti tesi a non incoraggiare i malviventi (attenzione all’apertura e alla chiusura, riporre il denaro in luogo sicuro in assenza di persone, ecc.) contribuisce a ridurre il rischio.

Tutto questo garantisce la salute e sicurezza, ma non anche il benessere dei lavoratori esposti. Ogni persona reagisce ad un evento cruento in maniera diversa ed un’ulteriore misura di prevenzione può essere costituita da un’attività di formazione che aiuti le persone esposte a riflettere sui comportamenti da tenere in tali situazioni ed a tenere sotto controllo e comprendere gli stati emozionali negativi che si sviluppano.
La preparazione adeguata è l’unica capace di trasmetterci quelle modalità comportamentali che consentiranno di creare un processo cognitivo personale che potrà non certamente eliminare ma almeno ridurre gli effetti di un’azione violenta.

Nella formazione è importante, non solo il ruolo del RSPP e del formatore, ma anche quello del Medico competente perché è lui che indaga e di conseguenza affronta e gestisce le reazioni delle persone. 

venerdì 24 marzo 2017

PROJECT MANAGEMENT E AZIONI CORRETTIVE ISO 9001:2015

Come ben sanno gli esperti della Qualità, una volta determinate le cause della non conformità, occorre decidere quali azioni intraprendere per rimuovere o ridurre le cause del problema.

E’ necessario che le azioni siano implementate correttamente e non rimangano incompiute sulla carta, come spesso succede.

Dato che normalmente le azioni correttive sono la combinazione di molte attività elementari, occorre gestire il processo con tenacia e disciplina ed è opportuno, quindi, affidarsi alle metodologie del project management.

La pianificazione di un’azione correttiva basata su una non conformità include i seguenti elementi:

- Attività: devono essere definite in termini semplici e quindi verificate
- Responsabilità: una sola persona deve essere responsabile dell’attività e non un gruppo (condividere la responsabilità significa che nessuno è responsabile). La persona responsabile potrebbe a sua volta avvalersi di un team, in questo caso la sua responsabilità non riguarda lo svolgimento fisico delll’attività, ma nel farla svolgere correttamente da altre persone (accountability).
- Risorse: le risorse non appaiano magicamente al momento del bisogno. Gli strumenti, equipaggiamenti, personale, capitali devono essere definiti in anticipo, così come chi fornirà tali risorse.
- Scadenza: è necessario negoziare la data di completamento dell’azione con il responsabile designato. Se la data di scadenza è determinata in modo vago, è molto probabile che l’azione non verrà mai completata.

Terminata la pianificazione, e con l'esecuzione in corso, è necessario attuare il processo di controllo, ossia il Project manager dovrà verificare la corrispondenza a quanto previsto dal piano.

Non dimentichiamoci che l’implementazione dell’azione correttiva riduce il rischio negativo del processo aziendale e la nuova valutazione ci costringe a tornare al punto 6.1 della norma ISO 9001:2015 e rivedere, quindi, la nostra pianificazione dei rischi.


Per rendere permanenti le azioni correttive, occorre, poi, apportare dei cambiamenti al nostro Sistema di Qualità, se non altro per revisionare le procedure. Questo però rappresenta un altro progetto...

lunedì 13 marzo 2017

DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E I REATI PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L’art. 9 della L. n. 123/2007 ha introdotto nel D.lgs 231/2001, l’art. 25-septies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
In caso di infortuni gravi, quindi, l’azienda non corre solo il rischio di incorrere nelle responsabilità civile e penale tipiche della materia, ma anche ad ulteriori sanzioni del D.lgs n. 231/2001 per non aver predisposto e attuato un modello idoneo di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Il soggetto attivo di reati può essere chiunque debba osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione, ovvero il datore di lavoro, i dirigenti, il preposto, i soggetti delegati e naturalmente i lavoratori.
L’elemento soggettivo consiste nella colpa specifica, ovvero nella volontaria inosservanza della normativa.
Il delitto infatti è colposo quando l’evento, anche se preveduto ma non voluto dall’agente, si verifica a causa di inosservanza normativa
.Anche se l’art. 2087 del c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, ma non deve comunque intendersi come un obbligo generale, altrimenti la responsabilità del datore di lavoro sarebbe automatica al verificarsi di un danno.
E’ necessario, invece, adottare tutte le misure tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell’esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.
In pratica, occorre far riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle particolari lavorazioni corrispondono ad applicazioni tecnologiche praticate ed accorgimenti generalmente acquisiti.
Quest’obbligo non deve avere natura statica, ma bensì deve intendersi in maniera dinamica attuando un’adeguata formazione ed informazione ai lavoratori sui rischi propri dell’attività e sulle misure idonee per evitare i rischi.
Deve esserci, infine, il nesso di causalità con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Infatti la condotta abnorme del lavoratore, vale a dire strana e imprevedibile è da ritenersi fuori da ogni possibilità di controlla da parte di qualsiasi misura di prevenzione.


lunedì 20 febbraio 2017

DATA PROTECTION OFFICER - LINEA GUIDA

Il Gruppo dei Garanti Ue (WP 29) ha approvato lo scorso 13 dicembre la linea guida per la disciplina della figura del responsabile per la protezione dei dati” (Data Protection Officer - DPO).
Le linee guida sul DPO specificano i requisiti soggettivi e oggettivi di questa figura, la cui designazione sarà obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e per alcuni soggetti privati sulla base di criteri che il Gruppo ha chiarito nel documento.
Nel documento vengono illustrate le competenze professionali e le garanzie di indipendenza e inamovibilità di cui il DPO deve godere nello svolgimento delle proprie attività di indirizzo e controllo all'interno dell’organizzazione del titolare. 
L'unica norma da applicare con riferimento al data protection officer è quindi il Regolamento UE 2016/679, in particolare i suoi articoli 35-39. Le interpretazioni autentiche relative a tale figura sono ad oggi solo quelle provenienti dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 dei Garanti Privacy UE con la relativa Linee Guida.
Proprio in tali documenti ufficiali, si chiarisce che il DPO deve avere competenza sulle leggi e sulle pratiche di protezione dei dati nazionali ed europee e una conoscenza approfondita del Regolamento, anche se dal documento si evincono requisiti privi di specificità.
Non esiste, quindi, nessun percorso certificativo, per “creare” dal nulla queste figure. 
Sono necessari i vecchi e cari ingredienti, che dovrebbero far parte del ricettario di qualsiasi buon professionista: tanto studio, pratica e capacità, unità con la volontà, di risolvere i problemi dei propri clienti.


Leggi la Linea Guida completa in italiano

mercoledì 4 gennaio 2017

DLGS 81/2008 E COLLABORATORE FAMILIARE OCCASIONALE

La normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro si applica altresì ai familiari coadiutori anche in caso di prestazione gratuita, presenza del vincolo solidaristico e della benevolenza tra parenti. 

La disciplina legale tutela la sicurezza di tutte le forme di lavoro anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro; e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in un'impresa familiare 

Approfondimento

Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 17581 del 7 maggio 2010 (u. p. 1/4/2010) - Pres. Campanato – Est. Blaiotta – P.M. Cedrangolo - Ric. M. A. - Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro tutelano tutte le forme di lavoro anche quando non sussiste un normale rapporto di lavoro e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in una impresa familiare. 

martedì 13 dicembre 2016

DIRITTO ALL'OBLIO, NO PER CASI GIUDIZIARI GRAVI


Non si può invocare il diritto all'oblio per vicende giudiziarie di particolare gravità e il cui iter processuale si è concluso da poco tempo. In questi casi prevale l'interesse pubblico a conoscere le notizie. Con questa motivazione, il Garante privacy ha dichiarato infondata la richiesta di deindicizzazione di alcuni articoli presentata da un ex consigliere comunale coinvolto in un'indagine per corruzione e truffa.  

Una vicenda  iniziata nel 2006 e conclusasi (per lui) nel 2012 con sentenza di patteggiamento e pena interamente coperta da indulto. Di fronte al no di Google di accogliere le sue richieste di deindicizzazione, l'ex consigliere aveva presentato un ricorso  al Garante chiedendo la rimozione di alcuni url che risultavano digitando il suo nome e cognome nel motore di ricerca e che facevano riaffiorare l'indagine in cui era rimasto coinvolto.  A suo dire, non ricoprendo più incarichi pubblici e operando in un settore privato, la permanenza in rete di notizie, risalenti a circa dieci anni prima e ormai prive di interesse, gli avrebbero arrecato un danno all'immagine, alla vita privata e all'attuale attività lavorativa.

Nel rigettare la richiesta, l'Autorità, alla luce delle Linee guida dei Garanti europei,  ha rilevato che sebbene il trascorrere del tempo sia la componente essenziale del diritto all'oblio, questo elemento incontra un limite quando le informazioni di cui si chiede la deindicizzazione siano riferite a reati gravi e che hanno destato un forte allarme sociale. Le richieste vanno quindi valutate con minor favore, anche se devono essere analizzate caso per caso.

Nella circostanza specifica nonostante fosse trascorso un certo lasso di tempo dai fatti riportati negli articoli, ha sottolineato l'Autorità, meritava considerazione il fatto che la vicenda giudiziaria si fosse definita solo pochi anni prima. Oltre a ciò, alcuni url riattualizzavano la notizia richiamandola in articoli relativi ad una maxi inchiesta sulla corruzione pubblicati fino al 2015 e la loro relativa attualità dimostra l'interesse ancora vivo e attuale dell'opinione pubblica.

Fonte: Garante della Privacy

lunedì 14 novembre 2016

SEMINARIO GRATUITO "IL COMPLIANCE RISK MANAGEMENT NELLE PMI"

Sono aperte le iscrizioni per il seminario "Il Compliance Risk Management nelle PMI".

L' edizione, gratuita ed aperta a tutti, si terrà il 25 Novembre 2016, dalle ore 14.15 alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare "E. Santavenere" nel Palazzo Municipale del Comune di Montesilvano (Piazza A. Diaz).

Per iscriversi, è sufficiente inviare una mail all'indirizzo segreteria@gaiasolution.eu, specificando nome e cognome e l'eventuale richiesta dell'attestato di partecipazione (gratuito).

Sono disponibili 25 posti.


lunedì 17 ottobre 2016

DIPENDENTE "MASCHERATO" DA LAVORATORE AUTONOMO

Con la sentenza 21 settembre 2016, n. 18502 la Suprema Corte si è pronunciata nuovamente sulla questione riguardante un caso di lavoro subordinato mascherato da collaborazione autonoma.

Nel caso concreto, dalle testimonianze di alcuni colleghi, si evinceva che il lavoratore autonomo “licenziato” era tenuto a rispettare orari di lavoro identici agli altri dipendenti e che utilizzava gli stessi mezzi e strumenti di lavoro del datore.

In questo caso si può affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, pur a fronte della sottoscrizione di contratti con consulenza.

Ciò ha portato, come conseguenza, la nullità del licenziamento con l’obbligo di corrispondere le retribuzioni perdute a titolo risarcitorio da parte del datore di lavoro e pagamento delle spese processuali.

Nell’ambito della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo il principio della effettività, ciò implica che il responsabile della tutela della salute e sicurezza non è il lavoratore stesso, ma bensì il datore di lavoro di fatto

lunedì 10 ottobre 2016

VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE

La visita medica preventiva in fase preassuntiva è facoltativa, mentre è sempre obbligatoria quella preventivala quale può essere svolta prima o contestualmente all'assunzione del potenziale lavoratore.
La visita medica del lavoratore in fase preassuntiva permette al datore di lavoro di assumere soltanto il personale idoneo e non sarà costretto poi, a seguito di un giudizio di inidoneità negativo, a destinarlo ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute o, se questo non fosse possibile, a risolvere il suo contratto.
La visita medica preventiva di idoneità al lavoro in fase preassuntiva, dovrà essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria e non potrà mai essere effettuata per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente (come, ad esempio, la sieropositività).

Anche in questo caso, contro il giudizio di idoneità del medico competente  è ammesso il ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni dalla comunicazione della copia del giudizio.

mercoledì 28 settembre 2016

PROJECT MANAGEMENT E ISO 9001:2015

Il paragrafo 8.3 della nuova ISO 9001:2015 - progettazione e sviluppo di prodotti e servizi - chiede che le attività di progettazione e sviluppo vengano pianificate e controllate attraverso un processo che deve includere le seguenti attività:

  • pianificazione delle diverse attività relative a progettazione e sviluppo come, ad esempio, riesame, verifica, validazione, controllo delle interfacce, coinvolgimento dei clienti, risorse occorrenti, informazioni documentate necessarie, ecc.;
  • determinazione degli input di progettazione e sviluppo (ad esempio requisiti funzionali, requisiti di legge, standard applicabili, eventuali conseguenze di un errore, ecc.)
  • controlli della progettazione e sviluppo con la chiara indicazione dei risultati da raggiungere e dei controlli da applicare
  • output della progettazione e sviluppo richiesti per soddisfare gli input della progettazione
  • gestione di eventuali modifiche del progetto

Alcune organizzazioni escludono l'applicazione di questi requisiti perché si limitano a soddisfare i requisiti dei clienti senza che ci siano attività di progettazione e sviluppo di prodotti o servizi.


Pianificazione della progettazione e dello sviluppo

Il piano di progetto non è altro che la strada che ci si aspetta di percorrere nel creare il progetto.
Il piano di progetto può assumere diverse forme, da quelle più sofisticate a quelle più semplici a seconda della natura, della durata e della complessità delle attività di progettazione e sviluppo. Il "trucco" è di allineare la complessità del piano del progetto alla natura del prodotto o del servizio da progettare.

Un piano di progetto ben fatto dovrà, in ogni caso, gestire una serie di variabili:
  • Durata del progetto 
  • Attività della progettazione 
  • Verifica e validazione 
  • Responsabilità e autorità 
  • Risorse 
  • Stakeholder
  • Coinvolgimento dei clienti e degli utilizzatori 
  • Requisiti della produzione 
  • Livello di controllo
  • Informazioni documentate 
Un progetto ben pianificato, solitamente, centra i requisiti, viene completato secondo le tempistiche previste e si allinea al budget stanziato. 

Un approccio operativo corretto alla pianificazione e controllo della progettazione e sviluppo è quello di preparare una sorta di diagramma di flusso del progetto capace di incorporare:
  • il personale interessato
  • le tempistiche
  • le informazioni
  • le relazioni 
Alcuni esempi possono essere:
  • il diagramma di Gantt
  • la PERT
  • il percorso critico


L’articolo è tratto dal sito www.qualitiamo.com

giovedì 15 settembre 2016

PRIVACY E PETIZIONE ON-LINE

In rete esistono molteplici trucchi per estorcere subdolamente le nostre informazioni personali. 

La piattaforma di petizioni online Firmiamo.it ad esempio, che offre l'occasione di manifestare le proprie opinioni su diversi come quelli politici o sociali.

Nonostante le apparenze, Firmiamo.it non fa capo a un ente non-profit, bensì a una società commerciale di Londra che raccoglie e conserva i dati presso i server di Amazon.com in Irlanda.
Per firmare una petizione si è obbligati a prestare il consenso per la cessione dei propri dati per finalità di marketing, quindi coloro che sottoscrivono le iniziative si trovano poi bersaglio di campagne pubblicitarie. 

Per alti siti invece, come Change.org, il Garante della Privacy ha sollevato dubbi sulla correttezza dei trattamenti effettuati con i dati degli utenti, essendo spesso chiamati ad esprimere opinioni su temi sensibili.

La piattaforma, a dipsetto del domino. org non è affatto un’organizzazione senza scopo di lucro, ma un'impresa commerciale a tutti gli effetti con sede nella Silicon Valley.
Il loro business consiste nel catalogare i dati attraverso le opinioni espresse e vendere indirizzi email e altri dati degli utenti registrati.

Anche campagne che possono sembrare più semplici, magari organizzate dalle mamme per obbligare gli asili ad avvalersi della videosorveglianza, possono nascondere delle sorprese poichè possono sempre essere sponsorizzate da aziende con ben altri interessi.
E’ necessario sempre leggere l’informativa prima di sottoscrivere una petizione on-line altrimentri aziende e individui senza scrupolo possono entrare tranquillamente in possesso di preziose mailing list.

Quanto valgono i nostri dati organizzati?
Le aziende che vogliono acquistare i database di indirizzi email, oganizzati per preferenze dell’utente, devono sborsare prezzi che vanno dagli 85 centestimi al 1,50 euro (inchiesta de L’Espresso).


giovedì 25 agosto 2016

BATTERI NEI CONDIZIONATORI D'ARIA

Ogni condizionatore è dotato di filtri d'aria, che raccolgono e fermano le impurità dell'aria, tra cui virus e batteri.

Molti di essi finiscono ibernati dalla bassa temperatura interna dell'apparecchio, ma si risvegliano appena il condizionatore viene spento, entrando in circolazione nell'ambiente.

Il condizionatore, perciò, è pericoloso al momento della riaccensione, se i filtri non vengono puliti e sostituiti con regolarità e con cura.

La mancata sostituzione dei filtri, comporta, inoltre, un calo nella resa del condizionatore oltre allo sviluppo di batteri, muffe, funghi.

Ogni condizionatore/split, (quelli di uso domestico), al suo interno è provvisto di due o tre stadi filtranti destinati alla sanificazione e depurazione dell'aria da microrganismi e odori ambientali.


Tale sistema di depurazione/sanificazione è composto da un pre-filtro (costituito da una rete di materiale plastico) che va lavato periodicamente e dai filtri veri e propri che vanno sostituiti periodicamente.

lunedì 22 agosto 2016

ATTREZZATURE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L’impresa affidataria, anche se dovesse  mettere a disposizione solamente le proprie attrezzature o propri macchinari e non anche il proprio personale, deve dimostrare al committente la propria idoneità attraverso:  
  • Iscrizione alla CCIAA;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi;
  • Documento di valutazione dei rischi;
  • Formazione riferita a datore di lavoro, dirigenti e preposti, adeguata a svolgere i compiti previsti all’art.97 del d.lgs. n.81/08;
  • Indicazione del nominativo del soggetto o dei soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti di coordinamento e controllo di cui all’articolo 97 del d.lgs. n.81/08;
  • Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
  • Piano Operativo di Sicurezza incentrato sul/i soggetto/i incaricato/i di attuare i compiti previsti all’art.97 del d.lgs. n.81/08.

venerdì 12 agosto 2016

QUALE ABILITAZIONE PER ESCAVATORE CON FUNZIONI DI AUTOGRU?

Si deve frequentare il corso per ogni tipologia di macchina che viene utilizzata. Se l'escavatore è anche sottoposto a verifica come autogrù ha due utilizzi e quindi richiede due abilitazioni. 

Lo stesso nel caso di un sollevatore telescopico che monta diverse attrezzature intercambiabili trasformandosi in PLE e in autogru. In questo caso se l'operatore lo utilizza in tutte e tre le configurazioni, deve avere tutte e tre le abilitazioni.

mercoledì 10 agosto 2016

LA FORMAZIONE PER IL PRIMO INGRESSO IN EDILIZIA PUÒ SOSTITUIRE LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO ALTO

In edilizia a volte mi capita di trovare per uno stesso dipendente un doppio attestato: quello di formazione "Primo Ingresso" e quello di formazione "Generale e Specifica". 

Il dispendio di tempo ed economico per un'azienda potrebbe essere ridotto sapendo che la formazione di primo ingresso, svolta dalle scuole edili, è prevista dal contratto collettivo di lavoro ed è riconosciuta equivalente alla formazione generale e specifica dell'Accordo Stato Regioni n.221 del 21/12/2011.

Non è vero il contrario, ovvero  la formazione generale e specifica rischio alto non può sostituire la formazione per il primo ingresso in edilizia.  


lunedì 18 luglio 2016

SERVIZI IN ABBONAMENTO NON RICHIESTI

Sempre più spesso capita di sottoscrivere abbonamenti a pagamento, semplicemente visualizzando un post di un amico su Facebook.
In questi casi è consigliabile contattare il proprio gestore di telefonia, chiedere la disattivazione di tale servizio in abbonamento ed il rimborso per il servizio non richiesto.
In caso di mancato indennizzo, è consigliabile inoltrare, al gestore stesso, un formale reclamo scritto (tramite fax, internet o raccomandata con ricevuta di ritorno) per contestare le somme ingiustamente addebitate e richiederne la restituzione, dichiarando esplicitamente di non aver mai richiesto l’abbonamento. Laddove anche tale richiesta non venisse accolta, occorre inoltrare un’ istanza di conciliazione al Co.re.com competente per Regione istituito dall'Autorità Garante delle Comunicazioni .
Per tutelarsi preventivamente, si può contattare il servizio clienti del proprio operatore e chiedere l’attivazione (completamente gratuita) del servizio “Barring Sms”, cioè del blocco degli sms a pagamento in decade 4.


giovedì 23 giugno 2016

ACCESSO AL CREDITO FACILITATO PER LE LIBERE PROFESSIONISTE


Si apre un nuovo canale di finanziamento per facilitare l’accesso al credito da parte delle libere professioniste

Nei giorni corsi, infatti, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per le pari opportunità il Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminili, che è stato recentemente prorogato fino al 31 dicembre 2017 proprio per consentire alle libere professioniste di beneficiare delle misure di sostegno per l’accesso al credito.

«La presenza femminile nel mondo professionale è in costante aumento, nonostante permanga ancora un deplorevole divario retributivo di genere che penalizza proprio le donne. In questo senso, dopo il varo di Fidiprof, i consorzi di garanzia fidi dedicati ai professionisti, l’adesione di Confprofessioni al Protocollo d’intesa rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso le problematiche di accesso al credito che colpiscono le categorie e, in particolare testimonia la nostra volontà di garantire pari opportunità all’interno delle professioni, favorendo nuove fonti di finanziamento per gli investimenti, l’avvio di start up professionali e il rilancio della libera professione al femminile».

Il Protocollo prevede un piano di interventi mirati a sostegno dell’accesso al credito per gli studi professionali a prevalente partecipazione femminile e vede l’adesione di numerose banche e intermediari finanziari, che hanno messo a disposizione uno specifico plafond per concedere finanziamenti a condizioni competitive rispetto alla normale offerta di mercato. I finanziamenti potranno, tra l’altro, beneficiare della garanzia della Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo di garanzia per le PMI, con conseguente possibile miglioramento dei costi.

finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari si articolano su tre linee di intervento:
1.    Donne start up mira a sostenere le libere professioniste nella fase di creazione di nuove imprese o dell’avvio della professione;
2.    Investiamo nelle donne nella fase di realizzazione di nuovi investimenti;
3.    Donne in ripresa nella fase di eventuale situazione di difficoltà nel corso dell’attività d’impresa.

Il Protocollo prevede, inoltre, la possibilità per le libere professioniste e per le lavoratrici autonome di chiedere, per una sola volta e nelle ipotesi espressamente indicate, la sospensione del rimborso del finanziamento, fino a 12 mesi, senza garanzie aggiuntive, in caso di: maternità; grave malattia della stessa, del coniuge o convivente, o dei figli anche adottivi; malattia invalidante di genitori, parenti o affini che siano conviventi.

Fonte AbruzzoSviluppo