Sicurezza, Qualità e Privaci in azienda

giovedì 31 marzo 2016

EMERGENZA SICUREZZA DATI AZIENDALI

Le Reti aziendali sono prese di mira da attacchi ransomware, virus che bloccano i dati chiedendo il pagamento di un riscatto - dai 500 ai 2.000 euro - per la restituzione. 
Cybercriminali assoldano "rivenditori" consegnando loro un kit di lavoro con investimento di 100 dollari.
L’uso di rivenditori, ossia persone non esperte in informatica, ma in cerca di soldi facili, aumenta l’impatto e la diffusione del malware. I rivenditori ricevono in cambio della “royalty” un kit di lavoro composto da un file eseguibile da diffondere tramite email alle potenziali vittime, e l'accesso a un pannello di controllo con il quale monitorare i pagamenti provenienti dai malcapitati che sono stati infettati.
I bersagli preferiti dei ransomware sono soprattutto le aziende ed i professionisti, che nei loro hardware possiedono dati preziosi  per esercitare le loro attività, quindi più propensi a pagare il riscatto.
Nei giorni scorsi, è stato infatti scoperto KeRanger, il primo ransomware completo per Mac OS X che colpisce anche il sistema operativo di Apple, mentre l'FBI ha segnalato attacchi alle reti aziendali attraverso ransomware che adirittura cancellano anche i backup dei dati..

Una volta eseguito il ransomware, non c'è nulla da fare se non pagare per decriptatare i dati e rientrarne in possesso: quindi le aziende possono solo lavorare sulla prevenzione alzando il livello di protezione dei dati.

martedì 15 marzo 2016

FOCUS GROUP

I Focus Group sono gruppi di discussione con lo scopo di coinvolgere i lavoratori al fine di:
  • fare emergere situazioni di lavoro potenzialmente pericolose;
  • generare conoscenza e ipotesi sui temi di salute e sicurezza sul lavoro;
  • trovare insieme le soluzioni migliorative.

Il punto di forza di questo strumento è quello di poter comprendere, direttamente dai lavoratori partecipanti, i loro sentimenti, le loro credenze, esperienze e reazioni.

I Focus Group consentono di agire sulla percezione dei rischi, aspetto estremamente differente da persona a persona e condizionato da diversi fattori quali, ad esempio, sesso, etnia, religione, esperienze.


Il principale obiettivo dei Focus Group è coinvolgere i lavoratori nell'individuazione dei rischi delle attività in cui sono coinvolti al fine identificare le reali cause in grado di provocarli e poter quindi adottare idonee ed efficaci misure a basso costo di prevenzione.

martedì 16 febbraio 2016

OBBLIGHI DEL LAVORATORE AUTONOMO

L’art. 21 comma 1 del D. Lgs. 81/2008, obbliga i lavoratori autonomi a:
  • utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 (lettera a),
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso D. Lgs. (lettera b)
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, nel caso in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto(lettera c).


Non si deve dimenticare, però, comunque, che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 3 comma 4, il D.Lgs. n. 81/2008, “si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo”.

Quindi il legislatore ha voluto, ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, equiparare i lavoratori autonomi agli altri lavoratori imponendo a questi gli stessi obblighi degli gli altri lavoratori, fermo restando il rispetto del sopraccitato nell’art. 21.  

L’art. 20, al comma 1, precisa che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gi effetti delle sue azioni o omissioni”.

Fra i suddetti obblighi è possibile riscontrare:
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento ed
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dallo stesso D. Lgs. o comunque disposti dal medico competente.


La convinzione che il lavoratore autonomo non abbia l’obbligo di sottoporsi alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria si basa sulla lettura del comma 2 dello stesso articolo 21 che indica che possa:
  • beneficiare della sorveglianza sanitaria;
  • partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Da un’attenta interpretazione, il risultato a cui si deve giungere non è quello di non doversi sottoporre alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, bensì di poter “beneficiare” della sorveglianza sanitaria a proprie spese, da parte del medico competente del datore di lavoro che lo ospita,, e di decidere se partecipare, sempre a sue spese, ai corsi di formazione specifica che il datore di lavoro ospitante eroga ai propri lavoratori.

Una conferma è data dalla documentazione che i lavoratori autonomi devono rilasciare, in caso di appalto, al datore di lavoro committente per consentire la verifica della loro idoneità tecnico-professionale ovvero: 
  • attestati inerenti la propria formazione;
  • la relativa idoneità sanitaria.

giovedì 11 febbraio 2016

VERIFICA OPERATO DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA



In un provvedimento, il Garante della Privacy afferma che l'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari o dei responsabili del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

E' possibile scaricare il modulo "Relazione sull'Amministratore di Sistema"

martedì 9 febbraio 2016

LA SINDROME DA SOSPENSIONE INERTE

Definizione
La sindrome da sospensione inerte - o sindrome da imbracatura - è una condizione clinica a evoluzione mortale in breve tempo (3-4 minuti) quando combina la sospensione inerte con la perdita di coscienza.

Conseguenze
La sospensione di un soggetto imbragato ed immobile determina un blocco della circolazione del sangue agli arti inferiori con mancato ritorno al cuore per assenza di pompa muscolare. In aggiunta a questo la compressione dei cosciali provoca un rallentamento del cuore e diminuzione della pressione arteriosa. Tutto ciò determina insufficienza cardiocircolatoria che porta alla morte nel giro di pochi minuti per insufficienza/ischemia cerebrale.

Cosa fare
Bisogna calare immediatamente il soggetto, anche se l’operazione comporta dei pericoli. Meglio qualche contusione che perdere la vita!

Subito dopo allertare i soccorsi. Se per qualche motivo non fosse possibile calare l’infortunato, un collega deve raggiungerlo, metterlo nella posizione semi seduta alzandogli le ginocchia o le gambe e sollevare torace e testa.

venerdì 5 febbraio 2016

IL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO PERSONALE

Se hai intenzione di fare strada nel mondo del lavoro, dovrai imparare ad essere incredibilmente obiettivo con te stesso e iniziare a vederti così come fanno gli altri.

Non è affatto facile perché ognuno di noi ha un'immagine mentale di se stesso ben chiara in mente ma quanto è realistica questa immagine?

Se tu ti reputi creativo ed eccentrico mentre gli altri ti considerano solmente un gran disordinato e disorganizzato è bene concentrarsi per cercare di capire dove sia la realtà.

Per individuare i propri punti di forza e di debolezza, è necessario prima di tutto confrontarsi con chi ci conosce bene e poi prendere in considerazione il nostro ruolo all'interno dell'organizzazione per la quale lavoriamo.

Se ricopri un certo ruolo in un certo settore, infatti, la creatività potrebbe non essere un punto forte mentre potrebbero esserlo la perseveranza, la diligenza, la fermezza.
Tutti abbiamo delle debolezze. Il trucco sta nell'imparare a lavorarci su senza la pretesa di essere perfetti ma con l'idea di migliorarsi continuamente. Questa, del resto, è l'unica strada che ti porterà ad ottenere il lavoro che sogni.

Fonte: Qualitiamo

mercoledì 3 febbraio 2016

DATORE DI LAVORO NELLE SNC

Le società di persone (snc) essendo composte da soci lavoratori devono attenersi alla normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, anche se non hanno dipendenti.

Se nella snc non è stato stipulato un atto, con data certa, nel quale viene identificato uno dei due soci quale “datore di lavoro prevenzionistico” nel caso dovesse verificarsi una   ispezione, eventuali sanzioni vengono contestate ai due soci per lo stesso importo (uno il datore di lavoro dell’altro).

La situazione si aggrava in caso di infortunio mortale poiché i soci rispondono tutti per lo stesso reato 589 C.P., poiché “la responsabilità penale è personale”.


Un socio, diverso dal datore di lavoro prevenzionistico, deve invece eleggersi RLS.

martedì 2 febbraio 2016

27 febbraio 2016 CORSO "STRUMENTI DI PROJECT MANAGEMENT"

GLI OBIETTIVI
Il corso ha un’impronta totalmente pragmatica e ha l’obiettivo di formare il corsista nella gestione pratica dei progetti in termini di fornitura, tempi, costi e qualità.
A CHI È RIVOLTO  
Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono imparare come gestire un progetto in forma pragmatica attraverso strumenti di PM open source.
Requisiti
Munirsi di PC portatile con installato Project Libre (download da http://sourceforge.net/projects/projectlibre/) e iscrizione a Trello (https://trello.com/)
IL CORSO È MIRATO PER
·         Laureati e diplomati.
·         Impiegati tecnici e gestionali
·         Consulenti aziendali;
·         Project Manager Junior

SEDE
Pescara, Via Volta 5 c/o ITA srl
IL PROGRAMMA        
Il programma è composto dai seguenti moduli:
1.       Concetti di Project Management 
2.       Studio di fattibilità attraverso il Business Model Canvas
3.     La Pianificazione, Schedulazione, definizione Risorse, Relazioni e Vincoli, bilanciamento Bisogni Risorse, i punti di Controllo attraverso ProjectLibre
4.       Il Monitoraggio e Comunicazione attraverso l’applicativo Trello.

docente
Dott. Stefano Di Zio, Project Manager EPMQ. Specializzato nelle aree tematiche della sicurezza umana (RSPP), sicurezza dei dati (Certificato Diritto e ICT) e Qualità (Quality Manager AICQ SICEP). Svolge la libera professione di consulente e formatore ed è responsabile di PMO aziendali.

ATTESTAZIONE
Alla fine delle lezioni ai corsisti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
SBOCCHI LAVORATIVI
Il Project Manager potrà collocarsi principalmente in:
1.       Project Management Office di PMI sia italiane che estere;
2.       Team di sviluppo
3.       Freelance
4.       Consulente aziendale

DURATA E DATA INIZIO
Data del corso venerdì 27 febbraio 2016. Il corso ha durata di 8 ore, dalle 9.00 alle 18.00.

Scarica la SCHEDA DI ISCRIZIONE

domenica 31 gennaio 2016

RISCHI IN CUCINA


Ritmi di lavoro frenetici in spazi limitati, scarsa formazione in materia della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e poca attenzione all’uso di dispositivi di protezione contribuiscono ad accrescere il numero di infortuni all’interno delle cucine di pubblici esercizi. I cuochi, infatti, rientrano tra le categorie di lavoratori maggiormente colpiti da incidenti sui luoghi di lavoro, seguiti da camerieri, inservienti, baristi, rosticcieri e pizzaioli.

Le cause più frequenti di infortunio sono scivolamenti, movimenti bruschi o uso improprio di utensili e attrezzature, che possono provocare gravi danni alla colonna vertebrale, alle caviglie o alle mani. 

Gli infortuni e le malattie professionali sono spesso generati da una scarsa conoscenza dei rischi specifici all'interno del proprio ambito lavorativo. 
È necessario pertanto individuare e valutare i rischi più frequenti, informare e formare adeguatamente il personale sulle cause più frequenti, al fine di tutelare la salute e la loro sicurezza.

Elenchiamo i pericoli più ricorrenti:

Urti, cadute e scivolamento
Pericoli collegati all’ambiente di lavoro, presenza di oggetti fuori posto, pavimenti scivolosi o danneggiati e uso di scarpe non adatte.

Misure di prevenzione e protezione
  • Garantire ordine negli ambienti di lavoro; 
  • evitare la presenza di cavi di alimentazione lungo i passaggi; 
  • garantire un’adeguata illuminazione; 
  • controllare regolarmente che i pavimenti non siano danneggiati; 
  • dotare il lavoratore di calzature idonee. 


Taglio
Utilizzo scorretto di affettatrici, tritacarne, taglia cotolette, sega ossi, coltelli, strumenti per spellare, e per grattare.

Misure di prevenzione e protezione
  • Verificare costantemente lo stato di funzionalità e l’igiene di macchine, strumenti e attrezzature;
  • dotare il lavoratore di guanti antitaglio. 



Ustioni
Utilizzo scorretto di forni elettrici, a microonde, macchine bar.

Misure di prevenzione e protezione
  • Dotare il lavoratore di guanti anticalore. 


Microclima
Accesso o permanenza non idonea in ambienti umidi, eccessivamente caldi o freddi (es. zona cottura, celle frigorifere).

Misure di prevenzione e protezione
  • Avere porte apribili dall’interno. In caso di porte scorrevoli garantire la presenza di altre porte a battenti; 
  • essere provviste di illuminazione di emergenza e di un impianto di allarme azionabile all’interno della cella e percepibile all’esterno; 
  • dotare il lavoratori scarpe antiscivolo, guanti, giacche termiche.


Movimentazione manuale dei carichi
Movimenti inidonei in fase di carico/scarico e stoccaggio merci

Misure di prevenzione e protezione
  • Migliorare le condizioni ergonomiche negli ambienti di lavoro e informare il lavoratore. 


Sostanze chimiche
Uso non corretto dei prodotti chimici durante le operazioni di sanificazione di locali e attrezzature.

Misure di prevenzione e protezione
  • Sostituire i prodotti pericolosi e dotare il lavoratore di guanti, mascherina, occhiali protettivi. 





Ricordiamo che sono soggetti a sanzioni penali e/o amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro:
  • i datori di lavoro,
  • i dirigenti e il personale preposto
  • i lavoratori

venerdì 15 gennaio 2016

PROJECT MANAGEMENT OFFICE


Tutte le grandi aziende hanno al loro interno un PMO - Project Management Office - che si occupa di coordinare tutti i progetti e i programmi aziendali.

I maggiori benefici di un’organizzazione orientata al Project Management sono:
  • migliori risultati di progetti;
  • aumento di produttività`;
  • miglior relazione con il cliente;
  • miglior identificazione di rischio e soluzione di problemi;
  • aumento di qualità`;
  • miglioramento nella condivisione di risorse;
  • incremento di business e competitività`;
  • capacità dell’azienda di diventare un fornitore di soluzioni


Si definisce PMO un’unità organizzativa che consente di centralizzare e coordinare la gestione di iniziative progettuali sotto un unico raggio d’azione. Il PMO facilita e garantisce i risultati, lo sviluppo ed il miglioramento continuo dei processi di project management e di conseguenza dei risultati di progetti, programmi e processi aziendali supportando le strategie.


Il PMO sovrintende alla gestione di progetti, focalizzando la sua attenzione sulla pianificazione coordinata, sulle priorità delle iniziative e sull’esecuzione di progetti e sottoprogetti collegati agli obiettivi aziendali complessivi della struttura organizzativa principale o del cliente. 

L'attività del PMO spazia dalla fornitura di funzioni di supporto al Project Management sotto forma di formazione, software, regole standardizzate e procedure fino alla gestione diretta ed alla responsabilità insita nel raggiungimento degli obiettivi di progetto.

mercoledì 13 gennaio 2016

IL FUMO PASSIVO NEI LOCALI PUBBLICI

È stato stimato che nell’Unione europea circa 7.300 adulti, di cui 2.800 non fumatori, sono deceduti nel 2002 a seguito dell’esposizione al fumo di tabacco presente negli ambienti di lavoro; per i lavoratori del settore della ristorazione che lavoravano in locali in cui era possibile fumare, il rischio di carcinoma polmonare risultava superiore del 50% rispetto ai lavoratori che non erano esposti.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il controllo del fumo di tabacco è il più importante intervento che un paese possa promuovere per migliorare al tempo stesso la salute dei propri cittadini e i conti della spesa sanitaria ed è considerato una priorità a causa dei dati d’incidenza delle patologie fumo-correlate. Già il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 aveva incluso il fumo tra i parametri di rischio delle grandi patologie (tumori, malattie cardiovascolari, diabete e malattie respiratorie) individuando lo sviluppo di programmi multisettoriali di contrasto al tabagismo, in linea con le indicazioni dell’OMS e dell’Unione Europea, che auspicavano la prevenzione del fumo tra i giovani, il sostegno alle politiche di tutela dal fumo passivo e il supporto alla disassuefazione. In coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, la realizzazione di ambienti di lavoro liberi dal fumo risponde agli obiettivi di trasversalità degli interventi tra i diversi settori, istituzioni, servizi, aree organizzative, anche in considerazione dell’individuo e della popolazione in rapporto al proprio ambiente, e rientra tra le azioni e strategie evidence based determinando minor consumo di sigarette tra i fumatori e riducendo la prevalenza dei fumatori e dei sintomi respiratori tra i lavoratori. Inoltre, anche negli ambienti di lavoro è possibile promuovere azioni di sostegno e di monitoraggio per l’applicazione dell’art. 51 della L. 3/2003, attraverso una costante informazione accompagnata da interventi educativi/dissuasivi rivolti ai fumatori.
Il fumo passivo è stato classificato come agente cancerogeno noto per l’uomo dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti nel 1993, dal Dipartimento della sanità e i servizi sociali degli Stati Uniti nel 2000 e dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’OMS nel 2002. Recentemente, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente della California ha classificato il fumo di tabacco un inquinante tossico dell’aria.
Inoltre, è stato classificato come agente cancerogeno sul luogo di lavoro dai governi finlandese (2000) e tedesco (2001).
A livello europeo ancora oggi, però, il fumo passivo (assimilabile a una miscela di più sostanze) non è classificato come preparato cancerogeno, in base alla Direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE), nonostante il Parlamento Europeo abbia invitato nel 2005 la Commissione delle Comunità Europee a presentare una proposta di modifica del quadro legislativo vigente al fine di classificare il fumo ambientale da tabacco come cancerogeno sui luoghi di lavoro.
Nel Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee si asserisce che i locali per fumatori chiusi, con impianti di aerazione separati, riducono solo in misura marginale l’inquinamento da fumo ambientale negli esercizi di ristorazione e in altri ambienti interni.

Quindi il solo modo efficace di eliminare i rischi per la salute derivanti dall’esposizione al fumo passivo sarebbe quello di vietare il fumo negli ambienti interni, come affermato dall’OMS e dall’ASHRAE nel 2005 e anche con il documento del 2010. Tra l’altro i locali riservati ai fumatori sono costosi, richiedono una complessa infrastruttura di ispezione e controllo, sono difficilmente realizzabili dai piccoli esercizi e quando sono in funzione spesso non rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge, esponendo a sostanze nocive i lavoratori che in essi prestano opera [7].

Valutare il rischio del fumo da tabacco
Il Datore di Lavoro è tenuto ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro e a proteggere la salute dei lavoratori prevenendo l’insorgere di patologie da lavoro, quindi la valutazione dei rischi in azienda deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), compresi quelli che non derivano dai soli processi produttivi (es. presenza di fumo di tabacco).
In base all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, riguardano innanzitutto:
§  l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
§  la riduzione dei rischi alla fonte;
§  la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
§  la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
§  l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
§  l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.
Il fumo passivo è formato da agenti chimici pericolosi e deve essere incluso nella valutazione dei rischi in base al Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.“Protezione da agenti chimici” e in particolare al comma 1, lett. b, punto 3 dell’art 222. Appare evidente la necessità di valutare i rischi per la salute dei lavoratori che potrebbero trovarsi, anche per brevi periodi, ad operare nei locali riservati ai fumatori tenendo conto della capacità di abbattimento dei fumi da parte dei sistemi di ventilazione, del numero di fumatori presenti, della quantità di tabacco fumato, del periodo di esposizione del lavoratore, ecc.
Come agente cancerogeno il fumo passivo ancora non rientra nella classificazione europea delle sostanze cancerogene di categoria 1 e 2 (anche se dal 2002 è stato riconosciuto dalla IARC come cancerogeno certo per l’uomo), quindi l’applicazione del Titolo IX Capo II “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” del citato decreto risulta non obbligatoria non essendo “il fumo passivo” neppure una sostanza prodotta durante un ciclo lavorativo o un preparato o un processo di cui all’Allegato XLII, o una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto dall’Allegato XLII dello stesso decreto legislativo. Tuttavia, è da considerare che dal 2008, sulla base della classificazione IARC, il tumore polmonare da esposizione a fumo passivo è stato incluso nella Lista I delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia: “malattie la cui origine è di elevata probabilità – Gruppo 6: Tumori professionali” e che oggi è ancora incluso nel D.M. 10/06/2014. Quindi il Datore di Lavoro, in modo cautelativo, potrà fare una valutazione mirata e prendere le dovute precauzioni assimilando il fumo passivo ad un cancerogeno.
Infine, viste la normativa vigente che impone al Datore di Lavoro di ridurre al minimo l’esposizione ai rischi lavorativi, le evidenze della cancerogenicità del fumo di tabacco, la mancanza di livelli di esposizione sicuri, l’ingente spesa per i locali per fumatori (costruzione e manutenzione) e la politica europea, l’unica soluzione di tutela appare l’adozione di ambienti di lavoro liberi dal fumo al 100%, con il divieto di ingresso dei lavoratori nelle sale per fumatori finché i rischi per la salute non vengano abbattuti o ridotti a livelli irrilevanti per la salute.
Infine ricordiamo il parere interpretativo del Ministero della Salute – Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione (DCOM 0000705-P-17/06/2010) riguardo la sua Circolare del 17/12/2004 in tema di disposizioni in materia di tutela dal fumo passivo nei luoghi di lavoro (locali chiusi pubblici e privati dove è possibile adibire sale per fumatori e dove possono prestare servizio i lavoratori) indica che
… nei locali per fumatori, anche nelle situazioni sopra descritte che vedano la presenza temporanea di lavoratori, non possono in nessun caso essere previste attività che comportino la presenza continuativa di lavoratori, né che obblighino i clienti non fumatori all’accesso al fine di usufruire dei servizi offerti dalla struttura …”…omissis…”…la presenza di questi lavoratori deve essere temporanea e supportata dalla valutazione di tutti i rischi (in particolare di quello chimico) in base D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. anche se i locali rispondono ai requisiti di legge.


Fonte: Inail

giovedì 31 dicembre 2015

CAPODANNO IN SICUREZZA

Per utilizzare in sicurezza i botti di capodanno occorre seguire semplici regole (anche se non esistono fuochi di artificio sicuri: perfino le stelline, bruciano a 300°C e perciò sono in grado di provocare incendi sui tessuti.)
  • I giochi pirotecnici autorizzati e in libera vendita devono riportare sulla confezione un’etichetta con il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio, il nome del prodotto, la ditta produttrice, la categoria d’appartenenza e le modalità d’uso.
  • Al momento dell’accensione, non bisogna mai avvicinare viso e occhi alla miccia. 
  • I botti vanno accesi all’aperto, lontano da case, automobili e dalla scatola degli altri fuochi, in modo da limitare il rischio di incendio e incidenti.
  • Bisogna fare attenzione alla direzione in cui si lanciano i fuochi, evitare le zone buie o balconi e finestre. Potrebbero essere presenti delle persone.  
  • I botti non vanno mai accesi dentro nessun tipo di contenitore, soprattutto se in ferro, perché l’esplosione potrebbe generare la dispersione di schegge in tutte le direzioni.
  • Tenere sempre un estintore a portata di mano, da utilizzare in caso di incendio.
  • Mai bagnare gli articoli con acqua, alcuni fuochi contengono alluminio che a contatto con l’acqua potrebbe andare in autocombustione, provocando lo scoppio non voluto dell’articolo.
  • In caso di ustione è consigliabile raffreddare la zona colpita per limitare i danni alla pelle determinati dall’aumento della temperatura. 
  • Se i botti non dovessero esplodere non provare mai a riaccenderli. Allontanarsi dalla zona e segnalare la loro presenza alle forze di Polizia, per la loro corretta inertizzazione mediante l’intervento di personale specializzato.
  • Non provare ad accendere i fuochi trovati per terra: taluni impiegano sino a 12 ore per bruciare il cartoncino pressato della spoletta.
  • Porre la massima attenzione nell’uso di prodotti con effetto scoppiante ed ai razzi o proiettili di qualsiasi specie, è dall’uso di questa tipologia di oggetti che – statisticamente – sono derivati gli incidenti di maggiore gravità.
  • E’ severamente vietata qualsiasi manipolazione dei prodotti (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti.

venerdì 18 dicembre 2015

23 DICEMBRE 2015, ABROGAZIONE REGISTRO INFORTUNI

Il decreto semplificazioni (Il D.lgvo 151/2015), attuativo del Jobs Act, ha abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Le aziende, dal 23 dicembre 2015 dovranno, in caso di infortunio sul lavoro, produrre la propria documentazione obbligatoria in formato elettronico e trasmetterla telematicamente, senza l’obbligo della registrazione degli infortuni e della tenuta del relativo registro.

Il registro infortuni dovrà essere, comunque, conservato per almeno quattro anni dall’ultima registrazione o, se non ci sono mai stati infortuni, dalla data di vidimazione.


Pertanto, in futuro, sarà semplicemente sanzionata la mancata comunicazione telematica con riferimento agli infortuni superiori a tre giorni con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro, mentre sarà abrogata la sanzione amministrativa per l’omessa tenuta del registro infortuni da € 516 a € 3.098.

mercoledì 16 dicembre 2015

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E' ARRIVATO

Il 15 dicembre 2015, dopo quasi 4 anni dall’inizio dei lavori, è stato trovato l'accordo per il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati, che introdurrà un'unica legislazione in tutte le nazioni UE (in Italia, sostituirà l'attuale Codice Privacy - Dlgs 196/2003).
Il testo definitivo sarà formalmente adottato all'inizio 2016 e le aziende avranno due anni per adeguarsi
Con il nuovo Regolamento UE sulla privacy, vengono confermate importanti novità che erano già contenute nella proposta originaria del 2012, come il diritto all'oblio, il diritto alla portabilità dei dati, le notificazioni delle violazioni alle autorità nazionali e anche agli stessi utenti nei casi più gravi (data breaches), modalità di accesso ai propri dati personali più facili per gli interessati, il meccanismo del "one-stop-shop", con il quale le imprese avranno a che fare con un'unica autorità di vigilanza, e il concetto di "privacy by design".
Meno costi e burocrazie per le piccole e medie imprese: non saranno ad esempio più obbligatorie notifiche alle autorità di vigilanza e la possibilità di addebitare un contributo agli interessati per le richieste di accesso ai dati manifestamente infondate o eccessive.
Anche la figura del responsabile della protezione dei dati (data protection officer) sarà una figura facoltativa per le piccole e medie imprese, che non avranno neppure l'obbligo di effettuare la valutazione dell'impatto (privacy impact assessment), a meno che non esista un rischio elevato.

lunedì 14 dicembre 2015

LUCI E ADDOBBI DI NATALE IN SICUREZZA

Piccoli accorgimenti per evitare incidenti in azienda (ma anche domestici):

  • Fissare bene le decorazioni, facendo particolare attenzione, agli addobbi in vetro (preferibilmente sistemarli in alto) e a quelli che hanno parti piccole che possono esser ingerite da bambini;
  • Scegliete con cura anche la base dell’albero, che deve essere proporzionata alle dimensioni e al carico per evitare che si rovesci;
  • Tutti gli addobbi devono essere a norma: evitare di acquistarli dalle bancarelle;
  • Se si utilizzano luci dell’anno scorso, ispezionare con cura spine, filo e luci;
  • Se si utilizzano luci nuove, devono avere il marchio Ce e anche altri certificati di sicurezza privati (come il marchio IMQ); Conservare le istruzioni, che devono essere in italiano e l’indicazione se è per uso interno o esterno.
  • Le luci per esterno devono essere a bassa tensione (12 o 24 Volts);
  • Le luci per esterno devono essere dotate di un determinato grado di protezione (sigla IPXX) contro gli agenti atmosferici esterni, ovvero contro la pioggia (IPX3), gli spruzzi (IPX4), i getti d’acqua (IPX5) o stagne all’immersione (IPX7);
  • Ogni presa dovrebbe avere la sua spina, altrimenti procurarsi una ciabatta di buona qualità;
  • Non lasciare le luci accese quando l’azienda è chiusa. 



giovedì 10 dicembre 2015

E-COMMERCE, NO ALLA PROFILAZIONE SENZA CONSENSO

No alla profilazione senza consenso di gusti e abitudini dei clienti per l'invio di newsletter personalizzate. Lo ha affermato il Garante privacy in un provvedimento [doc. web n. 4487559] con cui ha vietato ad una società di e-commerce l'illecito trattamento dei dati di oltre 300 mila persone. La società - una delle più importanti nella fornitura on line di biglietti per spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, concerti e nell'e-commerce di prodotti anche di marchi celebri -  non potrà più utilizzare i dati trattati in modo illecito. 

Dagli accertamenti ispettivi svolti dall'Autorità è emerso che la società raccoglieva dati personali attraverso tre siti, di cui uno operativo in più lingue straniere destinato ad utenti di paesi Ue ed Extra Ue. Il consenso richiesto, però, era preselezionato e unico per varie finalità, comprese quelle di marketing e comunicazione dei dati ad altre società, sempre per scopi commerciali. Una procedura contraria alla normativa, anche se l'utente poteva deselezionare il consenso e procedere alla registrazione al sito.

La società, inoltre, svolgeva, sempre senza consenso, un'attività di profilazione utilizzando un software per l’invio di newsletter personalizzate, "create" elaborando i dati relativi agli ordini dei clienti o anche ai prodotti inseriti nel carrello il cui ordine non era stato finalizzato. La società peraltro non aveva provveduto ad adempiere all'obbligo di notificazione al Garante previsto dal Codice per l'attività di profilazione, né aveva stabilito alcun tempo di conservazione dei dati personali raccolti tramite i siti.

Il Garante ha dunque disposto il divieto di uso dei dati dei clienti acquisiti illecitamente e ha prescritto alla società di adottare, entro sessanta giorni, le misure necessarie per mettersi in regola con le disposizioni del Codice privacy. La società dovrà, in particolare, integrare l'informativa indicando le aziende o le categorie economiche o merceologiche alle quali intende comunicare i dati per le loro finalità promozionali. Dovrà, poi, informare i soggetti, ai quali i dati sono stati già comunicati o ceduti, che non possono utilizzarli senza aver prima acquisito il consenso degli interessati.

La società dovrà, infine, prevedere tempi di conservazione dei dati e, alla scadenza, provvedere all'immediata cancellazione o alla  anonimizzazione permanente.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali